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Sentenza

Sentenza n. 12746/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, e relativa allegazione, nella parte in cui la MEDLINE è stata inserita nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 8.093,14 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

Giustizia amministrativa202305222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali, interistituzionali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, incluso l'addebito di € 8.093,14

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese del settembre 2022 e il decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana del 13 dicembre 2022, nella parte in cui essa è stata inserita tra le imprese tenute al ripiano dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, per l'importo di € 8.093,14. Il testo della sentenza non riporta specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La società ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 secondo la disciplina sopravvenuta e il relativo difensore ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito. Il giudice ha ritenuto che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali determini, ai sensi della disciplina richiamata, l'estinzione dell'obbligazione per le annualità interessate e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha definito il giudizio senza esaminare le censure di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Base normativa dei provvedimenti relativi all'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e alla ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Disciplina richiamata quale fondamento degli interventi adottati per il payback sui dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025

    La sentenza richiama la disposizione quale disciplina sopravvenuta in base alla quale il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali determina l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale elimina l'utilità concreta della decisione richiesta e il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, salvo che permanga comunque un'utilità concreta e attuale della pronuncia.
  • Quando una disciplina sopravvenuta stabilisce che il pagamento di una quota determinata dell'importo richiesto estingue l'obbligazione sostanziale e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, il pagamento produce anche il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso volto a contestare tale obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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