Ordinanza n. 1263/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione n.-OMISSIS- del 20.10.2021 del Comune di -OMISSIS- avente oggetto il diniego di rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria notificato il 20.10.2021 ai fini della esecuzione di lavori per la realizzazione di piscina e pertinenza a corredo di fabbricato per civile abitazione in -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-; - del preavviso di parere negativo prot. -OMISSIS- del 18.06.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS-e -OMISSIS-; - del provvedimento negativo e di non accoglibilità delle osservazioni prot. -OMISSIS-reso in data 13.07.2021 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS-e -OMISSIS-, ricevuto il 26.07.2021; - di ogni altro atto presupposto o conseguente ai provvedimenti di cui sopra, ancorché di estremi ignoti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina e relativa pertinenza a servizio di un fabbricato residenziale, unitamente agli atti negativi della Soprintendenza
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica ordinaria e i precedenti atti della Soprintendenza, comprendenti il preavviso di parere negativo e il provvedimento di non accoglibilità delle osservazioni. Nel corso del giudizio è emerso che la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 23 maggio 2022. Il difensore della ricorrente ha depositato la relativa documentazione il 17 aprile 2026, notificandola alle altre parti. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la questione processuale concernente la decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio in caso di estinzione della società ricorrente per cancellazione dal registro delle imprese, evento qualificato come causa di interruzione ex lege, con efficacia istantanea e senza necessità di una pronuncia giurisdizionale. In particolare, il giudice ha prospettato la possibilità di dichiarare immediatamente estinto il giudizio per mancata riassunzione nel termine decorrente dalla verificazione dell'evento interruttivo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure rivolte contro il diniego paesaggistico e gli atti della Soprintendenza. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa al dies a quo del termine per la riassunzione dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ha assegnato alle parti termine sino al 30 luglio 2026 per il deposito di eventuali memorie sulla questione. L'ordinanza dispone inoltre le comunicazioni alle parti e l'oscuramento delle generalità. La parte resistente non ha partecipato all'udienza del 16 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale questione rilevata d'ufficio da sottoporre alle parti
Il Collegio deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intenda fondare la decisione, assegnando un termine per il contraddittorio scritto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione concernente la trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese costituisce, secondo la prospettazione recepita dal Collegio, una causa di interruzione del processo operante ex lege e con efficacia istantanea, senza necessità di una pronuncia giurisdizionale.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una questione relativa alla decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio dopo un evento interruttivo, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per eventuali memorie prima di assumere la decisione.
- La questione concernente la possibilità di dichiarare l'estinzione per mancata riassunzione deve essere esaminata con riferimento al momento di verificazione dell'evento interruttivo, individuato come possibile dies a quo del termine di riassunzione.
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