Circolare numero 133 del 22-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli istituti di credito già aderenti all’ACRI, a seguito dei nuovi CCNL del 1999 e del 2000, non beneficiano più dell’esonero dal versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, venendo meno il presupposto della stabilità d’impiego. Indica le decorrenze dell’obbligo contributivo per dirigenti e per quadri/aree professionali, le istruzioni operative per l’aggiornamento delle posizioni contributive, le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi tramite DM10/2 e le relative imputazioni contabili.
Cessazione dell’esonero dal contributo DS per gli istituti di credito ex ACRI e modalità di regolarizzazione
Istituti di credito già aderenti all’ACRI: cessazione dell’esonero dal contributo DS
La circolare affronta il tema dell’obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei confronti degli istituti di credito già appartenenti al comparto ex ACRI. Essa chiarisce che, per effetto dei nuovi contratti collettivi applicati al personale, viene meno il presupposto della stabilità d’impiego e, quindi, non opera più il precedente regime di esonero dal versamento della contribuzione DS.
Premessa normativa e contrattuale
In precedenza, il personale delle casse di risparmio aderenti all’ACRI era escluso dall’obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria in ragione di una disciplina contrattuale che garantiva la stabilità del rapporto di lavoro. La circolare richiama l’art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria gli impiegati, agenti e operai ai quali sia garantita la stabilità d’impiego.
La nuova contrattazione collettiva ha modificato in modo sostanziale le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro:
- per i dirigenti, il CCNL 1° dicembre 2000 richiama l’art. 2118 c.c.;
- per quadri e personale delle aree professionali, il CCNL 11 luglio 1999 richiama l’art. 3 della legge n. 604/1966.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla circolare, tali previsioni non sono sufficienti a conservare il requisito della stabilità d’impiego in senso tecnico.
Parere ministeriale e decorrenza dell’obbligo
La questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con nota n. 52865 del 10 giugno 2002 ha condiviso l’impostazione dell’Istituto. Il Ministero ha affermato che i nuovi regimi contrattuali per dirigenti e personale quadro-impiegatizio non consentono più di riconoscere la stabilità di impiego e ha individuato le date da cui decorre la revoca di tale stabilità:
- 1° dicembre 2000 per i dirigenti;
- 23 marzo 2001 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dalla 1ª alla 3ª.
Di conseguenza, gli istituti di credito già aderenti all’ACRI che applicano tali contratti sono tenuti al versamento del contributo DS:
- da dicembre 2000 per i dirigenti;
- da marzo 2001 per quadri e personale delle aree professionali.
Modalità operative sulle posizioni contributive
Le sedi INPS devono aggiornare le posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 6.01.XX eliminando il codice di autorizzazione "1B", che indicava l’esonero dal versamento dei contributi DS. L’eliminazione va effettuata:
- dal 12/2000 per il personale dirigente;
- dal 03/2001 per quadri e personale delle aree professionali.
Dalle medesime date non deve più essere utilizzato il codice tipo contribuzione 10, che aveva il significato di lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione, in alternativa al codice di autorizzazione 1B.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per la sistemazione dei periodi già trascorsi, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione delle somme dovute a titolo di contributo DS attraverso il modello DM10/2. L’esposizione deve avvenire in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, con:
- dicitura "VERS. CONTR. DS CASSE DI RISPARMIO";
- codice di nuova istituzione "M215".
La circolare precisa che non devono essere compilate le caselle relative a:
- numero dipendenti;
- numero giornate;
- retribuzioni.
Le regolarizzazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Quanto al trattamento sanzionatorio per i periodi pregressi, la circolare segnala che sono in corso ulteriori approfondimenti.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del contributo associato al codice M215, la procedura di ripartizione dei modelli DM10/2 imputa gli importi ai seguenti conti già esistenti:
- PTN 21/10, per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
- PTN 21/70, per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;
- GTU 21/10, per il contributo dello 0,30% ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/1978 di competenza degli anni precedenti;
- GTU 21/70, per il contributo dello 0,30% di competenza dell’anno in corso.
La circolare chiude con l’istruzione contabile generale, rinviando all’automatismo di imputazione collegato al codice M215 e alla distinzione tra competenze pregresse e competenze dell’anno in corso.
Punti principali
Premessa e superamento del precedente esonero
Per le casse di risparmio e gli istituti di credito già aderenti all’ACRI trovavano in precedenza applicazione contratti collettivi che garantivano la stabilità d’impiego, con conseguente esclusione dall’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 40 del R.D.L. n. 1827/1935. La nuova disciplina introdotta dal CCNL 11 luglio 1999 per quadri e personale delle aree professionali e dal CCNL 1° dicembre 2000 per i dirigenti contiene invece previsioni sulla cessazione del rapporto di lavoro non più idonee a integrare quel requisito di stabilità, secondo il parere del Ministero del Lavoro richiamato dalla circolare.
Decorrenza dell’obbligo contributivo DS
Il Ministero del Lavoro ha precisato che il venir meno della stabilità d’impiego decorre dagli atti negoziali stipulati il 1° dicembre 2000 per i dirigenti e il 23 marzo 2001 per quadri direttivi e personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª). Di conseguenza, gli istituti di credito interessati sono tenuti al versamento del contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria con decorrenza dicembre 2000 per i dirigenti e marzo 2001 per i quadri e il personale delle aree professionali.
Aggiornamento delle posizioni contributive
Le sedi INPS devono eliminare, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 6.01.XX, il codice di autorizzazione "1B", che identificava l’esonero dal versamento dei contributi DS. L’operazione va effettuata dal 12/2000 per il personale dirigente e dal 03/2001 per quadri e personale delle aree professionali. Dalle stesse date non deve più essere utilizzato il codice tipo contribuzione 10 in alternativa al codice di autorizzazione 1B.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per il recupero delle somme dovute a titolo di contributo DS, i datori di lavoro devono esporre gli importi in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, indicando la dicitura "VERS. CONTR. DS CASSE DI RISPARMIO" e il codice di nuova istituzione "M215". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Le regolarizzazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Istruzioni contabili
In sede di ripartizione dei modelli DM10/2, la procedura imputerà il contributo associato al codice M215 ai conti già esistenti PTN 21/10 e PTN 21/70 per il contributo ordinario, rispettivamente di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso, nonché ai conti GTU 21/10 e GTU 21/70 per il contributo dello 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978, secondo la medesima distinzione temporale. La circolare segnala infine che sono in corso approfondimenti sul regime sanzionatorio applicabile ai periodi pregressi.
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