Sentenza n. 844/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento del decreto del-OMISSIS-, con cui Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione degli artt. 6, commi 1 e 3, e 8, comma 1, della l. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e illegittimità. Ha sostenuto che la condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti risaliva nel tempo ed era stata seguita da riabilitazione; che la condanna per lesioni colpose da circolazione stradale non avrebbe avuto carattere ostativo; e che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le sue attuali condizioni lavorative, familiari e di integrazione sociale. Il diniego era stato motivato dal Ministero valorizzando una condanna irrevocabile per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e la pendenza di un procedimento penale per lesioni personali colpose connesse alla circolazione stradale, ritenute indicative di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza comporta una valutazione ampia e articolata dell’integrazione del richiedente, comprendente il rispetto delle regole giuridiche, civili e culturali, l’assenza di precedenti penali, la personalità, la condotta di vita e le condizioni economico-patrimoniali. La valutazione amministrativa non è risultata manifestamente illogica o irragionevole. La risalenza nel tempo della condotta relativa agli stupefacenti non impediva all’Amministrazione di considerarla, anche oltre il decennio precedente; la riabilitazione non eliminava la rilevanza storica del fatto ai fini della valutazione amministrativa della personalità e dell’integrazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo considerare, nel giudizio globale sull’indole e sulla personalità del richiedente, anche la condanna per reato colposo, poiché le risultanze penali possono assumere rilievo amministrativo indipendentemente dagli esiti processuali e dalla loro attitudine a fondare una sanzione penale. Ha infine ritenuto adeguata la motivazione del diniego, poiché l’Amministrazione non si era limitata a richiamare le vicende penali, ma aveva formulato una valutazione concreta di inaffidabilità. È stata lasciata ferma la facoltà di reiterare l’istanza di cittadinanza; le spese sono state compensate ed è stata confermata la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza per naturalizzazione rientra in una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, chiamata a verificare l’integrazione complessiva del richiedente nella comunità nazionale.
art. 6, commi 1 e 3, l. 91/1992
Norme invocate dal ricorrente in relazione alla rilevanza delle condanne penali nel procedimento di concessione della cittadinanza; il ricorso è stato comunque ritenuto infondato.
art. 8, comma 1, l. 91/1992
Norma invocata dal ricorrente, senza che il giudice ravvisasse la violazione dedotta.
art. 590-bis c.p.
La condanna per lesioni personali colpose da circolazione stradale può essere considerata, insieme agli altri elementi, nel giudizio globale sull’indole, sulla personalità e sull’integrazione del richiedente la cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione può svolgere una valutazione complessiva dell’integrazione del richiedente, considerando il rispetto delle regole giuridiche, civili e culturali, la personalità, la condotta di vita e la capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
- La risalenza nel tempo di una condotta penalmente rilevante non impedisce, di per sé, che l’Amministrazione la valuti ai fini della concessione della cittadinanza; i fatti possono essere considerati anche per periodi superiori al decennio precedente, purché la valutazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
- La riabilitazione penale non elimina la rilevanza storica del fatto nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, potendo l’Amministrazione tenerne conto nella valutazione della personalità e dell’integrazione del richiedente.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, le risultanze penali possono essere valutate sul piano amministrativo anche indipendentemente dalla loro attitudine a fondare una sanzione penale e anche con riguardo a reati colposi, quali elementi del giudizio globale sulla personalità e sulla futura integrazione del richiedente.
- Il diniego di cittadinanza è adeguatamente motivato quando l’Amministrazione non si limita a richiamare le vicende penali, ma formula una valutazione concreta dell’affidabilità del richiedente e del suo grado di integrazione nella comunità nazionale.
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