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Ordinanza

Ordinanza n. 10/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento adottato in data 9 ottobre 2025 dal Comune di Zapponeta, trasmesso in pari data, avente ad oggetto la diffida a sospendere l'esecuzione dei lavori di installazione di una stazione radio base per reti di comunicazioni elettroniche; -del Regolamento del Comune di Zapponeta approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 3 maggio 2005 (allo stato, non conosciuto), incluso in particolare l'art. 15; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ancorché non conosciuti. E, IN SUBORDINE, PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA -del silenzio assenso perfezionatosi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 17 giugno 2025 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Zapponeta, su un immobile in locazione sito in Corso Manfredonia, 41 (Foglio 112, Particella 1866, sub. 1), e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio della stessa.

Giustizia amministrativa202502070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida comunale a sospendere i lavori di installazione di una stazione radio base per reti di comunicazioni elettroniche, unitamente al regolamento comunale di settore e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la diffida adottata dal Comune di Zapponeta il 9 ottobre 2025, con la quale le era stato intimato di sospendere i lavori di installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, nonché il regolamento comunale di settore approvato nel 2005, con particolare riferimento all’art. 15. In via subordinata, ha chiesto l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata il 17 giugno 2025 ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003, e del conseguente diritto all’installazione e all’esercizio dell’impianto. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sospensione dei lavori e ha rappresentato il pregiudizio derivante dal rallentamento del potenziamento della rete mobile e dal mancato rispetto degli obblighi di copertura del territorio connessi alla natura di servizio pubblico dell’attività esercitata. Il Comune ha prospettato la possibilità di una localizzazione alternativa dell’impianto, da verificare mediante la relazione tecnica allegata al regolamento comunale.

La decisione

Il TAR, valutata la controversia nella sommaria fase cautelare, ha ritenuto che la diffida comunale apparisse illegittima, in particolare perché non fissava un termine di efficacia della sospensione dei lavori. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio arrecato all’attività di potenziamento della rete mobile e agli obblighi di copertura del territorio derivanti dalla natura di servizio pubblico dell’attività. Ha quindi sospeso l’efficacia della diffida. Contestualmente, per approfondire nel merito la concreta possibilità di localizzare l’impianto in un sito alternativo, ha ordinato al Comune di depositare una relazione illustrativa sui siti alternativi, fissando l’udienza pubblica del 12 maggio 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    La ricorrente ha invocato la disposizione quale base dell’accertamento subordinato del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione della stazione radio base; l’ordinanza non decide tale domanda nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il TAR ha accolto la domanda sospendendo l’efficacia della diffida impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una misura amministrativa che imponga la sospensione di lavori deve indicare il termine di efficacia della sospensione; la mancata fissazione di tale termine può integrare, a un sommario esame, un profilo di illegittimità idoneo a giustificarne la sospensione.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio arrecato al potenziamento delle infrastrutture di una rete mobile e all’adempimento degli obblighi di copertura del territorio, tenuto conto della natura di servizio pubblico dell’attività di comunicazioni elettroniche.
  • Quando l’amministrazione prospetti la possibile localizzazione alternativa di un impianto di comunicazioni elettroniche, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione illustrativa sui siti alternativi per verificare in concreto tale possibilità, anche ai fini della successiva decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazione

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