Circolare numero 137 del 26-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione dello sgravio contributivo previsto per la gente di mare alle imprese appaltatrici di specifici servizi a bordo di navi da crociera e di altri mezzi navali, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 488/1999. Definisce soggetti beneficiari, navi e lavoratori interessati, decorrenza dal 1° gennaio 2000, adempimenti presso l’INPS, modalità di codifica e conguaglio nel modello DM10/2, nonché le procedure per il recupero dei periodi pregressi e le relative istruzioni contabili. Include anche chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su servizi generali e servizi assimilati, contrattazione collettiva applicabile e regime assicurativo/provvidenziale, con variazioni al piano dei conti.
Sgravi contributivi per imprese appaltatrici nel settore marittimo e istruzioni contabili
Sgravi contributivi nel settore marittimo: estensione alle imprese appaltatrici
La circolare disciplina l’applicazione, nel settore marittimo, degli sgravi contributivi previsti dall’art. 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha esteso alle imprese appaltatrici di determinati servizi a bordo di navi da crociera e di altri mezzi navali il regime agevolativo già riconosciuto dalla legge n. 30/1998. L’intervento riguarda sia i profili sostanziali dell’agevolazione sia gli adempimenti operativi, contributivi e contabili necessari per il riconoscimento del beneficio.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama il coordinamento tra:
- art. 13, commi 4 e 5, della legge n. 488/1999;
- art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, come modificato;
- artt. 3 e 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L’estensione normativa è riferita ai servizi svolti a bordo di navi da crociera e di mezzi navali impiegati in lavori in mare fuori dalle acque territoriali italiane, quando tali servizi siano affidati in appalto dall’armatore ad imprese nazionali o straniere con raccomandatario o rappresentante in Italia.
Ambito oggettivo: navi, mezzi navali e servizi appaltabili
La circolare precisa che, per "mezzi navali", devono intendersi tutte le costruzioni navali non classificate come navi; in tale categoria rientrano i galleggianti mobili. Restano invece esclusi:
- le piattaforme fisse;
- i galleggianti fissi, perché stabilmente ancorati al fondo marino.
Per le navi da crociera, i servizi oggetto di appalto sono:
- servizi complementari di camera;
- servizi di cucina;
- servizi generali;
- attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative all’attività crocieristica.
Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre ai servizi sopra elencati, sono ammessi anche:
- servizi di officina;
- servizi di cantiere;
- servizi assimilati.
Su questi ultimi la circolare riporta i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui:
- per servizi generali si intendono normalmente quelli destinati ad assistenza turistica, intrattenimento e attività ricreative, compresi casinò, estetica e musicanti;
- per servizi assimilati ai servizi di officina e cantiere si intendono, ad esempio, i servizi di riparazione di impianti situati sul fondo marino e quelli resi da personale di appoggio alle piattaforme petrolifere o addetto alle ricerche oceanografiche.
Destinatari del beneficio
Sono destinatari dello sgravio:
- le imprese appaltatrici dei servizi a bordo delle navi da crociera;
- le imprese appaltatrici dei servizi a bordo dei mezzi navali operanti fuori dalle acque territoriali italiane.
La circolare specifica che l’agevolazione riguarda le imprese che impiegano lavoratori nei servizi appaltati con gestione ed organizzazione propria, fermo restando che tali lavoratori non fanno parte dell’equipaggio.
Lavoratori interessati e requisiti soggettivi
Lo sgravio opera nei confronti del personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione, con riferimento esclusivo al possesso della cittadinanza. Ne consegue che il beneficio spetta ai lavoratori che siano:
- cittadini italiani;
- cittadini comunitari.
Regime assicurativo e previdenziale
La circolare evidenzia che il personale alle dipendenze dell’appaltatore, pur operando nel contesto della nave e nel rispetto della gerarchia di bordo, non fa parte dell’equipaggio. Per tale ragione non si applica automaticamente il particolare regime assicurativo e previdenziale previsto dalla legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi.
L’INPS riferisce che sono in corso approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per valutare l’eventuale estensione di tale regime anche al personale appaltatore. In attesa di ulteriori indicazioni, viene precisato che:
- le contribuzioni per malattia e maternità già corrisposte o da corrispondersi all’IPSEMA si considerano, in via provvisoria, validamente acquisite.
Contrattazione collettiva applicabile
In materia di contrattazione collettiva, la circolare afferma che al personale impiegato negli appalti ex art. 17 della legge n. 856/1986 deve applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera del 21 dicembre 1999, come integrato dai verbali di accordo del 19 giugno 2000 e del 12 luglio 2000.
Il richiamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma che il regime dei rapporti di lavoro per il complesso dei soggetti che operano a bordo delle navi da crociera è quello dei contratti di lavoro marittimo specifici del settore crocieristico.
Decorrenza del beneficio e profili comunitari
Lo sgravio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 488/1999.
La circolare precisa inoltre che l’art. 13 non introduce un nuovo regime di aiuti rispetto a quello già previsto dalla legge n. 30/1998, già autorizzato dalla Commissione europea; pertanto non è necessario uno specifico atto autorizzativo ulteriore.
Adempimenti a carico delle imprese
Ai fini del beneficio, le imprese appaltatrici devono richiedere una distinta posizione contributiva presso la Sede INPS competente:
- per i servizi resi a bordo di navi da crociera, presso la Sede dove è in essere la posizione contributiva della nave;
- per i servizi resi a bordo di mezzi navali fuori dalle acque territoriali italiane, presso la Sede nel cui territorio si trova l’Ufficio marittimo di iscrizione del mezzo navale.
Alla richiesta vanno allegati:
- l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 17 della legge n. 856/1986;
- copia del contratto di appalto stipulato con l’armatore.
Adempimenti delle Sedi INPS
Le Sedi devono:
- valutare la possibilità di accoglimento della domanda aziendale;
- accertare la titolarità del credito aziendale.
Codifica delle posizioni contributive e conguaglio
Le posizioni contributive delle imprese aventi titolo allo sgravio devono essere classificate:
- nel settore Terziario, con C.S.C. 7.07.08;
- per il personale assicurabile ENPALS ex art. 3 del D.Lgs. 16 luglio 1947, n. 708, in una posizione separata con C.S.C. 7.07.09.
Le posizioni devono inoltre essere contraddistinte:
- dal codice di autorizzazione "1X", con il nuovo significato di posizione relativa ad azienda appaltatrice di servizi sulle navi da crociera avente titolo allo sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999;
- dai codici "8G" e "8H" per l’esclusione dalle contribuzioni per malattia e maternità.
Per il conguaglio nel modello DM10/2 le imprese devono:
- esporre il personale avente titolo nei quadri B-C;
- indicare lo sgravio del mese nel quadro D con la dicitura "sgravio ex art. 13 L.488/99" e il codice "R812";
- indicare lo sgravio relativo a periodi pregressi con la dicitura "arr. sgravio ex art. 13 L.488/99" e il codice "R822".
Se risultano somme da restituire per sgravi fruiti per il Mezzogiorno e non cumulabili, le imprese devono indicare:
- lo sgravio capitario con dicitura "rest. sgravio L 449/1997" e codice "M205";
- lo sgravio triennale con dicitura "rest. sgr. triennale art. 3, c.5 l. 448/98" e codice "M204".
In tali casi non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Le operazioni vanno effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per il recupero del credito maturato dal 1° gennaio 2000 o da periodi successivi:
- al conguaglio sul DM10/2 possono accedere solo le imprese con appalti ancora in corso;
- per gli appalti cessati prima della circolare deve essere utilizzata la procedura di regolarizzazione contributiva DM10V.
Le imprese interessate devono inviare alla Sede competente, prima del primo utilizzo del credito, una comunicazione contenente:
- l’importo del credito maturato;
- il relativo piano di utilizzo.
Il credito può essere recuperato mediante:
- compensazione su modello F24, entro il limite massimo di euro 516.456,90, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 388/2000;
- richiesta di rimborso alla competente Sede INPS;
- compensazione con la procedura ordinaria.
La circolare ricorda che la compensazione F24 dei crediti risultanti dalle denunce DM10/2 è ammessa dalla scadenza della denuncia da cui emerge il credito e nei dodici mesi successivi, purché non sia stato chiesto il rimborso nella stessa denuncia. La denuncia a credito deve essere presentata direttamente alla Sede INPS territorialmente competente entro i termini di legge.
Registrazione e monitoraggio dei crediti pregressi
La procedura di controllo delle denunce contributive registra nell’apposito archivio delle segnalazioni gli importi esposti con i codici R812 e R822, al fine di consentire il monitoraggio delle diverse modalità di utilizzo del credito da parte delle Sedi.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Gli sgravi esposti con i codici R812 e R822 devono essere imputati ai conti:
- GAW 37/79, per la competenza dell’anno in corso;
- GAW 37/39, per la competenza degli anni precedenti.
I recuperi degli sgravi non cumulabili esposti con i codici M205 e M204 devono essere imputati rispettivamente ai conti:
- GAW 24/28;
- GAW 24/49.
L’allegato 3 riporta la variazione della denominazione dei conti GAW 37/39 e GAW 37/79, riferiti sia alle imprese armatrici sia alle imprese appaltatrici di servizi e attività a bordo di navi da crociera e di mezzi navali.
Punti principali
Ambito dell’agevolazione
L’art. 13 della legge n. 488/1999 estende alle imprese appaltatrici di servizi a bordo di navi da crociera e di altri mezzi navali la disciplina degli sgravi contributivi già prevista dagli artt. 3 e 6 della legge n. 30/1998. La circolare precisa che per mezzi navali devono intendersi le costruzioni navali non classificate come navi, includendo i galleggianti mobili ed escludendo piattaforme fisse e galleggianti fissi.
Soggetti beneficiari e servizi agevolati
Possono fruire dello sgravio le imprese nazionali o straniere con raccomandatario o rappresentante in Italia che appaltano servizi complementari di camera, cucina, generali e altre attività commerciali complementari o accessorie sulle navi da crociera; per i mezzi navali impiegati in lavori in mare fuori dalle acque territoriali italiane, anche servizi di officina, cantiere e assimilati. Sono chiariti anche i contenuti di servizi generali e servizi assimilati con riferimento ai chiarimenti ministeriali.
Navi interessate e lavoratori ammessi
Il beneficio riguarda le navi da trasporto passeggeri battenti bandiera italiana e adibite a crociera, incluse quelle iscritte nel Registro internazionale, nelle matricole delle navi maggiori e nel registro delle navi minori e dei galleggianti. Lo sgravio spetta per il personale che, ai sensi dell’art. 119 cod. nav., possiede i requisiti di cittadinanza italiana o comunitaria.
Regime contrattuale e assicurativo
Il personale dipendente dell’appaltatore non fa parte dell’equipaggio, pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo. Per tale personale non si applica il regime assicurativo e previdenziale della legge n. 413/1984, ma l’INPS segnala approfondimenti in corso con i Ministeri competenti e, in via provvisoria, considera validamente acquisite le contribuzioni per malattia e maternità già versate o da versare all’IPSEMA. In tema di contratttazione collettiva, si applica il CCNL per i marittimi imbarcati su navi da crociera del 21 dicembre 1999, come integrato dai verbali del 19 giugno 2000 e 12 luglio 2000.
Decorrenza e autorizzazioni europee
Lo sgravio decorre dal 1° gennaio 2000. La circolare precisa che l’art. 13 della legge n. 488/1999 non introduce un nuovo regime di aiuti rispetto a quello già previsto dalla legge n. 30/1998, già autorizzato dalla Commissione europea, e quindi non richiede un ulteriore atto autorizzativo.
Adempimenti aziendali e codifica contributiva
Le imprese devono richiedere una distinta posizione contributiva presso la Sede INPS competente, allegando l’autorizzazione ministeriale all’appalto e il contratto con l’armatore. Le posizioni vanno classificate nel settore Terziario con C.S.C. 7.07.08; per il personale assicurabile ENPALS va aperta una separata posizione con C.S.C. 7.07.09. Devono essere usati il codice di autorizzazione 1X e i codici 8G e 8H per l’esclusione da malattia e maternità.
Contributi da conguagliare e recuperi pregressi
Lo sgravio corrente va esposto nel DM10/2 con il codice R812, mentre i recuperi di periodi pregressi con il codice R822. Le imprese che abbiano fruito di sgravi non cumulabili per il Mezzogiorno devono restituire gli importi con i codici M205 e M204. Per i periodi pregressi il recupero è ammesso solo per appalti ancora in corso mediante conguaglio; per appalti cessati si utilizza la regolarizzazione contributiva DM10V, previa comunicazione alla Sede dell’importo del credito e del piano di utilizzo.
Limiti e modalità di utilizzo del credito
Il credito può essere compensato con modello F24 entro il limite massimo di euro 516.456,90, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 388/2000, oppure richiesto a rimborso o in compensazione ordinaria. La compensazione F24 è ammessa dalla scadenza della denuncia da cui emerge il credito e nei dodici mesi successivi, purché non ne sia stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa. La denuncia a credito deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente entro i termini di legge.
Istruzioni contabili
Gli sgravi indicati con i codici R812 e R822 sono imputati ai conti GAW 37/79 e GAW 37/39, già istituiti per gli sgravi analoghi spettanti alle imprese armatrici. I recuperi relativi a sgravi non cumulabili, codici M205 e M204, sono imputati ai conti GAW 24/28 e GAW 24/49. L’allegato 3 aggiorna la denominazione dei conti GAW 37/39 e GAW 37/79.
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