Parere n. 1143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla società Play Game s.r.l. contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento: - della nota della Direzione giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.284334/RU del 30 maggio 2023 avente ad oggetto “articolo 1, comma 124, legge 197 del 2022 - proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala”; - di tutti gli atti, presupposti, connessi e/o consequenziali; - previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 124, della legge n.197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per contrasto con gli artt.3, 41, 42, 53 e 97, nonché con l’art.117, comma 1, Cost., anche in riferimento agli artt.14 CEDU e 1 del relativo Protocollo addizionale n.12; - previa rimessione alla Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale interpretativa ex art.267 del TFUE della norma di cui all’art.1, comma 636, n.1, come modificata per effetto della legge n.208 del 2015 e della legge n.205 del 2017, nonché della norma di cui all’art.1, comma 124, della legge n.197 del 2022, per contrasto con la direttiva 2014/23/UE, nonché con gli artt.8, 49, 56, 12, 145 e 151 del TFUE e con gli artt.15, 16, 20 e 21 della CDFUE; - ed in ogni caso, in ossequio al principio della primazia del diritto eurounitario, per la disapplicazione della norma di cui all’art.1, comma 636, n.1, come modificata per effetto della legge n.208 del 2015 e della legge n.205 del 2017, nonché della norma di cui all’art.1, comma 124, della legge n.197 del 2022, per contrasto con la direttiva 2014/23/UE, nonché gli artt.8, 49, 56, 12, 145 e 151 del TFUE e gli artt.15, 16, 20 e 21 della CDFUE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 maggio 2023 sulle modalità di pagamento del corrispettivo una tantum per la proroga onerosa delle concessioni Bingo, nonché degli atti conseguenti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la nota del 30 maggio 2023 e, con motivi aggiunti, le successive richieste di pagamento e l’escussione della fideiussione, deducendo: l’erronea interpretazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022; la violazione di norme costituzionali, del diritto dell’Unione europea e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, concorrenza, affidamento e non discriminazione; la natura tributaria del canone concessorio; nonché l’illegittimità derivata degli atti applicativi. L’amministrazione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse il pagamento di canoni concessori aventi natura meramente patrimoniale. La Sezione ha dovuto stabilire se il ricorso straordinario fosse ammissibile oppure se la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia concerne il pagamento di canoni concessori dovuti ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 e non implica l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spettano al giudice ordinario. La Sezione ha ritenuto applicabile, con gli adattamenti propri del ricorso straordinario, la traslatio iudicii prevista dall’art. 11, comma 2, c.p.a., salvando gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora essa venga riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute. Le ulteriori questioni di alternatività, tardività, lesività, interesse, merito e compatibilità costituzionale ed europea non sono state esaminate perché assorbite dal difetto di giurisdizione.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La controversia riguarda il pagamento di canoni concessori dovuti ex lege e ha natura meramente patrimoniale; non è contestato l’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione. Pertanto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.
Traslatio iudicii
Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con gli adattamenti imposti dalla natura del ricorso straordinario, se la società riproporrà la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971
principio di alternatività
La Sezione aveva rilevato in via interlocutoria che le censure proposte nel ricorso straordinario riproducevano quelle già dedotte in sede giurisdizionale, con possibile violazione del principio di alternatività; la questione non è stata tuttavia definita perché assorbita dal difetto di giurisdizione.
art. 1, comma 124, legge 197/2022
proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni in scadenza il 31 marzo 2023 e corrispettivo una tantum maggiorato del 15 per cento
La disposizione costituisce la base legislativa del canone e del corrispettivo una tantum oggetto della controversia, qualificati dalla Sezione come dovuti ex lege e aventi natura meramente patrimoniale.
art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
L’esclusione delle controversie sui canoni e sugli altri corrispettivi comporta, nel caso concreto, la devoluzione della controversia al giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La disposizione è applicata, con gli adattamenti derivanti dalla natura del ricorso straordinario, per consentire la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi, salvando gli effetti processuali e sostanziali.
art. 1, comma 636, legge 147/2013
La disposizione, modificata nel tempo, costituisce il precedente quadro normativo della proroga tecnica onerosa delle concessioni Bingo ed è stata richiamata nell’ambito delle censure della ricorrente.
art. 43, direttiva 2014/23/UE
La Corte di giustizia, nella sentenza richiamata dal parere, ha ritenuto ostative alla direttiva determinate proroghe legislative unilaterali delle concessioni; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale questione nel presente ricorso.
Massime di principio
- Le controversie relative al pagamento di canoni, indennità e altri corrispettivi dovuti nell’ambito di una concessione di pubblico servizio, quando non comportino l’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione, sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La natura meramente patrimoniale della controversia, derivante dalla richiesta di pagamento di somme dovute ex lege, prevale sulla mera connessione del rapporto con una concessione di pubblico servizio ai fini del riparto di giurisdizione.
- Nel ricorso straordinario, qualora sia accertato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.
Ricorso straordinario sulle proroghe onerose delle concessioni Bingo
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da una società titolare di una concessione per la raccolta del gioco del Bingo contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dell’economia e delle finanze. L’impugnazione concerneva la nota del 30 maggio 2023 relativa alle modalità di pagamento del corrispettivo una tantum previsto per la proroga onerosa delle concessioni, nonché le successive richieste di pagamento e l’escussione della fideiussione.
Quadro normativo e vicenda amministrativa
Il sistema delle concessioni Bingo era stato interessato da successive proroghe tecniche onerose, disciplinate in particolare dall’art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 e dalle successive modifiche legislative. L’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 aveva poi previsto, in attesa della riorganizzazione della disciplina del gioco, la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni in scadenza il 31 marzo 2023, accompagnata da un corrispettivo una tantum, maggiorato del 15 per cento e da versare in rate.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva pubblicato un avviso il 4 maggio 2023 e successivamente adottato la nota del 30 maggio 2023, contenente le indicazioni operative sulle modalità di pagamento. Alla nota erano seguite richieste di pagamento rivolte alla società e l’escussione della garanzia fideiussoria.
Motivi del ricorso
La società aveva dedotto, in sintesi:
- l’erronea interpretazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022, con riferimento alla natura e alla decorrenza del nuovo periodo di proroga;
- la violazione degli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost., dell’art. 117, comma 1, Cost., della direttiva 2014/23/UE, dei Trattati dell’Unione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, concorrenza, certezza del diritto, legittimo affidamento, uguaglianza e non discriminazione;
- la natura tributaria del canone concessorio e la conseguente illegittimità derivata della disciplina legislativa;
- l’invalidità derivata delle successive richieste di pagamento e dell’escussione della fideiussione.
La ricorrente aveva inoltre chiesto, ove necessario, il rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché la disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto dell’Unione.
Precedenti procedurali e diritto dell’Unione
La Sezione aveva inizialmente rilevato possibili profili di violazione del principio di alternatività del ricorso straordinario, poiché le censure riproducevano quelle già proposte dalla medesima società in un giudizio davanti al TAR Lazio e successivamente davanti al Consiglio di Stato. Il procedimento era stato sospeso anche in attesa delle pronunce della Corte di giustizia e degli sviluppi dei numerosi contenziosi promossi dai concessionari.
Il parere richiama la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2025, cause riunite da C-728/22 a C-730/22, secondo cui la direttiva 2014/23/UE è applicabile a determinate proroghe legislative successive alla data limite di trasposizione e può ostare a proroghe unilaterali accompagnate dall’aumento del canone, dal divieto di trasferimento dei locali e dall’obbligo di accettazione della proroga per poter partecipare a future procedure di riassegnazione. La Corte ha anche escluso che la direttiva impedisca in assoluto l’avvio di procedimenti amministrativi volti a modificare le condizioni della concessione quando eventi imprevedibili incidano significativamente sul rischio operativo.
Tali questioni non sono state tuttavia esaminate nel merito nel presente parere.
Difetto di giurisdizione
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Agenzia. L’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, ma esclude quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.
Secondo il Consiglio di Stato, la controversia riguarda esclusivamente il pagamento di canoni concessori dovuti ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022. Essa ha quindi natura meramente patrimoniale e non coinvolge l’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione. Ne consegue che la controversia spetta al giudice ordinario.
La Sezione richiama, quale precedente conforme, il proprio parere del 26 giugno 2025, n. 635.
Traslatio iudicii e dispositivo
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La Sezione ha però riconosciuto alla società la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario, applicando con gli opportuni adattamenti l’art. 11, comma 2, c.p.a.
Gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se la riproposizione avviene entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, restando ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute. Poiché il ricorso è stato definito in rito, il Collegio non ha deciso le questioni relative al principio di alternatività, alla tardività dei motivi aggiunti, alla lesività degli atti, all’interesse a ricorrere, alla compatibilità costituzionale ed europea della disciplina e alla fondatezza delle censure sostanziali.
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