Sentenza n. 1370/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato il Comune al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, rivalutazione e spese
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, che aveva condannato il Comune di Acireale al pagamento di euro 7.000,56, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato ai ricorrenti di depositare la prova della notificazione della sentenza in forma esecutiva e al Comune di documentare lo stato del pagamento. I ricorrenti hanno dichiarato di non essere riusciti a reperire il fascicolo originario e di non sapere se la sentenza fosse stata notificata in forma esecutiva. Il Comune ha documentato di avere successivamente pagato le somme dovute, inclusi interessi e rivalutazione, ma ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto determinante la mancata prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice. L’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, riconosce all’amministrazione un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo per adempiere all’obbligazione pecuniaria; tale termine costituisce una condizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché la notificazione non è stata comprovata, il ricorso non poteva essere esaminato, anche se il Comune aveva successivamente provveduto al pagamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
concede all’Amministrazione un termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, per eseguire l’obbligazione pecuniaria
La notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni costituiscono una condizione dell’azione esecutiva promossa nei confronti della pubblica amministrazione per obbligazioni pecuniarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice costituisce condizione dell’azione esecutiva.
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, deve essere previamente decorso affinché possa essere proposta l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- La mancata prova della notificazione del titolo esecutivo comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, anche quando l’amministrazione abbia successivamente adempiuto spontaneamente all’obbligazione.
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