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Sentenza

Sentenza n. 4465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato gli atti comunali relativi alla compartecipazione alla retta di una comunità socio-sanitaria e alla predisposizione del progetto individuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiari assistenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR deducendo: l’inammissibilità del ricorso di primo grado, quanto all’azione proposta dal familiare in proprio per carenza di interesse e per asserito conflitto di interessi con la sorella amministrata, nonché quanto all’azione proposta dall’amministratore di sostegno senza preventiva autorizzazione del giudice tutelare; l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta approvazione di nuove fasce contributive e ammissione della persona disabile alla contribuzione comunale; l’erroneità della statuizione secondo cui la compartecipazione avrebbe dovuto essere determinata esclusivamente secondo l’ISEE, senza computare le entrate effettivamente percepite, inclusa l’indennità di accompagnamento; l’erroneità dell’annullamento per omessa istruttoria sulla quota sanitaria regionale e sugli ulteriori bisogni personali dell’assistita; infine, l’erroneità della decorrenza della contribuzione comunale dal momento dell’insorgenza del bisogno anziché dalla domanda di compartecipazione. La controversia originaria riguardava il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000, il regolamento distrettuale sulle fasce di contribuzione e gli atti comunali che avevano prima escluso la contribuzione per il superamento di una soglia di povertà e poi determinato la quota dell’utente sulla base delle entrate, anziché del solo ISEE, senza verificare adeguatamente il riparto tra quota sanitaria e quota sociale della retta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto al familiare amministratore di sostegno un interesse personale ad agire, sia economico, per evitare l’eventuale accollo dei costi di ricovero non coperti dalle risorse dell’assistita, sia affettivo, per garantire alla congiunta la migliore assistenza possibile. Ha escluso che le circostanze prospettate dal Comune integrassero un conflitto di interessi, ritenendole meramente ipotetiche e attinenti alle modalità di esercizio dei doveri dell’amministratore. Quanto alla mancata autorizzazione preventiva del giudice tutelare, ha distinto tale carenza dall’assenza o nullità della procura speciale: l’autorizzazione attiene alla legitimatio ad processum e può intervenire anche successivamente, con effetto sanante retroattivo, quando l’azione risulti utile all’interessato. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la nuova disciplina comunale non eliminava l’interesse relativo al periodo precedente alla sua entrata in vigore e che restava controversa anche la decorrenza della contribuzione. Ha precisato che il capo della sentenza di primo grado relativo all’illegittima esclusione dalla contribuzione per il superamento della soglia di povertà non era stato specificamente impugnato ed era quindi passato in giudicato; analogamente, non risultavano devolute le statuizioni sulle fasce contributive. Nel merito devoluto, ha confermato che l’ISEE costituisce il parametro indefettibile per valutare la capacità contributiva e determinare la compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate. Il Comune non può sostituire o derogare a tale parametro mediante il riferimento alle entrate effettive o mediante il computo autonomo di trattamenti assistenziali e indennitari, come l’indennità di accompagnamento, esclusi dal reddito rilevante ai fini ISEE. Ha confermato l’illegittimità dell’omessa verifica della quota sanitaria regionale: il Comune deve accertare il corretto riparto degli oneri secondo i LEA e, ove necessario, anticipare gli importi dovuti, salva rivalsa verso la Regione, senza trasferire l’onere sull’utente o sulla famiglia. Ha inoltre ritenuto legittimo l’annullamento per difetto di istruttoria sul progetto individuale, che indicava soltanto la retta della struttura senza esaminare le ulteriori esigenze personali comprese nel budget di cura. Infine, ha confermato che l’obbligo comunale di eventuale integrazione economica decorre dall’insorgenza del bisogno connesso al ricovero stabile e non dalla successiva domanda di compartecipazione. Spese dell’appello compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 328/2000

    Il progetto individuale deve ricomprendere gli interventi sociali, assistenziali, sanitari e riabilitativi necessari alla presa in carico personalizzata della persona con disabilità, compresi quelli a carico del Servizio sanitario nazionale.

  • art. 6, comma 4, l. 328/2000

    “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”

    L’obbligo comunale di eventuale integrazione economica è collegato al fatto del ricovero stabile e all’insorgenza del bisogno, non alla data di presentazione della domanda di compartecipazione.

  • art. 2 d.P.C.M. 159/2013

    “L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”

    La determinazione e applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e della definizione della compartecipazione; gli enti locali non possono sostituirlo o derogarlo con criteri autonomi sulla condizione economica complessiva.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La carenza dell’autorizzazione a stare in giudizio del rappresentante può essere sanata con effetto retroattivo mediante acquisizione successiva dell’autorizzazione, trattandosi di questione relativa alla legitimatio ad processum e non alla validità originaria della procura speciale.

  • art. 2-sexies, comma 3, d.l. 42/2016, conv. in l. 89/2016

    “sono esclusi dal reddito disponibile ... i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ... percepiti ... in ragione della condizione di disabilità”

    Le indennità correlate alla disabilità, inclusa l’indennità di accompagnamento, non possono essere computate come reddito autonomo ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie fuori dal meccanismo ISEE.

  • art. 34 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    La quota sanitaria della prestazione sociosanitaria residenziale deve essere determinata nel rispetto della percentuale prevista dai LEA; il Comune deve verificarne il corretto riparto con la quota sociale.

  • d.P.C.M. 14 febbraio 2001

    I criteri di riparto degli oneri tra componente sanitaria e componente sociale devono essere verificati dal Comune nell’ambito della presa in carico della persona assistita.

  • d.P.C.M. 29 novembre 2001

    La disciplina dei LEA costituisce parametro per la verifica della quota sanitaria dovuta nelle prestazioni sociosanitarie integrate.

  • art. 8, comma 2, l.r. Lombardia 3/2008

    I Comuni determinano l’accesso agevolato e la compartecipazione nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE e dei criteri regionali concernenti il bisogno assistenziale.

  • art. 1, comma 3, l. 18/1980

    “sono esclusi dalle indennità ... gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”

    La disposizione non consente di computare l’indennità di accompagnamento nel caso in cui l’assistito non sia ricoverato gratuitamente, ma sostenga la retta secondo condizioni economiche da determinare nel rispetto dell’ISEE.

  • art. 99 c.p.a.

    null

Massime di principio

  • Nella determinazione dell’accesso e della compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate, l’ISEE costituisce il parametro statale indefettibile per la valutazione della condizione economica complessiva; Comuni ed enti erogatori non possono sostituirlo o derogarlo mediante soglie, fasce o criteri basati sulle entrate effettive dell’assistito, salvo criteri ulteriori di selezione ammessi dalla disciplina statale e regionale che non modifichino in peius il criterio ISEE.
  • Le indennità assistenziali, previdenziali e indennitarie riconosciute in ragione della disabilità, inclusa l’indennità di accompagnamento, non possono essere computate autonomamente come reddito ai fini della determinazione della compartecipazione al costo di una prestazione sociosanitaria, quando la disciplina ISEE ne esclude la rilevanza reddituale; la loro eventuale rilevanza patrimoniale opera soltanto nei limiti e secondo i parametri dell’ISEE.
  • Il Comune competente per la presa in carico della persona con disabilità deve predisporre un progetto individuale mediante istruttoria effettiva e personalizzata, considerando non solo la retta della struttura, ma anche gli ulteriori bisogni assistenziali, sanitari, riabilitativi e personali che compongono il budget di cura.
  • Nelle prestazioni sociosanitarie integrate il Comune deve verificare il corretto riparto degli oneri tra componente sanitaria e componente sociale secondo i LEA e la disciplina vigente; se la quota sanitaria non viene tempestivamente assicurata dal soggetto competente, il Comune deve garantire il servizio all’utente, salva la successiva rivalsa, senza trasferire l’onere sull’assistito o sulla famiglia.
  • L’obbligo del Comune di provvedere all’eventuale integrazione economica della retta per il ricovero stabile in struttura residenziale decorre dall’insorgenza della situazione di bisogno connessa al ricovero, non dalla data della successiva domanda di compartecipazione.
  • La mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare all’amministratore di sostegno per la proposizione del giudizio riguarda la legitimatio ad processum e può essere sanata successivamente, con effetti retroattivi, quando l’azione risulti utile per la persona rappresentata.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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