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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21652/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto delle domande di rinvio dell'esecuzione della pena o, in subordine, del differimento/detenzione domiciliare umanitaria per grave infermità. Ha dedotto (1) vizio di motivazione per omissione in quanto il Tribunale non ha esaminato l'istanza subordinata di detenzione domiciliare né ha valutato concretamente la compatibilità delle condizioni detentive con la specifica patologia; ha riferito ritardi nelle traduzioni per ricovero e la mancata esecuzione di esami diagnostici (ecodoppler); (2) violazione degli artt. 27 e 32 Cost. e dell'art. 3 CEDU per mancato bilanciamento fra esigenze di salute del detenuto e di sicurezza collettiva, atteso che la trombosi profonda e la pregressa tromboembolia polmonare richiedono interventi tempestivi e controlli che la condizione carceraria renderebbe difficili.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella parte indicata, annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma e rinviando il giudizio allo stesso Tribunale per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia omesso di valutare in modo concreto l'incidenza delle condizioni detentive sulla peculiare patologia del detenuto e non abbia motivato sulla concreta fattibilità delle cure e delle traduzioni presso strutture esterne o sulla struttura idonea in cui la pena poteva essere espiata. Si è richiamato il principio del bilanciamento tra diritto alla salute/divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e esigenze di sicurezza, con l'obbligo per il giudice di esaminare l'eventuale aggravamento del quadro clinico dovuto al regime carcerario. È stata anche disposta, se ricorrente, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (protezione dei dati personali).

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Il rinvio facoltativo dell'esecuzione è previsto in caso di grave infermità fisica che metta in pericolo la vita o richieda cure non praticabili utilmente in carcere; occorre bilanciare il diritto alla cura e le esigenze di sicurezza.

  • art. 47 ter, comma quarto, legge n. 354/1975

    legge n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma quarto

    La detenzione domiciliare per motivi di salute è applicabile solo se ricorrono le condizioni di grave infermità previste dall'art. 147 cod. pen.; non è autonoma rispetto al differimento della pena.

  • art. 27 Cost.

    Il principio costituzionale impone che la punizione non ecceda i limiti della dignità umana; deve considerarsi l'impatto del regime detentivo sul diritto alla salute.

  • art. 32 Cost.

    Tutela della salute come diritto fondamentale che il giudice deve considerare anche nel bilanciamento con esigenze di sicurezza; vietati trattamenti contrari al senso di umanità.

  • art. 3 CEDU

    art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; se lo stato detentivo aggrava la sofferenza o impedisce cure tempestive il giudice deve intervenire.

  • art. 52 d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la Corte ha disposto l'annotazione prevista.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sul rinvio o differimento della pena per motivi di salute deve svolgere un esame concreto e motivato della compatibilità tra la specifica patologia e le condizioni detentive, non limitandosi ad astratte valutazioni sul quadro clinico.
  • Occorre verificare non solo l'astratta disponibilità di presidi sanitari in carcere, ma la reale fattibilità delle cure, dei ricoveri e delle traduzioni presso strutture esterne, indicando le strutture concrete ove la pena può essere espiata.
  • Deve essere effettuato un bilanciamento motivato tra il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e le esigenze di sicurezza collettiva; la prevalenza della tutela della salute può emergere anche se cure teoricamente disponibili in carcere, ma il regime detentivo comporta un aggravio rilevante.
  • La mera documentazione di terapie o di condizioni cliniche non è sufficiente: il giudice deve considerare rischi concreti (es. ritardi nelle traduzioni, necessità di interventi tempestivi) che possano compromettere la prognosi e giustificare il differimento o la detenzione domiciliare.
  • Se il provvedimento di merito omette di affrontare questioni essenziali relative alla compatibilità tra malattia e regime detentivo o non indica la struttura idonea per le cure, la decisione è annullabile e il giudice di rinvio dovrà integrare la motivazione.
  • In presenza di patologie che possono comportare aggravamenti rapidi, il giudice deve considerare anche la portata pratica dell'assistenza (esami diagnostici necessari, tempi e modalità di trasferimento) e non solo il referto clinico generale.

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