Cassazione Civile, Ordinanza n. 03061/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il giudizio nasce dalla domanda proposta da un assicurato contro la propria compagnia assicurativa per ottenere, in forza di una polizza ritenuta valida, il risarcimento del danno subito dal riso stoccato in alcuni silos, danneggiato da eventi atmosferici che avevano provocato lo scoperchiamento parziale della linea di carico e l’ammaloramento del prodotto contenuto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base della CTU espletata in un precedente accertamento tecnico preventivo; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione del nesso causale: secondo la sua tesi, essendo pacifico che il riso non si era ammalorato per difetto di corretta stoccaggio e che la rottura della linea di carico costituiva l’unico fattore causale del danno, il giudice avrebbe dovuto accertare la causa di quella rottura e non considerarla direttamente come fattore del danno, dovendosi applicare il criterio del "più probabile che non".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nonostante la formulazione in termini di violazione di legge, la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione di accertamenti di fatto relativi alla sussistenza del nesso causale e alla ricostruzione delle circostanze fattuali, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Non essendosi la resistente difesa in cassazione, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare accertamenti di fatto.
art. 2043 c.c.
È stato richiamato dal ricorrente quale norma sostanziale in relazione alla causalità del danno, ma la Corte non ha affrontato nel merito tale profilo perché la censura è stata giudicata inammissibile.
art. 2697 c.c.
È stato invocato dal ricorrente sul tema dell’onere della prova; la Corte ha però ritenuto che la censura mascherasse una richiesta di rivalutazione del fatto.
artt. 40 e 41 c.p.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l’erronea ricostruzione del nesso causale; la Corte non li ha applicati nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.
art. 380-bis c.p.c.
È stato richiamato nella fase di trattazione camerale con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per la disciplina del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315
Richiamata come precedente per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La ricostruzione del nesso causale tra fatto e danno è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione, non mediante una diversa lettura delle prove.
- La deduzione di errori nell’individuazione della causa del danno non può essere accolta quando, in sostanza, mira soltanto a sostituire la propria ricostruzione fattuale a quella già compiuta nei gradi di merito.
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