Circolare numero 134 del 25-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione della legge n. 193/2000 e del D.M. 9 novembre 2001 sulle agevolazioni contributive per cooperative sociali e per aziende pubbliche e private che impiegano persone detenute o internate, con riferimento anche agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e ai soggetti ammessi al lavoro esterno. Vengono chiariti destinatari, misura del beneficio, condizioni documentali, modalità di esposizione nei modelli DM10/2, CUD e 770, recupero dei periodi pregressi e imputazione contabile degli sgravi.
Benefici contributivi per l’impiego intra moenia di persone detenute o internate e istruzioni contabili
Benefici contributivi per l’impiego intra moenia di persone detenute o internate
La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione delle agevolazioni contributive previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, resa attuativa dal D.M. 9 novembre 2001. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche di promozione del lavoro penitenziario, in coerenza con la finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 193/2000 modifica la disciplina delle cooperative sociali e amplia i soggetti considerati "svantaggiati", includendo:
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- gli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- le persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il D.M. 9 novembre 2001 disciplina la misura dello sgravio contributivo e le modalità di applicazione del beneficio.
Ambito soggettivo e oggettivo
La circolare distingue tra due categorie di beneficiari:
- cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;
- aziende pubbliche e private che organizzano attività di servizio o produttive all’interno degli istituti penitenziari.
Per le cooperative sociali il beneficio si applica a prescindere dal luogo in cui il lavoro viene svolto. Per le aziende pubbliche e private, invece, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati all’interno degli istituti penitenziari.
Sono destinatari del beneficio le persone detenute o internate, gli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e i soggetti ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975. La circolare richiama inoltre la possibilità di ricorrere a convenzioni con l’amministrazione penitenziaria per disciplinare l’inserimento lavorativo.
Convenzioni e contenuto dei rapporti di lavoro
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con cooperative sociali o con soggetti pubblici e privati interessati. Le convenzioni devono definire:
- oggetto dell’attività;
- condizioni di svolgimento del lavoro;
- formazione;
- trattamento retributivo.
Il trattamento retributivo non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. Inoltre, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro e per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.
Misura del beneficio e durata
Per effetto del decreto attuativo, la riduzione delle aliquote complessive della contribuzione obbligatoria è fissata nella misura dell’80% per gli anni 2000, 2001 e 2002. Lo sgravio riguarda sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore.
Il beneficio si applica anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Il finanziamento complessivo previsto è pari a 5 miliardi di lire, corrispondenti a 2.582.284,50 euro.
Condizioni per accedere all’agevolazione
Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati devono presentare alla Sede INPS competente:
- copia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge n. 193/2000;
- per le cooperative sociali che non hanno rapporti già in essere con l’Istituto, anche la documentazione prevista dalla circolare n. 296 del 29 dicembre 1992;
- per le aziende pubbliche e private, copia della dichiarazione di assunzione rilasciata dalla Direzione penitenziaria.
La circolare sottolinea la necessità di coordinamento tra strutture centrali e periferiche dell’INPS e Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Codifica aziendale e compilazione del DM10/2
Le posizioni contributive delle cooperative sociali e delle imprese ammesse ai benefici devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione 4V, che dal periodo di paga di luglio 2000 assume il significato di "Azienda ammessa ai benefici ex lege n. 193/2000".
Nel modello DM10/2 le aziende devono:
- calcolare e indicare i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori interessati, usando il codice tipo contribuzione 79 nel quadro B-C;
- esporre l’importo dello sgravio, pari complessivamente all’80%, nel quadro D, con la dicitura "Rid. ex lege n. 193/2000" e il codice L240.
Poiché il beneficio può operare anche per i sei mesi successivi alla cessazione della detenzione, il codice 4V deve essere gestito tramite apposito scadenzario di sede.
Recupero dei periodi pregressi
Le cooperative sociali e le aziende pubbliche e private ammesse ai benefici dal periodo di paga di luglio 2000 possono recuperare le agevolazioni riferite a periodi già scaduti.
In tal caso devono:
- determinare l’ammontare complessivo del beneficio spettante per i periodi pregressi;
- riportarlo nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "arr. agevolaz. ex lege n. 193/2000" e il codice L250.
La circolare precisa che lo sgravio comprende anche la contribuzione a carico del lavoratore; pertanto, in sede di recupero, le aziende devono restituire ai lavoratori la quota precedentemente trattenuta. Il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Modelli CUD e 770
Ai fini della compilazione dei modelli CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS), il datore di lavoro deve indicare nel campo "TIPO RAPPORTO" il codice 79, corrispondente ai lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Gli sgravi contributivi esposti con i codici L240 e L250 devono essere imputati ai seguenti conti:
- GAW 37/24, per gli sgravi riferiti a periodi di competenza degli anni precedenti;
- GAW 37/64, per gli sgravi relativi a periodi di competenza dell’anno in corso.
Per l’acquisizione manuale delle registrazioni contabili si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con uso del codice utente 1 e del codice documento 95. L’allegato 3 riporta le variazioni al piano dei conti con l’istituzione dei due conti indicati.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nell’ambito delle misure volte a favorire il lavoro dei detenuti, in attuazione della funzione rieducativa della pena richiamata dall’articolo 27 della Costituzione. La legge n. 193/2000 ha previsto sgravi contributivi e fiscali, resi operativi dal D.M. 9 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 119 del 23 maggio 2002.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
I benefici riguardano le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e le aziende pubbliche e private che organizzano attività di servizio o produttive all’interno degli istituti penitenziari. Per le cooperative sociali il beneficio si applica indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione; per le aziende pubbliche e private, invece, solo per il lavoro svolto intra moenia. Sono compresi detenuti e internati, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone ammesse al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975.
Misura dello sgravio e durata
Per gli anni 2000, 2001 e 2002 lo sgravio è fissato nella misura dell’80% della contribuzione complessivamente dovuta, sia per la quota datoriale sia per la quota del lavoratore. Il beneficio si estende anche ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Il finanziamento complessivo è pari a 5 miliardi di lire, corrispondenti a 2.582.284,50 euro.
Adempimenti documentali e convenzioni
Le cooperative e le aziende interessate devono presentare alla Sede INPS competente copia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge n. 193/2000. Le cooperative sociali che non hanno già rapporti con l’Istituto devono produrre anche la documentazione prevista dalla circolare n. 296/1992. Le aziende pubbliche e private devono esibire la dichiarazione di assunzione rilasciata dalla Direzione penitenziaria.
Modalità di esposizione nei modelli contributivi e regolarizzazione
Le posizioni assicurative devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione 4V, con nuovo significato di azienda ammessa ai benefici ex lege n. 193/2000, da gestire con apposito scadenzario per tener conto anche del periodo di sei mesi successivi alla detenzione. Nel DM10/2 i contributi ordinari vanno esposti con il codice tipo contribuzione 79, mentre lo sgravio va indicato nel quadro D con il codice L240. Per i periodi pregressi recuperabili, il conguaglio va effettuato con il codice L250 e con restituzione al lavoratore della quota contributiva oggetto di sgravio già trattenuta. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare.
Adempimenti CUD e 770 e istruzioni contabili
Ai fini dei modelli CUD e 770, nel campo tipo rapporto deve essere riportato il codice 79. Gli sgravi esposti con i codici L240 e L250 devono essere imputati ai conti GAW 37/64 per l’anno in corso e GAW 37/24 per gli anni precedenti. Per le registrazioni manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente 1 e del codice documento 95.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 25 lug 2002Circolare numero 135 del 25-7-2002
- Circolare · 26 lug 2002Circolare numero 137 del 26-7-2002
- Circolare · 26 lug 2002Circolare numero 136 del 26-7-2002
- Circolare · 23 lug 2002Circolare numero 26 del 23-07-2002 enpals
- Circolare · 22 lug 2002Circolare numero 25 del 22-07-2002 enpals
- Circolare · 22 lug 2002Circolare numero 132 del 22-7-2002
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →