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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9396/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Ha articolato due principali censure: (1) carenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'ordinanza si fondava su intercettazioni de relato tra terzi prive di riscontri e sul mero possesso della "dote"/'status di affiliato, senza dimostrare una concreta e continuativa messa a disposizione per l'associazione; (2) assenza delle esigenze cautelari e mancata attualità del pericolo di reiterazione a causa del tempo intercorso (intercettazioni 2017/2018; misura adottata nel 2022) e della mancanza di elementi successivi che attestino la perdurante adesione associativa. Con memoria integrativa il difensore ha richiamato orientamenti giurisprudenziali sulla insufficienza del solo status di affiliato e sull'effetto del "tempo silente".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In sintesi: il Collegio ha ritenuto il primo motivo generico; ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le numerose conversazioni intercettate (settembre 2017 - giugno 2018), anche se tra terzi, e il quadro complessivo dei precedenti giudizi relativi alla cosca Alvaro, dimostravano l'effettiva partecipazione di Versace alla 'ndrangheta (iniziativa rituale presso il santuario di Polsi, ricezione della "dote dello sgarro", ruolo decisionale e conflitti interni tali da cagionare intimidazioni e tentativi di attentato). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di mafia "storica", il decorso del tempo non invalida automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: sussiste una presunzione relativa di pericolosità ai sensi degli artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis c.p.p., salvo prova concreta di cesura dall'organizzazione, inesistente nel caso di specie. Conseguentemente il giudizio di riesame è stato confermato e il gravame respinto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per configurare l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che non basti il mero status di affiliato se privo di riscontri, ma nel caso specifico le intercettazioni e il contesto storico-probatorio dimostravano la concreta partecipazione e il ruolo decisionale dell'indagato.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento procedurale nella valutazione delle doglianze di impugnazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme) e considerato nella valutazione della genericità del primo motivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto della dedotta violazione procedurale relativa alla prova e alla valutazione degli atti intercettivi.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo alle esigenze cautelari e ai presupposti per la misura.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Applicato per la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nel contesto di associazioni mafiose storiche; il tempo intercorso non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo.

  • art. 173, comma 1 disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per i limiti della motivazione in cassazione e per l'esposizione dei motivi nei termini strettamente necessari.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della pericolosità sociale nell'ambito di reati associativi, con presunzione residua per le mafie storiche.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    comma (riferimento operativo nella sentenza)

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria e l'esecuzione del dispositivo (accenno finale nella sentenza).

  • Giurisprudenza citata (esempi): Sez. 6 n. 16543/2021 Barbaro; Sez. 2 n. 23128/2018 Formoso; Sez. 5 n. 36389/2019 Forgetti; Sez. 6 n. 21055/2020 Versaci

    La Corte ha fatto riferimento a precedenti di legittimità per sostenere che, pur non essendo sufficiente il solo status di affiliato, il quadro complessivo (captazioni ripetute, contesto storico e ruoli attribuiti) può comprovare la partecipazione e che per le mafie storiche il tempo silente non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La mera appartenenza formale o il possesso della cosiddetta "dote" di 'ndrangheta, sebbene non bastino da soli a fondare una misura cautelare, possono concorrere con altri elementi (intercettazioni, ruolo decisionale, contestualizzazioni storiche e sentenze pregresse) a determinare gravi indizi di colpevolezza.
  • Le intercettazioni tra terzi non sono automaticamente inutilizzabili: se sono numerose, coerenti tra loro, si dipanano nel tempo e si integrano con altri elementi, possono fornire una solida base per ritenere la partecipazione associativa.
  • Nel caso di consorterie mafiose "storiche" esiste una presunzione relativa di permanente pericolosità che rende meno decisivo il decorso del tempo tra atti indizianti e misura cautelare; tuttavia tale presunzione può essere superata dimostrando una concreta e verificabile cesura con il contesto associativo.
  • Quando esista un "tempo silente" tra le captazioni e la misura cautelare, la valutazione deve essere concreta: il giudice deve cercare elementi di continuità o di rottura (comportamenti successivi, rapporti mantenuti, atti concreti) prima di escludere l'attualità delle esigenze cautelari.
  • La difesa nelle situazioni analoghe dovrebbe mirare a dimostrare fatti positivi di dissociazione (es. attività lecite pubbliche, rapporti interrotti, testimonianze/documentazione) o contestare la pertinenza e l'attendibilità delle intercettazioni, specialmente se basate su rapporti de relato.
  • In sede cautelare il quadro probatorio è valutato in termini di gravità indiziaria e attualità del pericolo; una strategia difensiva efficace richiede sia la contestazione tecnica delle prove (genericità, de relato) sia l'apporto di elementi fattuali che attestino la non attualità della partecipazione associativa.

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