Circolare numero 26 del 23-07-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le modalità di compilazione del modello 031/CM per denunciare i dati necessari all'accredito figurativo di giorni e retribuzioni ai fini pensionistici. Le istruzioni riguardano malattia e infortunio, malattia ex lege n. 88/1987, maternità, congedi parentali, permessi e riposi per handicap, malattia del figlio, congedi straordinari per assistenza a familiare con handicap grave e donazione di sangue. Sono inoltre chiariti i codici da utilizzare, i dati da esporre, i casi in cui la compilazione non va effettuata e le regole particolari per il calcolo dei giorni nei permessi orari. In allegato è aggiornata la tabella dei codici retribuzione da impiegare nel modello.
Istruzioni per la denuncia degli elementi utili all'accredito figurativo nel modello 031/CM
Istruzioni per la denuncia degli elementi utili all'accredito figurativo nel modello 031/CM
La circolare disciplina la compilazione del modello 031/CM per l'indicazione dei dati utili all'accredito figurativo dei periodi di assenza rilevanti ai fini pensionistici. Le istruzioni riguardano sia i casi in cui l'accredito avviene sulla base della retribuzione effettiva, sia quelli in cui opera una retribuzione convenzionale o i criteri generali previsti dalla normativa richiamata.
Ambito di applicazione e regole generali
Nel modello 031/CM devono essere esposti gli elementi necessari per l'accredito figurativo di giorni e retribuzioni relativi a:
- malattia e infortunio;
- malattia ex lege n. 88 del 1987;
- congedi di maternità;
- congedi parentali;
- riposi e permessi;
- congedi per la malattia del figlio;
- donazioni di sangue.
La circolare precisa che tali dati non vanno compilati quando, durante l'evento, al lavoratore è corrisposta l'intera retribuzione e viene versata la relativa contribuzione. Inoltre, nella voce "retribuzione" non devono essere inserite le indennità corrisposte dall'ente previdenziale; vanno invece indicate le eventuali retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro, anche se servono a integrare tali indennità.
Malattia e infortunio sul lavoro
Per i giorni coperti da retribuzione ridotta o privi di retribuzione per assenza dovuta a malattia o infortunio sul lavoro, il modello 031/CM richiede il codice "IM". Devono essere riportati:
- il numero dei giorni di assenza non coperti da retribuzione o coperti da retribuzione ridotta;
- l'eventuale retribuzione ridotta;
- i contributi calcolati sulla retribuzione ridotta, al netto dell'eventuale agevolazione contributiva;
- il codice dell'agevolazione contributiva nella casella dedicata.
Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile si applica l'articolo 8 della legge 23 aprile 1991, n. 155.
Malattia ex legge n. 88 del 1987
I periodi per i quali spetta l'accredito figurativo in base all'articolo 3 della legge n. 88 del 1987 vanno indicati con il codice "AT". Anche in questo caso devono risultare:
- i giorni non coperti da retribuzione o coperti da retribuzione ridotta;
- l'eventuale retribuzione ridotta;
- i contributi sulla retribuzione ridotta al netto dell'eventuale agevolazione;
- il codice dell'agevolazione.
Congedi di maternità, congedi parentali e congedi per malattia del figlio
Per i congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001 e riconoscibili figurativamente sulla base della retribuzione effettiva, la circolare distingue i seguenti casi:
- codice "MT" per i periodi di astensione obbligatoria ex articoli 16, 17 e 20 (congedi di maternità);
- codice "AF" per i periodi di astensione facoltativa ex articolo 35, comma 1, nonché per il prolungamento dell'astensione facoltativa per minori con handicap ex articolo 33, comma 1 (congedi parentali);
- codice "AB" per i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino sotto i 3 anni ex articolo 49, comma 1, e per i permessi mensili ex articolo 42, commi 2 e 3, per figli con handicap gravi.
Per tali eventi, i dati da comunicare comprendono mese di contribuzione, numero dei giorni con retribuzione ridotta o assente, eventuale retribuzione ridotta, contributi al netto dell'agevolazione e codice dell'agevolazione. La circolare evidenzia che questi dati sono funzionali all'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 155/1981, che riconosce l'accredito figurativo anche per i giorni con retribuzione ridotta e attribuisce un valore retributivo parametrato alla media delle retribuzioni giornaliere percepite nell'anno solare.
Congedi e permessi con retribuzione convenzionale
Con il codice "AC" devono essere indicati i periodi per i quali il riconoscimento figurativo avviene sulla base di un valore retributivo convenzionale. Rientrano in questa categoria:
- i permessi per allattamento ex articolo 39 del D.Lgs. n. 151/2001;
- i periodi di astensione facoltativa oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino o fruiti tra il 3° e l'8° anno, disciplinati dall'articolo 35, comma 2;
- i permessi giornalieri per figli con handicap gravi ex articolo 42, comma 1;
- i permessi per malattia del bambino tra i 3 e gli 8 anni, fruibili alternativamente, fino a 5 giorni l'anno per ciascun genitore, ex articolo 47, comma 2.
Per questi casi devono essere riportati:
- i giorni da accreditare figurativamente, ossia i giorni non coperti da retribuzione o coperti da retribuzione ridotta;
- l'eventuale retribuzione ridotta;
- i contributi dovuti sulla retribuzione ridotta al netto dell'eventuale agevolazione;
- il mese di contribuzione;
- l'eventuale codice di agevolazione contributiva.
La circolare richiama l'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede il riconoscimento figurativo anche per i giorni con retribuzione ridotta, l'attribuzione di un valore retributivo pari al 200 per cento dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, e la possibilità per gli interessati di integrare il valore figurativo con versamenti volontari o con riscatto fino alla concorrenza dell'importo riconoscibile ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 155/1981.
Calcolo dei giorni nei permessi orari
Per i permessi fruiti a ore, i giorni da accreditare devono essere determinati sommando le ore utilizzate nel periodo interessato, separatamente per mese di competenza, dividendo il totale per le ore giornaliere previste dal contratto e arrotondando per eccesso all'unità il risultato.
Congedi straordinari per assistenza a familiare con handicap grave
L'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 riconosce figurativamente i periodi di congedo per assistere un familiare con handicap grave, fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Il limite dei due anni costituisce il limite complessivo fruibile per ogni persona portatrice di handicap tra tutti gli aventi diritto e tali periodi rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
Durante il congedo spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, entro il limite massimo previsto dalla norma; per il 2001 il limite è indicato in 70 milioni di lire annue e per il 2002 in euro 37.128,09. I dati vanno esposti nel modello 031/CM con il codice "AH", seguito dal numero delle giornate non retribuite e dal mese di contribuzione. La copertura figurativa deve avvenire secondo i criteri generali dell'articolo 8 della legge n. 155/1981, nel limite massimo richiamato.
Donatori di sangue
Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 584 del 1967, come sostituito dall'articolo 13 della legge n. 107 del 1990, il donatore di sangue ha diritto all'accredito figurativo della giornata retribuita per assenza per donazione di sangue. I relativi dati vanno indicati con il codice "DS", seguito dal numero dei giorni non retribuiti e dal mese di contribuzione.
Tabella aggiornata dei codici retribuzione
La circolare chiude trasmettendo l'allegato con la tabella aggiornata dei codici retribuzione da usare nella compilazione del modello 031/CM. La tabella include le voci per retribuzioni correnti, gratificazioni, conguagli, retribuzioni ridotte e codici riferiti ai diversi eventi che danno luogo ad accredito figurativo.
Punti principali
Finalità e ambito del modello 031/CM
Nel modello 031/CM devono essere indicati gli elementi utili per l'accredito figurativo dei giorni e delle retribuzioni riconoscibili ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione a eventi di malattia, infortunio, maternità, congedi parentali, permessi e riposi per handicap, malattia del figlio e donazione di sangue. I dati non vanno compilati se, durante l'evento, al lavoratore è corrisposta l'intera retribuzione con versamento della relativa contribuzione. Nella voce "retribuzione" non devono essere indicate le indennità pagate dall'ente previdenziale, mentre vanno riportate le eventuali retribuzioni ridotte corrisposte dal datore di lavoro, anche a integrazione di tali indennità.
Malattia e infortunio sul lavoro
I giorni con retribuzione ridotta o senza retribuzione per assenza dovuta a malattia o infortunio sul lavoro vanno indicati con il codice "IM". Devono essere riportati il numero dei giorni interessati, l'eventuale retribuzione ridotta, i contributi calcolati sulla retribuzione ridotta al netto dell'eventuale agevolazione contributiva e il relativo codice agevolazione. Per la determinazione della contribuzione figurativa si applica l'articolo 8 della legge 23 aprile 1991, n. 155.
Malattia ex legge n. 88 del 1987
I giorni per i quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 88 del 1987 vanno esposti con il codice "AT". Anche in questo caso devono essere indicati i giorni non coperti da retribuzione o coperti da retribuzione ridotta, l'eventuale retribuzione ridotta, i contributi sulla retribuzione ridotta al netto dell'eventuale agevolazione contributiva e il relativo codice.
Congedi di maternità, congedi parentali e congedi per malattia del figlio con retribuzione ridotta
Per i periodi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, riconoscibili figurativamente sulla base della retribuzione effettiva, devono essere utilizzati i codici "MT", "AF" e "AB" a seconda dell'evento: congedi di maternità ex articoli 16, 17 e 20; congedi parentali nei limiti ordinari (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino) e prolungamento per minori con handicap; prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino sotto i 3 anni; permessi mensili per figli con handicap gravi. I dati da indicare comprendono mese di contribuzione, giorni con retribuzione ridotta o assente, retribuzione ridotta, contributi al netto dell'eventuale agevolazione e codice dell'agevolazione.
Congedi e permessi con retribuzione convenzionale
Con il codice "AC" vanno indicati i periodi per i quali l'accredito figurativo avviene sulla base di un valore retributivo convenzionale: permessi per allattamento, congedi parentali oltre i 6 mesi o fruiti tra il 3° e l'8° anno di vita del bambino, permessi giornalieri per figli con handicap gravi e permessi per malattia del bambino tra 3 e 8 anni, nei limiti di 5 giorni annui per ciascun genitore. Per questi casi vanno indicati i giorni da accreditare, l'eventuale retribuzione ridotta, i contributi dovuti al netto dell'agevolazione, il mese di contribuzione e il codice di agevolazione.
Criteri di calcolo per i permessi orari
Quando i permessi sono fruiti in forma oraria, i giorni da accreditare devono essere determinati sommando le ore fruite nel mese di competenza, dividendo il totale per le ore giornaliere previste dal contratto e arrotondando per eccesso all'unità il risultato.
Congedi straordinari per assistenza a familiare con handicap grave
Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo, fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere un familiare portatore di handicap grave. Il limite di due anni costituisce il tetto complessivo fruibile per ciascuna persona con handicap tra tutti gli aventi diritto. L'indennità è pari all'ultima retribuzione percepita, entro il limite massimo previsto dalla norma, e per l'anno 2002 l'importo indicato è pari a euro 37.128,09. I dati vanno esposti con il codice "AH", seguito dal numero delle giornate non retribuite e dal mese di contribuzione.
Donazione di sangue
Il donatore di sangue ha diritto all'accredito figurativo della giornata retribuita per assenza per donazione di sangue, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 584 del 1967, come sostituito dall'articolo 13 della legge n. 107 del 1990. I relativi dati devono essere indicati con il codice "DS", seguito dal numero dei giorni non retribuiti e dal mese di contribuzione.
Aggiornamento della tabella dei codici retribuzione
In allegato è trasmessa la tabella aggiornata dei codici retribuzione da utilizzare per la compilazione del modello 031/CM, comprensiva delle voci per retribuzioni correnti, gratificazioni e conguagli, retribuzioni ridotte e dati per accredito della contribuzione figurativa.
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