Cassazione Penale, Sentenza n. 6944/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concussione (art. 317 cod. pen., in concorso, con l'art. 110) derivante da pressioni e minacce per ottenere la somma di €4.000 da un imprenditore per evitare contestazioni amministrative. In particolare chiedevano la derubricazione del fatto in induzione indebita ex art. 319‑quater cod. pen., la riqualificazione in tentativo e il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi di apoditticità, aspecificità e tentativo di rinnovata valutazione del merito. Ha ritenuto corrette le decisioni di merito (GIP e Corte d'appello) secondo cui le condotte integravano concussione, perché le minacce di sanzioni sproporzionate avevano creato un timore prevalente rispetto ad un qualsiasi vantaggio per la vittima; ha inoltre confermato che l'accordo sulla somma era già raggiunto prima della consegna, sicché il reato era consumato. Il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento è stato escluso per mancanza di integrale ristoro (assenza di risarcimento del danno morale). Esiti pratici: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi €4.220,00 oltre accessori; restano confermate le statuizioni di merito (condanne inflitte con il rito abbreviato dal GIP, poi confermate in appello).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Causa di partecipazione: gli imputati sono stati contestati in concorso fra loro con riferimento al reato principale; la Corte lo prende in considerazione come elemento formale del concorso di persone nel reato
art. 317 cod. pen. (concussione)
La Corte ha ritenuto integrata la concussione, evidenziando che la prospettazione di sanzioni amministrative sproporzionate e pretestuose ha costituito un male ingiusto tale da assorbire qualsiasi vantaggio promesso, configurando la costrizione tipica della concussione
art. 319‑quater cod. pen. (indebita induzione a dare o promettere denaro)
Invocato dai difensori come derubricazione possibile; la Corte ha escluso la derubricazione perché, secondo la giurisprudenza citata, quando il male prospettato è così sproporzionato da assorbire il vantaggio, rileva la concussione e non l'induzione indebita
art. 62 n. 6 cod. pen. (attenuante per risarcimento del danno)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attenuante si applica solo se il risarcimento è volontario, integrale (comprensivo di danno patrimoniale e morale) ed effettivo; ha ritenuto che nel caso mancasse la componente morale e quindi l'attenuante è da escludere
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di ricorsi inammissibili
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Richiamata perché il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo la disciplina emergente da tale normativa (procedura per la trattazione scritta)
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata nel contesto dell'applicazione delle ammende per ricorsi inammissibili, disponendo il versamento equitativo alla Cassa delle ammende visto che non si è ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La distinzione tra concussione (art. 317) e induzione indebita (art. 319‑quater) dipende non solo dalla presenza di un vantaggio per la vittima, ma dalla portata del male prospettato: se la minaccia è sproporzionata e prevalente, il beneficio privato perde rilevanza e sussiste concussione
- La fattispecie si considera consumata quando la vittima ha già concretamente promesso o concordato la prestazione illecita prima di rivolgersi alle autorità: la successiva denuncia non esclude la consumazione se l'accordo era già formalizzato
- Per ottenere l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6) è necessario che il risarcimento sia volontario, integrale (inclusivo del danno morale) ed effettivo; offerte tardive o parziali sono generalmente inidonee
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione di merito né l'esame diretto di nuovi documenti o rivalutazione delle prove: i motivi devono essere specifici e ben correlati alla motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile
- I ricorsi manifestamente infondati o apodittici possono comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di rifusione delle spese processuali, il pagamento di ammende (Cassa delle ammende) e ulteriori sanzioni pecuniarie
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