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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio rigetto in esito alla richiesta di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC in data 12.09.2025 avente e oggetto integrazione e modifica dell'istanza presentata il 4 agosto 2025 relativa alla procedura di selezione del RUP e del Dec, preposti al contratto di appalto n. 4 del 18 luglio 2023, e l'ostensione degli atti relativi all'agibilità del Centro Raccolta previsto nello stesso contratto nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e la condanna del Comune di Sassano all'ostensione dei documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202501859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulla reiterata richiesta di accesso del 12 settembre 2025, relativa agli atti concernenti la selezione del RUP e del DEC e la gestione e agibilità di un centro di raccolta rifiuti

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, nell’ambito del contenzioso derivante dalla risoluzione di un contratto di appalto disposta dal Comune, aveva presentato il 4 agosto 2025 un’istanza di accesso agli atti concernente i fascicoli personali del RUP e del DEC, gli atti attestanti il possesso dei requisiti, la pubblicazione del bando e il conferimento degli incarichi, l’eventuale affidamento del servizio a un’altra impresa e gli atti relativi alla gestione del centro di raccolta rifiuti. Il Comune, con nota del 2 settembre 2025, aveva accolto parzialmente l’istanza, comunicando gli indirizzi di posta elettronica del RUP e del DEC e gli estremi dell’impresa subentrante, ma negando l’ostensione dei fascicoli personali per ritenuta assenza di un interesse immediato e diretto. La società, il 12 settembre 2025, aveva inviato una nuova nota, qualificandola come nuova istanza o integrazione della precedente, nella quale ribadiva e specificava l’interesse all’ostensione e contestava le ragioni del diniego parziale. Ha quindi impugnato il silenzio-rigetto formatosi su tale seconda nota, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all’ostensione. Il Comune ha eccepito l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso, anche per omessa notifica ai dipendenti controinteressati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che l’unica effettiva istanza di accesso fosse quella del 4 agosto 2025 e che il parziale diniego fosse stato adottato dal Comune il 2 settembre 2025. La nota del 12 settembre 2025 non costituiva una nuova istanza idonea a far decorrere nuovamente il termine per impugnare il diniego o il silenzio-rigetto, poiché si limitava a ribadire, argomentare e precisare il medesimo interesse ostensivo già posto a fondamento della richiesta originaria, senza l’allegazione di fatti oggettivamente nuovi né una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. La qualificazione della nota come nuova istanza da parte della stessa richiedente non è stata ritenuta decisiva. Le contestazioni al diniego avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente mediante ricorso giurisdizionale. L’irricevibilità ha precluso l’esame nel merito e anche la distinta eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai dipendenti indicati quali controinteressati. Le spese sono state integralmente compensate.

Massime di principio

  • La reiterazione di una richiesta di accesso agli atti non costituisce una nuova istanza idonea a riaprire il termine per impugnare il precedente diniego quando si limita a ribadire, specificare o rafforzare l’interesse ostensivo già prospettato, senza fatti oggettivamente nuovi o una diversa situazione giuridicamente rilevante.
  • La qualificazione formale di una successiva comunicazione come nuova istanza di accesso, operata dal richiedente, non è vincolante per il giudice quando il contenuto sostanziale della comunicazione evidenzia soltanto la contestazione o la reiterazione di una precedente richiesta già parzialmente respinta.
  • Il diniego parziale di accesso deve essere contestato tempestivamente mediante gli strumenti processuali previsti per il giudizio in materia di accesso; una successiva reiterazione della medesima domanda non consente, di regola, di eludere la decadenza già maturata.
  • L’irrilevabilità o irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione preclude l’esame delle ulteriori questioni processuali e di merito, compresa quella relativa alla mancata notifica ai controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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