Circolare numero 132 del 22-7-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la gestione, da parte delle sedi INPS, dei recuperi e dei rimborsi derivanti dal modello 730/2002 per i contribuenti titolari di prestazioni temporanee. Vengono confermate alcune istruzioni già impartite con la circolare n. 57/2002 e vengono descritte le procedure automatiche di ricezione dati, abbinamento, trattenuta delle somme a debito, rimborso dei crediti, interruzione dell’assistenza fiscale e relativa contabilizzazione. Sono inoltre indicati i conti da utilizzare e i tempi entro cui completare le lavorazioni mensili.
Modello 730/2002 (redditi 2001): assistenza fiscale ai contribuenti titolari di prestazioni temporanee, istruzioni operative e contabili
Modello 730/2002 redditi 2001: assistenza fiscale ai titolari di prestazioni temporanee
La circolare fornisce alle sedi INPS le istruzioni operative e contabili per la gestione dei conguagli derivanti dal modello 730/2002, riferito ai redditi 2001, nei confronti dei contribuenti titolari di prestazioni temporanee. L’intervento si colloca nel quadro dell’assistenza fiscale svolta dall’Istituto quale sostituto d’imposta e integra le indicazioni già fornite con la circolare n. 57 del 25 marzo 2002.
Richiamo alle istruzioni già emanate
Per la ricezione dei modelli 730/2002 e per la trasmissione all’INPS delle risultanze contabili provenienti dai CAF, restano valide le istruzioni già impartite con la circolare n. 57/2002. La presente circolare si concentra invece sulle modalità di gestione dei recuperi e dei rimborsi relativi ai contribuenti che percepiscono prestazioni temporanee.
Flussi informativi e funzionalità automatiche
Le sedi si avvalgono delle funzionalità predisposte dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, che operano automaticamente su sottosistema AS/400. Tali funzioni consentono:
- la ricezione in sede dei dati necessari alla gestione delle risultanze contabili dell’assistenza fiscale;
- il recupero, sulle prestazioni pagate dal mese di agosto in avanti, dei conguagli a debito;
- l’evidenza del recupero nel biglietto contabile prodotto dalle procedure;
- l’emissione di un biglietto contabile per l’imputazione delle diverse partite ai conti competenti;
- l’invio delle lettere ai contribuenti nei casi in cui il recupero non sia possibile, in tutto o in parte, affinché provvedano autonomamente al versamento;
- il rimborso dei crediti ai contribuenti inseriti nella lista dei rimborsi, separatamente dal pagamento di eventuali prestazioni;
- l’aggiornamento degli archivi centrali dell’assistenza fiscale con gli esiti delle operazioni svolte.
Abbinamento tra dichiarazioni 730 e posizioni di prestazione
Le dichiarazioni 730 presentate direttamente all’INPS e le risultanze contabili trasmesse dai CAF risultano abbinate automaticamente ai beneficiari di prestazioni temporanee per i quali l’Istituto è sostituto d’imposta nell’anno in corso. Se l’abbinamento automatico non è avvenuto, la sede deve verificare se il contribuente è beneficiario di prestazioni in corso di liquidazione e, in caso positivo, forzare l’abbinamento con la prestazione considerata.
Ricezione mensile dei dati
Negli ultimi giorni di ciascun mese, da luglio a novembre, le sedi ricevono automaticamente sul sottosistema AS/400 i dati relativi ai contribuenti di competenza, per la gestione nel mese successivo:
- dei recuperi sui pagamenti delle prestazioni per i contribuenti titolari di prestazioni di mobilità, ASU, LPU e prestazioni economiche antitubercolari;
- dell’interruzione dell’assistenza fiscale per i contribuenti con rate a debito e titolari di prestazioni diverse da quelle indicate, oppure per i quali la prestazione sia cessata o sospesa;
- dei rimborsi dei conguagli a credito per tutti i titolari di prestazioni temporanee.
Per verificare l’avvenuta ricezione dei dati è disponibile la funzione del modulo base PN, attraverso il percorso di menu 09-Assistenza fiscale / 03-Gestione operazioni di conguaglio / 08-Gestione posizioni PNP / 1-Ricezione. La funzione segnala il numero delle posizioni individuali ricevute e interessate alle operazioni di gestione. Sono inoltre previste funzioni per la stampa delle schede con il dettaglio delle voci di conguaglio, utili per eventuali chiarimenti ai contribuenti.
Gestione dei conguagli a debito
I conguagli a debito sono gestiti direttamente dalle procedure in sede di calcolo e pagamento delle prestazioni di mobilità, ASU, LPU e prestazioni economiche antitubercolari, a partire dal mese di agosto. La circolare distingue il calendario dei recuperi:
- ad agosto viene recuperata la prima o unica rata del conguaglio a debito;
- da settembre a novembre vengono trattenute le rate successive per i contribuenti che hanno chiesto la rateizzazione;
- nel mese di novembre viene trattenuta anche la seconda rata d’acconto.
Se sul pagamento del mese non vi è capienza sufficiente, l’importo residuo è recuperato sui pagamenti dei mesi successivi, con maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,40% mensile, e comunque entro dicembre. Le somme trattenute sono evidenziate nel biglietto contabile delle singole procedure con imputazione al conto di transito GPA 54/71; contestualmente è emesso un secondo biglietto contabile per chiudere il conto di transito e ripartire gli importi tra le somme a credito e quelle a debito che compongono il saldo da recuperare. Delle trattenute è data notizia ai contribuenti mediante apposita dicitura sul tagliando degli assegni e sulle comunicazioni di accredito bancarie.
Gestione dei conguagli a credito
Quando dalle dichiarazioni 730 emergono saldi a credito, si procede al rimborso a tutti i soggetti per i quali l’Istituto è sostituto d’imposta. Le sedi utilizzano la funzione dedicata della procedura, che provvede a:
- effettuare il rimborso separatamente dal pagamento di eventuali prestazioni;
- creare il file telematico dei pagamenti;
- predisporre il mod. I.P. 6 bis;
- generare il biglietto contabile secondo lo schema indicato dalla circolare.
I pagamenti devono corrispondere agli importi risultanti dalla lista dei rimborsi e sono imputati in dare al conto GPA 10/99. Gli estremi della contabilizzazione devono essere riportati sulla lista dei rimborsi.
Aggiornamento degli archivi esiti e tempistica
Gli esiti delle operazioni di recupero dei conguagli a debito e di rimborso dei conguagli a credito sono riportati automaticamente sugli archivi centrali dell’assistenza fiscale. Questo consente di determinare correttamente l’importo di eventuali rate successive. Per tale motivo, le operazioni devono essere completate entro il giorno 26 di ciascun mese, poiché negli ultimi giorni del mese vengono calcolati gli importi delle rate da gestire nel mese successivo.
Interruzione dell’assistenza fiscale per le posizioni residue
Dopo aver completato le elaborazioni mensili di pagamento delle prestazioni di mobilità, ASU, LPU e prestazioni economiche antitubercolari, e dopo aver attivato la procedura di rimborso dei crediti, le sedi devono individuare, mediante la lista delle posizioni non gestite, le residue posizioni con conguaglio a debito. Se per tali soggetti non risulta in pagamento alcuna prestazione, oppure la prestazione è di natura diversa da quelle contemplate, va attivata la funzione di interruzione dell’assistenza fiscale e va inviata la lettera prodotta dalla procedura, così da consentire al contribuente di provvedere direttamente al pagamento.
Per ridurre gli interventi manuali, una funzione generalizzata effettua in via preliminare e automatica la cessazione dell’assistenza fiscale per le posizioni a debito non abbinate con prestazioni di mobilità, ASU, LPU e prestazioni antitubercolari, predisponendo le lettere da stampare e spedire previa verifica della sede.
Istruzioni contabili
La circolare individua i conti attualmente esistenti da utilizzare per la rilevazione contabile delle somme trattenute e da rimborsare. Tra i principali figurano:
- GPA 06/89 per il rimborso IRPEF a saldo;
- GPA 29/48 per le ritenute IRPEF a saldo;
- GPA 29/49 per le ritenute IRPEF in acconto (1° e 2° acconto);
- GPA 29/50 per le ritenute d’acconto IRPEF su redditi a tassazione separata;
- GPA 29/51, GPA 29/52, GPA 29/53 e GPA 29/54 per interessi da incapienza o da rateizzazione;
- GPA 06/87 per il rimborso dell’addizionale regionale IRPEF;
- GPA 29/89 per le ritenute dell’addizionale regionale IRPEF e i relativi interessi per incapienza;
- GPA 27/52 per gli interessi da rateizzazione dell’addizionale regionale IRPEF;
- GPA 06/77 per il rimborso dell’addizionale comunale IRPEF;
- GPA 27/57 per le ritenute dell’addizionale comunale IRPEF e i relativi interessi per incapienza;
- GPA 27/58 per gli interessi da rateizzazione dell’addizionale comunale IRPEF;
- GPA 54/71 per la somma da recuperare costituita dalla differenza tra somme a debito e somme a credito.
La circolare riporta gli schemi di registrazione in partita doppia per i casi in cui la somma trattenuta debba essere ripartita tra rimborsi e ritenute, nonché per i casi in cui il recupero riguardi esclusivamente importi a debito. Per i recuperi effettuati nei mesi successivi ad agosto, le registrazioni comprendono anche eventuali interessi per rateizzazione e/o incapienza nella sezione avere dei conti interessati.
Biglietti contabili, trasmissione e chiusura d’esercizio
I biglietti contabili devono essere trasmessi all’ufficio competente per la contabilità insieme al mandato di pagamento mod. IP 6 bis relativo alle prestazioni da corrispondere ai soggetti beneficiari. In caso di rimborsi, il biglietto contabile deve essere trasmesso unitamente al mandato di pagamento di mod. IP 6 bis, e i pagamenti devono essere imputati in dare del conto GPA 10/99.
La procedura effettua l’imputazione ai conti di pertinenza anche quando la differenza tra somme a debito e somme a credito è pari a zero. Infine, i saldi dei conti GPA 06/77, GPA 06/87 e GPA 06/89 risultanti al termine dell’esercizio non devono essere riportati nel nuovo esercizio, perché la relativa sistemazione è demandata alla Direzione Generale. Per queste operazioni, inoltre, viene meno l’invio della prevista comunicazione mensile all’Ufficio Normativa fiscale della Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, essendo i dati già disponibili negli archivi centrali.
Punti principali
Ambito e raccordo con la circolare n. 57/2002
Le istruzioni riguardano l’assistenza fiscale prestata dall’INPS ai contribuenti titolari di prestazioni temporanee per il modello 730/2002 relativo ai redditi 2001. Le regole già impartite con la circolare n. 57 del 25 marzo 2002 restano valide per la ricezione dei modelli 730/2002 e per la trasmissione all’INPS delle risultanze contabili presentate ai CAF.
Ricezione automatica dei dati e supporto procedurale
Le sedi ricevono automaticamente, su sottosistema AS/400, i dati necessari alla gestione delle risultanze contabili. Le funzionalità predisposte provvedono alla ricezione, al recupero sui pagamenti delle prestazioni, alla contabilizzazione delle trattenute, alla predisposizione delle comunicazioni ai contribuenti in caso di incapienza, al rimborso dei crediti e all’aggiornamento degli archivi centrali.
Abbinamento tra dichiarazioni 730 e prestazioni temporanee
Le dichiarazioni 730 presentate all’INPS e le risultanze contabili trasmesse dai CAF sono abbinate automaticamente ai beneficiari di prestazioni temporanee per i quali l’Istituto è sostituto d’imposta. Se l’abbinamento non è avvenuto, la sede deve verificare la posizione del contribuente e, se risulta beneficiario di prestazioni in corso di liquidazione, forzare l’abbinamento.
Gestione dei conguagli a debito
Per mobilità, ASU, LPU e prestazioni economiche antitubercolari, i conguagli a debito sono recuperati direttamente in sede di liquidazione e pagamento delle prestazioni a partire da agosto. Ad agosto si recupera la prima o unica rata; da settembre a novembre si recuperano le rate successive per chi ha chiesto la rateizzazione; a novembre si trattiene anche la seconda rata d’acconto. In caso di incapienza, il residuo è recuperato sui mesi successivi con interessi dello 0,40% mensili, comunque entro dicembre.
Gestione dei conguagli a credito
Se il saldo del 730 è a credito, l’INPS procede al rimborso di tutti i soggetti per i quali è sostituto d’imposta. Il rimborso è effettuato separatamente dal pagamento di eventuali prestazioni, con produzione del file telematico dei pagamenti, del mod. I.P. 6 bis e del biglietto contabile.
Interruzione dell’assistenza fiscale per posizioni non recuperabili
Dopo i recuperi e i rimborsi, le sedi individuano le posizioni residue con debito non gestibili perché non vi sono prestazioni in pagamento o perché la prestazione è diversa da quelle previste. In tali casi va disposta l’interruzione dell’assistenza fiscale e inviata la lettera predisposta dalla procedura, affinché il contribuente versi autonomamente quanto dovuto.
Istruzioni contabili e conti interessati
La circolare elenca i conti da utilizzare per rimborsi, ritenute, interessi per incapienza, interessi per rateizzazione e somme da recuperare. Sono inoltre indicati gli schemi di registrazione in partita doppia per le trattenute e per i rimborsi, nonché l’obbligo di trasmissione dei biglietti contabili all’ufficio competente unitamente al mandato di pagamento mod. IP 6 bis.
Termini operativi e chiusura d’esercizio
Le operazioni di recupero e rimborso devono essere svolte entro il giorno 26 di ciascun mese, perché negli ultimi giorni del mese vengono determinati gli importi delle rate del mese successivo. I saldi dei conti GPA 06/77, GPA 06/87 e GPA 06/89 risultanti a fine esercizio non devono essere riportati nel nuovo esercizio, poiché la sistemazione è demandata alla Direzione Generale.
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