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Sentenza

Sentenza n. 719/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria, senza protocollo, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sarzana dal 22.11.2022 al 22.12.2022, avente ad oggetto “parere ai sensi dell'art. 24 delle NdA del PAI relativo a intervento di trasformazione morfologica in sponda sinistra del F. Magra in Comune di Sarzana (SP). Procedure di pubblicità relativa alle seguenti variazioni cartografiche preventivamente approvate ai sensi dell'art. 15, comma 4 delle stesse NdA: - Tav. 4 – elementi 6 e 7 “carta della pericolosità idraulica con fascia di riassetto fluviale e aree inondabili”; - Tav. 5 – elementi 6 e 7 “carta degli ambiti normativi delle aree inondabili”; e alla modifica preventiva della mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA”, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguente e/o comunque connessi, cogniti e non, ed in particolare: - della sconosciuta nota del Comune di Sarzana, prot. n. 36287 del 6.08.2022.

Giustizia amministrativa202300080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere favorevole dell'Autorità di Bacino relativo a un intervento di trasformazione morfologica sulla sponda sinistra del fiume Magra, con conseguente modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, nonché nota comunale presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, esercenti attività di distribuzione di carburanti nelle aree limitrofe, hanno impugnato il parere favorevole reso dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI del fiume Magra, concernente la trasformazione morfologica di un'area destinata alla rimozione di un impianto di distribuzione carburanti abusivo e all'innalzamento del piano di campagna. Hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 68 d.lgs. 152/2006, degli artt. 15, 25 e 43 delle NdA del PAI e dell'art. 14 PGRA, nonché difetto di istruttoria, perplessità e sviamento, sostenendo che la riperimetrazione delle aree inondabili fosse possibile soltanto dopo la realizzazione di opere di sistemazione idraulica; 2) violazione degli obblighi di consultazione, condivisione e pubblicità preventiva delle decisioni ambientali; 3) erronea qualificazione della modifica del piano come variante non sostanziale ai sensi dell'art. 43 delle NdA; 4) difetto di istruttoria, dei presupposti e della motivazione, poiché l'innalzamento del terreno avrebbe potuto aggravare le condizioni di sicurezza e ridurre la capacità di deflusso delle acque; 5) violazione degli artt. 18 e 24 delle NdA, per omessa valutazione della compatibilità dell'intervento con le misure di protezione civile e per l'asserita natura massiva della modifica morfologica, riguardante oltre 5.000 metri quadrati; 6) assenza dei presupposti per il parere, per la mancata preventiva rimozione dei manufatti abusivi già oggetto di annullamento giudiziale. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse e, quanto alla controinteressata, l'inammissibile ingerenza nel merito dell'azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità per difetto di interesse. Ha interpretato l'art. 15 delle NdA nel senso che l'aggiornamento della perimetrazione delle aree inondabili non richiede necessariamente la previa realizzazione di interventi di sistemazione idraulica, potendo derivare anche dall'acquisizione di nuove conoscenze, da studi o indagini di maggior dettaglio e da sopravvenute situazioni di pericolosità. La trasformazione morfologica progettata è stata ricondotta all'art. 24 delle NdA, che consente limitate modifiche morfologiche dirette a evitare o mitigare l'inondabilità, purché supportate da adeguato studio di compatibilità idraulica e realizzate in aree poste ai margini esterni delle zone inondabili. L'Autorità aveva esaminato una relazione idraulica e due successive integrazioni, escludendo alterazioni significative della propagazione dell'onda di piena, pregiudizi agli interventi di messa in sicurezza, interferenze con la fascia di riassetto fluviale e carenze di stabilità del rilevato. Tali valutazioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono risultate illogiche, irragionevoli, arbitrarie o fondate su travisamento dei fatti. I ricorrenti, inoltre, non hanno prodotto perizie o relazioni tecniche idonee a porre in dubbio l'attendibilità delle conclusioni amministrative, limitandosi ad allegazioni generiche. L'intervento, esteso a circa 0,4-0,5 ettari rispetto a un'area inondabile di circa 20 chilometri quadrati, non è stato ritenuto massivo o radicale. La censura relativa alla mancata rimozione dei manufatti abusivi è stata respinta perché il progetto prevedeva proprio la loro preventiva rimozione. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 18 delle NdA, poiché l'istruttoria aveva escluso un significativo aumento della pericolosità idraulica. Infine, il TAR ha ritenuto sufficiente la pubblicazione all'Albo Pretorio del parere e degli stralci cartografici, trattandosi di modifica non sostanziale della perimetrazione e non di variante sostanziale al piano; pertanto non era necessaria una diversa forma di partecipazione preventiva. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, nella misura di euro 1.000 per ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 24 NdA del PAI del bacino del fiume Magra

    “interventi che comportino limitate modifiche morfologiche dei terreni, (…), diretti ad evitare o mitigare l’inondabilità delle aree stesse attraverso il raggiungimento di una adeguata quota del terreno”

    La disposizione consente modifiche morfologiche limitate se assistite da adeguato studio di compatibilità idraulica, idonee a non alterare significativamente la laminazione e la pericolosità delle aree, a non pregiudicare la messa in sicurezza e dotate di adeguata stabilità, purché realizzate ai margini esterni delle aree inondabili.

  • art. 15 NdA del PAI del bacino del fiume Magra

    “modificate e/o aggiornate dall’Autorità di Bacino con le modalità di cui all’art. 43 sulla base dell’acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio e in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità”

    L'aggiornamento della perimetrazione delle aree inondabili può fondarsi non soltanto sulla realizzazione di interventi di sistemazione idraulica, ma anche su nuove conoscenze, studi o indagini di maggior dettaglio, tra cui può rientrare una modifica morfologica conforme all'art. 24.

  • art. 43 NdA del PAI del bacino del fiume Magra

    Disciplina le modalità di aggiornamento e di pubblicità delle modifiche cartografiche; per una modifica non sostanziale della perimetrazione è sufficiente la prescritta affissione all'Albo Pretorio del parere e degli stralci cartografici.

  • art. 18 NdA del PAI del bacino del fiume Magra

    È stato ritenuto rispettato perché l'istruttoria dell'Autorità ha escluso che l'intervento determinasse un significativo aumento della pericolosità di inondazione.

  • art. 68 d.lgs. 152/2006

    Non è stata ravvisata la violazione degli obblighi di pubblicità e partecipazione ambientale invocati dai ricorrenti.

  • art. 14 disciplina PGRA

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla modifica della mappa della pericolosità da alluvione, senza che il giudice ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il parere alla luce dell'istruttoria svolta.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza autonoma violazione ravvisata dal giudice.

Massime di principio

  • L'aggiornamento della perimetrazione delle aree inondabili non presuppone necessariamente la previa realizzazione di opere di sistemazione idraulica: può derivare anche da nuove conoscenze, studi o indagini di maggior dettaglio, purché siano rispettate le modalità procedimentali e sostanziali previste dalla disciplina di piano.
  • Una modifica morfologica dei terreni può essere ricondotta alla disciplina che consente interventi diretti a evitare o mitigare l'inondabilità quando sia limitata, supportata da uno studio di compatibilità idraulica, non alteri significativamente la laminazione o la pericolosità delle aree, non pregiudichi la messa in sicurezza, non interferisca con la fascia di riassetto fluviale, presenti adeguata stabilità e riguardi aree poste ai margini esterni delle zone inondabili.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'Autorità competente può estendersi alla verifica dell'attendibilità dei fatti e della coerenza tecnico-scientifica, ma non consente al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa, salvo illogicità, arbitrarietà, travisamento o manifesta irragionevolezza.
  • La contestazione di valutazioni tecnico-idrauliche amministrative richiede allegazioni tecniche specifiche, quali perizie o relazioni di parte, idonee almeno a porre in dubbio l'attendibilità delle conclusioni dell'amministrazione; deduzioni generiche non sono sufficienti a imporre un approfondimento istruttorio o a dimostrare il difetto di istruttoria.
  • Quando una modifica della perimetrazione delle aree inondabili è qualificata come non sostanziale e consegue a un intervento di trasformazione morfologica conforme alla disciplina di piano, gli obblighi partecipativi e pubblicitari possono essere assolti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del parere e dei relativi stralci cartografici, senza necessità di una diversa consultazione preventiva prevista per le varianti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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