Circolare numero 135 del 25-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’approvazione provvisoria della costituzione dell’Istituto di patronato e assistenza sociale INAPI, promosso da FeNAPI, con sede legale a Roma. Conseguentemente, l’INAPI può svolgere tutte le attività previste dalla legge n. 152/2001 e le strutture territoriali INPS devono attivare e mantenere i rapporti con il nuovo Patronato secondo le regole vigenti. Viene inoltre attribuito il codice identificativo "18" per la statisticazione delle pratiche e sono impartite indicazioni operative per gli accordi locali, l’accesso agli uffici, l’identificazione degli operatori e l’inserimento del Patronato nelle liste territoriali.
Costituzione provvisoria del Patronato INAPI e istruzioni per i rapporti con l’INPS
Costituzione del Patronato INAPI
La circolare disciplina i primi rapporti operativi tra l’INPS e il nuovo Istituto di patronato e assistenza sociale INAPI, la cui costituzione è stata approvata in via provvisoria con decreto ministeriale del 30 maggio 2002. Il provvedimento fornisce alle strutture periferiche istruzioni per l’attivazione dei rapporti e per la gestione degli adempimenti connessi alla presenza del nuovo Patronato sul territorio.
Quadro normativo e dati identificativi
L’INAPI è indicato come istituto promosso dalla Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori (FeNAPI). La notizia della costituzione provvisoria è stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 2002. La sede legale è fissata in Roma, Via Romagna, 26. La circolare precisa inoltre che, ai fini della statisticazione delle pratiche, al Patronato è attribuito il codice "18".
Attività consentite
Poiché la costituzione è stata approvata in via provvisoria, il Patronato INAPI può svolgere tutte le attività previste dalla legge n. 152/2001. La circolare non introduce limitazioni ulteriori rispetto alla disciplina generale richiamata.
Rapporti con le Direzioni provinciali e sub-provinciali
Le Direzioni Provinciali e Sub-provinciali dell’INPS, nei cui territori il Patronato è presente, devono avviare e mantenere i rapporti con l’INAPI nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle intese che regolano le relazioni tra INPS ed enti di patronato e di assistenza sociale. L’indicazione è quindi di integrare il nuovo soggetto nei consueti canali operativi e organizzativi già previsti per gli altri patronati.
Adempimenti organizzativi e logistici
La circolare affida alle strutture territoriali anche una serie di incombenze pratiche. In particolare, esse devono far sottoscrivere ai Direttori degli Uffici locali del Patronato INAPI gli accordi integrativi locali già vigenti con gli altri enti di patronato. Devono inoltre curare gli aspetti relativi alla disciplina degli accessi, all’identificazione degli operatori, alla statisticazione delle pratiche, alla sistemazione logistica riservata ai patronati e all’inserimento della denominazione INAPI nelle liste dei patronati locali.
Punti principali
Approvazione provvisoria della costituzione dell’INAPI
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 maggio 2002, comunicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 2002, è stata approvata in via provvisoria la costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale denominato INAPI, promosso dalla Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori (FeNAPI). La sede legale è indicata in Roma, Via Romagna 26.
Attività svolgibili dal Patronato
In conseguenza dell’approvazione provvisoria, il Patronato INAPI può svolgere tutte le attività previste dalla legge n. 152/2001.
Rapporti con le strutture territoriali INPS
Le Direzioni Provinciali e Sub-provinciali, nei territori in cui il Patronato è presente, devono avviare e mantenere rapporti con l’INAPI secondo le vigenti disposizioni e le intese che regolano i rapporti tra INPS ed enti di patronato e assistenza sociale.
Codice identificativo per la statisticazione
Al Patronato INAPI viene attribuito il codice "18" ai fini della statisticazione delle pratiche.
Adempimenti operativi locali
Le Direzioni Provinciali e Sub-provinciali devono far sottoscrivere ai Direttori degli Uffici locali del Patronato INAPI gli accordi integrativi locali vigenti con gli altri enti di patronato e curare gli adempimenti conseguenti, tra cui la disciplina degli accessi, l’identificazione degli operatori, la statisticazione delle pratiche, la sistemazione logistica riservata ai patronati e l’inclusione della denominazione INAPI nelle liste dei patronati locali.
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