Sentenza n. 2365/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 248/2024, passata in giudicato il 3 settembre 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accreditamento dell’importo complessivo di euro 2.500,00, nonché la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il difensore, quale procuratore distrattario, ha chiesto altresì l’esecuzione della statuizione relativa alle spese del giudizio ordinario. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato; era stata notificata all’amministrazione il 2 maggio 2025; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996; il ricorso era stato notificato e depositato il 27 novembre 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento al ricorrente della somma dovuta a titolo di carta del docente e il pagamento al difensore distrattario delle spese processuali riconosciute dalla sentenza ordinaria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall’istanza dell’interessato. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rito per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione in base alla quale la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
- In presenza di una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, il giudizio di ottemperanza può essere proposto solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il compimento degli atti necessari all’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può operare senza compenso ulteriore quando l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche al di fuori dei giudizi relativi alla legge Pinto.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato può comprendere sia la prestazione principale dovuta al privato sia le statuizioni accessorie relative al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario.
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