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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/59

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza l’uso, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, di sei sostanze aromatiche già esistenti nel sistema dell’Unione. L’autorizzazione è concessa a seguito del riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere favorevole dell’EFSA in ordine alla sicurezza per animali, consumatori e ambiente e all’efficacia organolettica. Il testo stabilisce condizioni precise di impiego, indicazioni di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte conformi alla disciplina precedente.

Autorizzazione come additivi per mangimi, per tutte le specie animali, di sei sostanze aromatiche della categoria degli additivi organolettici.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti, importatori e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è valida alle condizioni tecniche ed etichettative fissate nell’allegato. Sono escluse le utilizzazioni nell’acqua di abbeveraggio, che la valutazione indica come difficilmente controllabili quando somministrate contemporaneamente al mangime; resta invece possibile l’impiego in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua. Sono previste misure transitorie per prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima di specifiche date nel 2017, 2018 e 2019. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Autorizzazione di sostanze aromatiche come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione autorizza l’impiego, per tutte le specie animali, di sei sostanze aromatiche già note nel sistema degli additivi per mangimi. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e il riesame dei prodotti già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.

Contesto e base scientifica

La Commissione richiama il fatto che le sostanze in questione erano già autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. A seguito della domanda di riesame presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha espresso parere favorevole il 7 marzo 2012, concludendo che, alle condizioni proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente e che risultano efficaci come aromatizzanti anche nei mangimi.

Ambito di applicazione e limitazioni d’uso

L’autorizzazione riguarda le sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile, classificate come additivi organolettici e sostanze aromatizzanti. L’impiego è consentito per tutte le specie animali, ma con una rilevante esclusione: l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è ammesso, in quanto difficilmente controllabile quando le sostanze sono somministrate insieme al mangime. Resta invece possibile l’utilizzo in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato prescrive che gli additivi siano incorporati nei mangimi tramite premiscela e che le istruzioni d’uso indichino le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Per ciascuna sostanza viene fissato un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità del 12 % pari a:

  • 1 mg/kg per suini e pollame;
  • 1,5 mg/kg per tutte le altre specie e categorie.

La Commissione precisa nei considerando che, non essendovi motivi di sicurezza tali da imporre un tenore massimo vincolante, la disciplina si fonda su valori raccomandati da indicare in etichetta.

Etichettatura e informazioni agli operatori

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo al 12 % di umidità, con distinzione tra suini e pollame da un lato e tutte le altre specie dall’altro. Se il tenore nel mangime completo supera i limiti raccomandati, l’etichettatura di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti deve includere gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Sicurezza per gli utilizzatori

Dalla valutazione EFSA emerge che le sostanze sono irritanti per occhi e vie respiratorie, sensibilizzanti cutanee e nocive se ingerite. Per questo l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di predisporre procedure operative e misure organizzative idonee a evitare inalazione e contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Regime transitorio

Poiché non sussistono motivi di sicurezza che richiedano applicazione immediata delle nuove condizioni, l’articolo 2 introduce un periodo transitorio. Possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte:

  • sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alla normativa previgente;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato, classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Ambito tecnico e specie destinatarie

Le sostanze autorizzate sono 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali.

Condizioni di impiego e limiti raccomandati

Per ciascuna sostanza l’allegato prevede l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela, l’indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di magazzinaggio e di stabilità e un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % pari a 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per tutte le altre specie e categorie.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12 %: 1 mg/kg per suini e pollame e 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie. Se nel mangime completo i limiti raccomandati sono superati, su premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di stabilire procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale comprendenti protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio

Dai considerando emerge che l’impiego delle sostanze nell’acqua di abbeveraggio è escluso, poiché difficilmente controllabile quando somministrato contemporaneamente al mangime. È tuttavia consentito l’impiego in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte di: sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la normativa previgente; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettatura dei mangimisicurezza alimentaremercato interno

Testo integrale

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