Sentenza n. 91/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 agosto 2025: A) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Ferrara prot. N. -OMISSIS- del 17 luglio 2025 emessa nei confronti della “-OMISSIS- s.r.l.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa; B) di tutti gli atti presupposti e tra questi: -della Nota della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Provinciale Ferrara; - della Nota della Questura di Ferrara; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Bologna; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna; C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il d.lgs. n. 159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(6) Uff. II-Ord. Sic. Pub. dell’8.2.2013 e n.11001/119/20(9). Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 5 settembre 2025: A) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Ferrara prot. N. -OMISSIS- del 17 luglio 2025 emessa nei confronti della “-OMISSIS- s.r.l.” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa; B) di tutti gli atti presupposti e tra questi: -della Nota della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Provinciale Ferrara; - della Nota della Questura di Ferrara; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Bologna; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara; - della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna; C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il d.lgs. n. 159/2011, il d.lgs. n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(6) Uff. II-Ord. Sic. Pub. dell’8.2.2013 e n.11001/119/20(9). D) del provvedimento della Prefettura Modena - Area 1 - Prot. Interno n. -OMISSIS- del 05 settembre 2025 recante la revoca della iscrizione nella White Lista disposta a carico della -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia ostativa della Prefettura di Ferrara e successiva revoca dell’iscrizione nella White List disposta dalla Prefettura di Modena
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva antimafia)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia ostativa adottata dalla Prefettura di Ferrara per ritenuto pericolo di permeabilità mafiosa, deducendo, tra l’altro, l’insufficiente motivazione in ordine alla mancata applicazione della misura meno lesiva della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, alla luce delle circostanze concrete e delle controdeduzioni presentate. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento della Prefettura di Modena che aveva revocato la sua iscrizione nella White List, provvedimento motivato sostanzialmente mediante rinvio alle valutazioni contenute nell’informativa antimafia della Prefettura di Ferrara.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, poiché, dopo l’ordinanza cautelare favorevole, la Prefettura di Ferrara ha rivalutato la posizione della società e ne ha disposto il rinnovo dell’iscrizione nella White List per dodici mesi, superando negli effetti e sostanzialmente ponendo nel nulla l’informativa antimafia impugnata. Ha invece accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti e annullato la revoca dell’iscrizione nella White List adottata dalla Prefettura di Modena, rilevando che essa si fondava sulle valutazioni della Prefettura di Ferrara contenute nell’interdittiva, ormai superata dalla successiva iscrizione nella White List. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
misura meno lesiva della prevenzione collaborativa
L’omessa valutazione e motivazione circa l’applicabilità della prevenzione collaborativa, alla luce delle circostanze concrete e delle controdeduzioni dell’impresa, può rendere non adeguatamente motivata l’informativa antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta rivalutazione dell’impresa da parte della Prefettura, con conseguente iscrizione o rinnovo dell’iscrizione nella White List, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l’interdittiva antimafia quando il nuovo provvedimento ne abbia sostanzialmente eliminato gli effetti lesivi.
- La revoca dell’iscrizione nella White List fondata essenzialmente su un’informativa antimafia successivamente superata dalla rinnovata iscrizione dell’impresa deve essere annullata, poiché viene meno il presupposto motivazionale dell’atto di revoca.
- L’informativa antimafia deve motivare adeguatamente, alla luce delle circostanze concrete e delle controdeduzioni dell’impresa, le ragioni per cui non sia applicabile la misura meno lesiva della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →