Cassazione Civile, Ordinanza n. 21237/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per due distinti incarichi conferiti dalla società poi fallita: il primo per l'assistenza nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo con riserva, il secondo per la verifica della fattibilità di una soluzione concordataria dopo un contratto di affitto d'azienda e, in caso negativo, per la predisposizione dell'istanza di autofallimento con la relativa documentazione contabile e fiscale. Il giudice delegato aveva ammesso il primo credito ma escluso il secondo; il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provata l'effettiva esecuzione della seconda prestazione, osservando l'assenza di fatture, e-mail o altri elementi idonei a collegare le risultanze contabili all'attività del professionista, e reputando comunque la seconda attività un mero aggiornamento di quella precedente. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione degli artt. 111 l.fall. e 2751-bis n. 2 c.c. per avere il tribunale erroneamente ritenuto sovrapponibili le due attività e per non aver dato rilievo agli atti e documenti che, a suo dire, dimostravano l'effettivo svolgimento della consulenza; violazione dell'art. 6 d.P.R. 633/1972 per avere valorizzato la mancata emissione di fattura o di preavviso di parcella; violazione dell'art. 2704 c.c. per non aver attribuito decisivo rilievo alla lettera di incarico del 10.06.2019, depositata con l'istanza di autofallimento e quindi munita di data certa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice delegato e dal tribunale. In particolare, ha considerato non sindacabile in sede di legittimità l'accertamento di merito sulla sostanziale sovrapponibilità delle attività oggetto dei due incarichi, e ha ribadito che, in opposizione allo stato passivo, grava sul creditore l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, cioè sia il titolo sia l'effettivo svolgimento della prestazione. Il secondo motivo è stato assorbito perché relativo a un profilo non decisivo; il terzo è stato ugualmente superato dalla ratio decidendi, con l'ulteriore precisazione che il mero riconoscimento della prestazione da parte del debitore poi fallito non basta, da solo, a fondare il credito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
opposizione ex art. 98 l.fall.
l'opposizione allo stato passivo non esonera il creditore dall'onere di provare l'esistenza del credito
art. 111 l.fall.
richiamato come norma che il ricorrente assumeva violata in relazione alla prededuzione del credito professionale
art. 2751-bis n. 2 c.c.
richiamato in relazione al privilegio spettante ai crediti dei professionisti
art. 6 d.P.R. 633/1972
invocato dal ricorrente per sostenere che la prestazione di servizi si considera effettuata al pagamento del corrispettivo
art. 2704 c.c.
richiamato per sostenere la data certa della lettera di incarico depositata con l'istanza di autofallimento
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la fonte del diritto e il fatto costitutivo del credito grava su chi lo fa valere
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente deve provare integralmente il fatto costitutivo del credito, comprensivo del titolo e dell'effettivo svolgimento della prestazione.
- La deduzione di violazioni di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Il giudizio di cassazione non consente di sindacare l'accertamento di merito sulla sovrapponibilità o meno di attività professionali, se tale accertamento è sorretto da motivazione e si fonda sulla valutazione del materiale istruttorio.
- La sola esistenza di un incarico scritto con data certa non basta a fondare il credito del professionista se non è provato anche l'effettivo espletamento dell'attività dedotta in giudizio.
- Il mero riconoscimento della prestazione da parte del debitore poi fallito non è, di per sé, sufficiente a provare il credito del professionista.
- La mancata emissione di fattura o di altri documenti contabili può essere valutata dal giudice come elemento di conferma dell'insufficienza probatoria, ma la decisione può reggersi soprattutto sulla mancanza di prova dell'attività effettivamente svolta.
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