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Sentenza

Sentenza n. 13000/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento del Questore di Roma - Ufficio Immigrazione – IV Sezione Profughi, Cat. -OMISSIS-, notificato in data 27 marzo 2026, con il quale veniva rigettata l’istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 251/2007;

Giustizia amministrativa202606456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del titolo di viaggio per stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e già titolare di un titolo di viaggio scaduto, ha impugnato il diniego della Questura di Roma fondato sull'asserita insussistenza di fondate ragioni che gli impedissero di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 251/2007, violazione della circolare del Ministero dell'Interno del 24 febbraio 2003, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto di avere rappresentato nel procedimento l'impossibilità di ottenere il passaporto dalla propria Ambasciata, che aveva attestato l'impossibilità di procedere al rilascio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha chiarito che il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al titolo di viaggio: il richiedente deve allegare e dimostrare specificamente le fondate ragioni che gli impediscono di ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di cittadinanza. Tali ragioni possono anche coincidere con quelle poste a fondamento della protezione sussidiaria, ma devono essere concretamente rappresentate, non essendo sufficiente un rinvio generico a tali presupposti. Nel caso concreto, la nota dell'Ambasciata di Nigeria, pur attestando il mancato rilascio del passaporto, dimostrava che il ricorrente poteva avere contatti con l'autorità consolare e indicava quale causa del mancato rilascio l'incompletezza della documentazione prodotta. Da ciò non emergeva un contegno ostile dello Stato di origine, né il ricorrente aveva allegato specifiche circostanze in tal senso. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 251/2007

    “1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di -OMISSIS-. 2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”.

    Per il titolare della protezione sussidiaria il rilascio del titolo di viaggio presuppone la sussistenza di fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza; non opera alcun automatismo derivante dal riconoscimento della protezione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria non determina automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio per stranieri previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007; il richiedente deve allegare e rappresentare specificamente le fondate ragioni che gli impediscono di ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
  • Le ragioni che hanno fondato il riconoscimento della protezione sussidiaria possono, in concreto, integrare le fondate ragioni richieste per il titolo di viaggio, ma non è sufficiente un generico richiamo per relationem ai presupposti della protezione, poiché le due valutazioni non necessariamente coincidono.
  • L'attestazione dell'autorità consolare circa il mancato rilascio del passaporto non dimostra di per sé l'esistenza di un impedimento rilevante ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, quando dalla stessa attestazione risulti che il diniego dipende dall'incompletezza della documentazione prodotta dall'interessato e non da un atteggiamento ostile o impeditivo dello Stato di origine.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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