Cassazione Penale, Ordinanza n. 13228/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna per evasione già pronunciata nei precedenti gradi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) errata applicazione dell'art. 385 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la mancata risposta al controllo fosse spiegabile con l'orario notturno del controllo (02:40); 2) che non fossero state precisate con sufficiente esattezza la durata dell'attesa e le modalità del controllo; 3) che non fosse stato chiarito perché dovesse escludersi che l'imputato stesse dormendo profondamente; 4) che la condanna fosse fondata su elementi probatori insufficienti. La Corte ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, la quale aveva valorizzato l'annotazione di servizio da cui risultava che gli operanti avevano suonato più volte al citofono, attendendo per diversi minuti, e che il citofono era funzionante.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È la norma incriminatrice dell'evasione richiamata dal ricorrente; la Corte non ne offre una nuova interpretazione, ma rileva che le censure non superano la motivazione già resa in appello sulla sussistenza del fatto.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di evasione, la mancata risposta all'atto del controllo può essere valutata alla luce di dati fattuali oggettivi del controllo stesso, come le reiterate chiamate al citofono, il tempo di attesa e il funzionamento dell'impianto, valorizzati dal giudice di merito.
- La doglianza di vizio di motivazione non è ammissibile quando mira, in realtà, a una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito e sorretta da argomentazione congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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