Circolare numero 25 del 22-07-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga e aggiorna le regole ENPALS sulla riscossione coattiva dei crediti contributivi mediante ruolo, disciplinando formazione e contenuto dei ruoli, ricorsi, sospensione, discarico e riattivazione, rateazioni e procedure concorsuali. Vengono indicati i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo, le modalità di gestione dei ricorsi amministrativi e giudiziali, le condizioni per sospensione/discarico dei crediti e il nuovo assetto delle rateazioni, con una gestione più diretta da parte dell’Ente e successiva iscrizione a ruolo in caso di inadempimento. La circolare chiarisce inoltre i rapporti con le procedure fallimentari e allega i modelli operativi per ricevute, comunicazioni e domande di rateazione.
Riscossione coattiva dei crediti contributivi tramite ruoli esattoriali
Riscossione coattiva dei crediti contributivi tramite ruoli esattoriali
La circolare aggiorna il sistema ENPALS di riscossione coattiva dei crediti contributivi mediante ruolo, alla luce del D.Lgs. n. 46/1999 e delle successive esigenze applicative. Vengono chiariti i criteri di iscrizione a ruolo, i termini di decadenza, i rimedi esperibili dal debitore, nonché le regole operative su sospensione, discarico, riattivazione, rateazioni e procedure concorsuali.
Ambito normativo e termini di decadenza
Il D.Lgs. n. 46/1999 prevede l’iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini di legge, oppure risultanti da accertamenti degli uffici, con aggiunta di sanzioni e somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario e al netto dei pagamenti spontanei già effettuati.
Per i crediti maturati dal 1° gennaio 2001, l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione del credito, a pena di decadenza. La decadenza non è soggetta a proroga né a interruzione e comporta la perdita del diritto dell’Ente di avvalersi della riscossione privilegiata mediante ruolo. I crediti maturati fino al 31.12.2000 restano invece soggetti alla prescrizione ordinaria.
Formazione dei ruoli e crediti da iscrivere
Ai fini dell’applicazione delle regole di decadenza, la circolare individua i crediti che devono essere iscritti a ruolo entro il 31.12.2002, in relazione all’anno 2001:
- contributi non versati risultanti da denunce contributive presentate nel 2001;
- crediti derivanti da accertamenti effettuati dagli uffici e notificati nel 2001;
- crediti oggetto di contenzioso giudiziario con sentenze divenute esecutive nel 2001.
Per gli accertamenti ispettivi, devono essere iscritti a ruolo:
- i verbali ispettivi notificati nel 2001, se non opposti giudizialmente;
- i verbali opposti in anni precedenti, se è stata emessa sentenza passata in giudicato nel 2001;
- i verbali notificati in anni precedenti al 2001, ma con decisione dirigenziale notificata nel 2001 a seguito di audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981 o di ricorso amministrativo.
La circolare precisa inoltre che i verbali notificati nel 2001 e non opposti giudizialmente, ma oggetto di richiesta di audizione o di ricorso amministrativo, devono essere iscritti a ruolo e poi sospesi in attesa della decisione. L’iscrizione riguarda l’intero periodo indicato nel verbale e tutte le somme dovute riferite a quel periodo, assumendo come riferimento l’anno di notifica.
Sono inoltre iscritti a ruolo i crediti relativi a rateazioni e condoni per i quali i versamenti si siano interrotti e sia stata notificata contestazione nel 2001. Le somme aggiuntive sono calcolate fino alla data di formazione del ruolo, fissata per il ruolo dell’anno 2002 al 25.12.2002.
I ruoli sono formati da ciascuna Sede, trasmessi alla Direzione Generale - Servizio EAD - e poi al C.N.C. per l’elaborazione e la stampa. La circolare segnala che il tracciato informatico è stato integrato per contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa, la cui omissione può rendere la cartella impugnabile. Sulle cartelle sono indicati anche il Tribunale competente per il ricorso giudiziale e l’organo interno per il ricorso amministrativo.
Ricorsi del debitore
La circolare riepiloga i mezzi di tutela esperibili dall’impresa:
- opposizione al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella, ai sensi degli artt. 442 e seguenti c.p.c.;
- ricorso amministrativo all’Ente avverso l’accertamento;
- ricorso avverso l’accertamento direttamente all’Autorità giudiziaria.
Per l’opposizione giudiziale e per il ricorso amministrativo, la sospensione dell’esecuzione è rimessa alla valutazione dell’organo adito. Nel caso di ricorso diretto all’Autorità giudiziaria, la sospensione opera automaticamente e l’eseguibilità dell’iscrizione a ruolo deve essere autorizzata dal Giudice.
Quanto al ricorso amministrativo, la circolare distingue tre ipotesi:
- ricorso presentato prima dell’iscrizione a ruolo: il credito va comunque iscritto e subito sospeso, per evitare la decadenza;
- ricorso presentato dopo l’iscrizione a ruolo ma prima della cartella;
- ricorso presentato dopo l’emissione della cartella.
Nel primo caso la competenza resta del Dirigente della Sede o Sezione distaccata, mentre nei casi successivi il ricorso deve essere inoltrato direttamente all’organo interno competente, individuato nella circolare nel Commissario. È inoltre previsto un possibile secondo grado di ricorso avverso le decisioni dei Dirigenti periferici, con trasmissione degli atti alla Direzione Generale e successivo parere del Direttore Generale.
Se il ricorso viene respinto dopo l’iscrizione a ruolo o dopo la cartella, restano dovute le somme aggiuntive secondo il momento del pagamento:
- dalla scadenza dei 60 giorni utili per il pagamento della cartella fino al versamento, nel caso di ricorso presentato dopo l’iscrizione ma prima della cartella;
- dalla notifica della cartella al pagamento, nel caso di ricorso presentato dopo la cartella.
Resta fermo che, raggiunto il limite massimo delle somme aggiuntive richiedibili rispetto alla contribuzione dovuta, pari al 40% in caso di omissione e al 60% in caso di evasione, sono dovuti gli interessi di mora. La circolare richiama infine l’esigenza che gli uffici periferici comunichino al concessionario se siano dovute le ulteriori somme aggiuntive, e che tale comunicazione avvenga insieme a quella di riattivazione.
Importi minimi e avvisi bonari
Non devono essere iscritti a ruolo i crediti di importo non superiore a 10,33 euro, inteso come totale della cartella. Se però più crediti inferiori a tale soglia, riferiti a un unico debitore, sommati superano il limite, l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata.
Per agevolare la definizione dei crediti destinati alla riscossione esattoriale, l’Ente può inviare avvisi bonari alle imprese interessate, così da evitare iscrizioni a ruolo dovute a errori anche formali nella gestione dei crediti, delle denunce o dei versamenti.
Sospensione, discarico e riattivazione
La sospensione è un provvedimento motivato e notificato al concessionario e al debitore che autorizza la sospensione del recupero, anche in presenza di atti esecutivi. Essa opera in via temporanea, in attesa della definizione del ricorso oppure del completamento o della revoca di una rateazione, e può essere adottata anche d’ufficio quando ne ricorrano i presupposti.
Il discarico sostituisce la funzione dello sgravio e rappresenta l’atto centrale della gestione del ruolo. Se concesso, annulla gli importi già iscritti a ruolo, può essere totale o parziale e deve essere comunicato sia al concessionario sia all’impresa interessata. La circolare precisa che il discarico può essere richiesto anche direttamente alla Sede competente, senza attivare il ricorso; in tal caso l’Ufficio periferico deve verificare immediatamente la posizione contributiva del richiedente.
Gli uffici periferici devono rilasciare ricevuta ogni volta che viene presentata una richiesta di sospensione o di discarico, utilizzando il facsimile allegato, e devono poi comunicare la decisione adottata. In caso di accoglimento della richiesta di discarico, va data notizia al richiedente.
La riattivazione interviene quando un credito già iscritto a ruolo e sospeso torna ad essere recuperabile: in tal caso la sospensione va revocata e la riscossione esattoriale riattivata. La riattivazione può essere anche parziale, quando solo una parte del credito torna recuperabile mentre un’altra è oggetto di discarico.
Rateazioni
La circolare richiama la precedente disciplina sulle rateazioni, ma modifica la gestione operativa in relazione al nuovo sistema di riscossione. L’intera fase concessiva, decisionale e di riscossione viene gestita direttamente dall’Ente, che iscrive a ruolo l’importo complessivo dovuto, comprensivo degli oneri accessori, e lo sospende immediatamente.
Il monitoraggio dei versamenti è affidato agli uffici periferici. Se una rata non viene pagata, il credito già iscritto a ruolo deve essere riattivato per i residui relativi a ciascuna voce e il concessionario emetterà cartella per il recupero del credito residuo in un’unica soluzione. Se la rateazione viene rispettata, al pagamento dell’ultima rata il ruolo viene discaricato.
Le rateazioni già in essere alla data della circolare continuano secondo la normativa ordinaria. Quelle richieste successivamente, oppure quelle non ancora autorizzate o per le quali il pagamento rateale non sia ancora iniziato, devono essere iscritte a ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2003. L’iscrizione va effettuata per l’intero importo dovuto, comprensivo di:
- carico contributivo;
- somme aggiuntive;
- interessi di dilazione calcolati fino alla prima rata;
- altri eventuali oneri accessori.
La domanda di rateazione deve contenere l’accettazione esplicita della presentazione, entro la scadenza della rata successiva, della copia del mod. F24 relativo a ciascuna rata insieme al mod. 031/RC1. La mancata produzione della documentazione, dopo eventuale sollecito, comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo; le spese conseguenti a eventuale discarico successivo saranno addebitate all’impresa.
La circolare precisa inoltre che il mancato versamento di una rata comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue in un’unica soluzione, senza ulteriore possibilità di rateazione. Il nuovo piano di ammortamento deve essere predisposto dagli uffici periferici sulla base delle rate residue, a importo costante, e deve essere sottoscritto per accettazione dall’impresa.
È previsto che il pagamento effettuato al massimo con 5 giorni di ritardo non faccia decadere dal beneficio rateale, ma comporti la richiesta degli interessi di dilazione dal giorno di scadenza fino al pagamento. Se la scadenza cade in un giorno festivo o in caso di impossibilità non imputabile al debitore, il versamento deve essere eseguito nel primo giorno feriale utile.
Per le rateazioni oltre 24 mesi e fino a 60 mesi, l’autorizzazione è concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al verificarsi di una delle cause indicate nella circolare ministeriale n. 41/2000 del 9 aprile 2001. Nelle more della decisione ministeriale può essere concessa una rateazione provvisoria in 24 mesi.
Procedure concorsuali
Il D.Lgs. n. 46/1999, capo IV, prevede che il concessionario, sulla base del ruolo, chieda l’ammissione al passivo nelle procedure concorsuali. Tuttavia, poiché i ruoli straordinari non sono ancora operativi e la riscossione coattiva richiede tempi lunghi, la Consulenza Legale continua a occuparsi dei crediti derivanti da fallimenti o da procedure concorsuali in genere.
I concessionari provvedono all’insinuazione nei fallimenti per i crediti già trasmessi a ruolo quando il regime fallimentare non era noto al momento della formazione del ruolo oppure è insorto successivamente. La circolare si riserva ulteriori indicazioni sul punto.
Allegati operativi
La circolare contiene facsimili di ricevuta e di comunicazione per:
- richiesta di discarico/sgravio;
- reiezione della richiesta;
- accoglimento della richiesta.
Sono inoltre allegati i modelli di domanda di rateazione:
- fino a 24 mesi;
- oltre 24 mesi e fino a 60 mesi.
Tali modelli recepiscono gli impegni dell’impresa alla regolarità dei versamenti, alla produzione della documentazione mensile e all’accettazione delle conseguenze in caso di mancato pagamento o mancata esibizione dei documenti richiesti.
Punti principali
Formazione e contenuto dei ruoli
Il D.Lgs. n. 46/1999 prevede l’iscrizione a ruolo dei contributi e premi non versati, comprensivi di sanzioni e somme aggiuntive calcolate fino alla consegna del ruolo al concessionario. Per i crediti maturati dal 1° gennaio 2001 l’iscrizione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione, a pena di decadenza; per i crediti maturati fino al 31.12.2000 continua ad applicarsi la prescrizione ordinaria. La circolare indica i crediti da iscrivere entro il 31.12.2002, con riferimento a denunce 2001, accertamenti notificati nel 2001, sentenze esecutive nel 2001, verbali ispettivi notificati nel 2001 e altre fattispecie con riferimento all’anno di notifica o definizione. I ruoli sono formati dalle singole Sedi, inviati alla Direzione Generale e poi al C.N.C. per elaborazione e stampa; il tracciato informatico è stato integrato per contenere tutte le indicazioni necessarie, comprese quelle che consentono al debitore di conoscere il tribunale competente per il ricorso giudiziale e l’organo interno per il ricorso amministrativo.
Ricorsi del debitore
La circolare distingue tre rimedi: opposizione al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella, ricorso amministrativo all’Ente avverso l’accertamento e ricorso diretto all’Autorità giudiziaria avverso l’accertamento. Nei primi due casi la sospensione dell’esecuzione è rimessa alla valutazione dell’organo adito; nel terzo caso l’effetto sospensivo opera automaticamente, con necessità di autorizzazione del Giudice per l’eseguibilità del ruolo. Per il ricorso amministrativo sono previsti tre momenti di proposizione: prima dell’iscrizione a ruolo, dopo l’iscrizione ma prima della cartella, oppure dopo la cartella. Se il ricorso interviene prima dell’iscrizione, il credito va prima iscritto a ruolo e subito sospeso per evitare la decadenza; nei casi successivi il ricorso va indirizzato all’organo interno competente, attualmente il Commissario. La circolare prevede inoltre la possibilità di un secondo grado di ricorso per le decisioni dei Dirigenti periferici, con trasmissione degli atti alla Direzione Generale e successivo parere al Direttore Generale. In caso di rigetto del ricorso, sono dovute somme aggiuntive secondo il momento in cui interviene il pagamento, oltre agli interessi di mora quando è stato raggiunto il tetto massimo delle somme aggiuntive (40% per omissione, 60% per evasione).
Importi minimi e avvisi bonari
Non devono essere iscritti a ruolo crediti di importo non superiore a 10,33 euro, riferito al totale della cartella; se più crediti di importo inferiore, riferiti allo stesso debitore, superano complessivamente tale soglia, devono essere iscritti a ruolo. Per agevolare la definizione dei crediti destinati alla riscossione esattoriale, possono essere emessi avvisi bonari alle imprese, così da evitare iscrizioni a ruolo determinate da errori anche formali nella gestione dei crediti, delle denunce o dei versamenti contributivi.
Sospensione, discarico e riattivazione
La sospensione è un provvedimento motivato e notificato al concessionario e al debitore che consente di interrompere temporaneamente il recupero, anche in presenza di atti esecutivi, in attesa della definizione del ricorso, del completamento della rateazione o della sua revoca. Il discarico, che assorbe la funzione del precedente "sgravio", è l’atto più rilevante e deve essere adottato tempestivamente: annulla gli importi iscritti a ruolo, può essere totale o parziale e deve essere comunicato sia al concessionario sia all’impresa. Il discarico può essere richiesto anche direttamente alla Sede competente senza attivare il ricorso; in tal caso l’Ufficio periferico deve verificare immediatamente la posizione contributiva. La circolare richiama l’obbligo di rilasciare ricevuta per ogni richiesta di sospensione o discarico e di comunicare poi l’esito della decisione. Ogni volta che un credito sospeso torna recuperabile, deve essere revocata la sospensione e riattivata la riscossione; la riattivazione può essere anche parziale.
Rateazioni e gestione dei pagamenti
La gestione delle rateazioni viene accentrata presso l’Ente: l’intera fase concessiva, decisionale e di riscossione è gestita direttamente dall’ENPALS, che iscrive a ruolo l’importo complessivo dovuto, comprensivo degli oneri accessori, e subito dopo sospende il ruolo. In caso di mancato versamento di una rata, il credito viene riattivato per i residui e il concessionario emette cartella per il recupero in unica soluzione; se la rateazione è regolarmente onorata, al pagamento dell’ultima rata si procede al discarico. Le rateazioni già in essere continuano secondo la disciplina ordinaria; quelle richieste successivamente, o non ancora autorizzate, o non ancora iniziate, devono essere iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2003. La domanda deve contenere l’impegno a presentare mensilmente copia del mod. F24 e del mod. 031/RC1 entro la scadenza della rata successiva, pena la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue. Il mancato pagamento di una rata comporta l’iscrizione a ruolo del residuo senza possibilità di ulteriore rateazione; il piano di ammortamento deve essere sottoscritto per accettazione. Il ritardo massimo di 5 giorni non comporta decadenza, ma solo il pagamento degli interessi di dilazione; se la scadenza cade in festività o vi sono impedimenti non imputabili al debitore, il pagamento va eseguito nel primo giorno feriale utile.
Procedure concorsuali
Il D.Lgs. n. 46/1999 prevede che il concessionario, sulla base del ruolo, chieda l’ammissione al passivo nelle procedure concorsuali. Poiché i ruoli straordinari non sono ancora attivati e la riscossione coattiva avviene con tempi lunghi, la Consulenza Legale continua a occuparsi dei crediti derivanti da fallimenti e procedure concorsuali in genere. I concessionari provvedono all’insinuazione nei fallimenti per i crediti trasmessi a ruolo quando il regime fallimentare non era noto al momento della formazione del ruolo o è sopravvenuto successivamente.
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