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Sentenza

Sentenza n. 5306/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento ai sensi degli artt. 25 della L. n. 241/1990 e 116 del c.p.a., del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo trasmessa dal ricorrente attraverso il difensore nominato in data 22.04.2026 a mezzo pec, anche quale atto di diffida a provvedere in merito alla precedente richiesta di accesso procedimentale trasmessa dallo stesso difensore il 25.02.2026; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta, con conseguente ordine all'amministrazione resistente di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202603432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso del 22 aprile 2026, reiterativa della precedente istanza del 25 febbraio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso trasmessa il 22 aprile 2026 e l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia della documentazione. L’istanza del 22 aprile era stata inviata anche come diffida a provvedere sulla precedente richiesta del 25 febbraio 2026. La Questura ha riferito che, con nota del 10 luglio 2026, il difensore era stato invitato a presentarsi il 2 settembre 2026; in tale data aveva visionato gli atti ostensibili e scelto di non estrarne copia. In camera di consiglio la difesa ha confermato la cessazione della materia del contendere e chiesto la rifusione delle spese. Il Collegio ha rilevato d’ufficio che la seconda istanza era reiterativa e che il silenzio-diniego sulla richiesta del 25 febbraio non era stato impugnato nei termini.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’interesse conoscitivo era stato soddisfatto mediante la visione degli atti ostensibili il 2 settembre 2026. Ha tuttavia rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione del successivo silenzio-diniego: il termine decadenziale di trenta giorni per impugnare il diniego sull’istanza del 25 febbraio 2026 non poteva essere aggirato reiterando la stessa richiesta, non ricorrendo fatti nuovi o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’inammissibilità rilevata d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Il carattere decadenziale del termine di impugnazione di 30 giorni ex art. 116, comma 1, c.p.a., esclude che l'istanza di accesso possa essere reiterata, “salvo che essa si fondi su fatti non rappresentati nell'originaria domanda, sopravvenuti o meno, o su una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante”, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, con conseguente inammissibilità dell’impugnativa proposta in relazione al successivo silenzio - diniego formatosi sulla istanza di accesso del 22 aprile 2026.

    Il termine di trenta giorni per impugnare il diniego o il silenzio-diniego sull’accesso è decadenziale; non è possibile eluderlo presentando un’istanza reiterativa, salvo che questa si fondi su fatti non rappresentati nella domanda originaria, sopravvenuti o meno, oppure su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.

Massime di principio

  • Il termine di trenta giorni previsto per impugnare il diniego sull’accesso ha carattere decadenziale e non può essere aggirato mediante la reiterazione della medesima istanza; una nuova impugnazione è ammissibile soltanto se la richiesta successiva si fonda su fatti non rappresentati nella domanda originaria, anche sopravvenuti, oppure su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
  • Quando, nel corso del giudizio sull’accesso, l’amministrazione consente la visione degli atti ostensibili e il richiedente conferma che il proprio interesse conoscitivo è stato soddisfatto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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