Cassazione Penale, Sentenza n. 45569/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferrante impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in ricettazione aggravata (capo 14, 15 e 17). I motivi di ricorso contestano la motivazione e la prova della responsabilità penale: a) si sostiene che Ferrante fosse estraneo alle trattative e si limitò a supporto materiale (carico/trasporto) e che la mera indicazione del prezzo non dimostri la consapevolezza della provenienza furtiva; b) si contesta che la presenza a bordo della moto ape con le matasse non provi la partecipazione psicologica richiesta per la ricettazione; c) si obietta che le condotte consistenti nell'indirizzare gli acquirenti al luogo di consegna siano neutre e non causalmente rilevanti; d) si deduce violazione di legge per mancata prova dell'elemento soggettivo e per errata qualificazione dei fatti (avrebbero dovuto essere qualificati come incauto acquisto ex art. 712 c.p.); e) si lamenta la mancata valutazione della ricettazione nella forma attenuata (art. 648 comma 2) e il mancato riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.4) nonché vizio nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il criterio della "doppia conforme" (conferma di primo e secondo grado con ragioni unite), ritenendo che la sentenza di merito offra motivazione lineare e coerente. I giudici di merito avevano fondato la condanna su intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione, immagini di videosorveglianza, perquisizioni e sequestri (matasse di rame rinvenute sulla moto ape condotta da Ferrante), che dimostravano la partecipazione consapevole e il contributo causale del ricorrente alle operazioni di acquisto e trasporto di rame di provenienza furtiva. La Cassazione ha rigettato tutte le censure: la fissazione del prezzo e le condotte di guida/indirizzo sono state ritenute elementi idonei a provare la consapevolezza e il contributo alla consumazione della ricettazione; la qualificazione come ricettazione (e non incauto acquisto) è stata motivata con riferimento alla frequenza dei rapporti, alla natura del bene, alle precauzioni adottate dai coimputati e alla corresponsione di prezzi significativi; è stata negata l'applicabilità della forma attenuata e delle attenuanti richieste in ragione della quantità, del valore e della reiterazione degli episodi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e all'ammenda ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: rilevata la possibilità che il contributo materiale (trasporto) o psicologico (negoziazione, fissazione del prezzo) integri il concorso e sia causalmente efficiente ai fini della consumazione della ricettazione
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte territoriale ha ritenuto provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene e dunque la configurazione del reato di ricettazione (non dell'incauto acquisto)
art. 712 cod. pen.
Incauto acquisto: esclusa come qualificazione concorrente perché richiede colpa e non consapevolezza; i giudici hanno ritenuto invece la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione
art. 648, comma 2 cod. pen.
Forma attenuata della ricettazione: non riconosciuta in ragione della valutazione complessiva (quantità, valore, reiterazione, modus operandi) e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità: negata perché il danno patrimoniale e il valore delle operazioni sono stati ritenuti non di speciale tenuità
art. 69 cod. pen.
Giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito e ha confermato la discrezionalità del bilanciamento operato in sede di merito
art. 133 cod. pen.
Parametri per la determinazione del concreto disvalore e della pena: richiamati per valutare non solo il valore della cosa ma anche l'entità del profitto, la reiterazione e la capacità a delinquere
art. 81, comma secondo cod. pen.
Richiamato nella rubrica dei capi: relativo alla trasposizione di concorso e responsabilità per reati commessi in concorso; la sentenza ne ha fatto applicazione nell'analisi del concorso
Massime di principio
- La mera partecipazione materiale (es. trasporto, carico/scarico) può integrare il concorso a ricettazione se provata la consapevolezza della provenienza illecita o se tale condotta è causalmente efficiente al perfezionamento dell'acquisto illecito
- Intercettazioni ambientali/telefoniche, immagini di videosorveglianza, sequestri che collegano fisicamente l'imputato al bene (es. matasse sulla sua moto) formano una base probatoria solida e difficilmente rivedibile in Cassazione se ben motivate in primo e secondo grado
- La differenza tra ricettazione e incauto acquisto si fonda sull'elemento psicologico: la ricettazione richiede consapevolezza o accettazione del rischio, l'incauto acquisto richiede invece colpa; la presenza di indicatori come frequenza dei rapporti, precauzioni nelle consegne e prezzi significativi favoreggia la prima qualificazione
- Per il riconoscimento della forma attenuata della ricettazione (art. 648 comma 2) non è decisivo solo il valore economico del bene, ma una valutazione complessiva secondo i parametri dell'art. 133 c.p. (entità del profitto, modalità, reiterazione, capacità a delinquere)
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69) è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e, se motivato almeno su alcuni parametri previsti dall'art. 133 c.p., è difficilmente sindacabile in sede di legittimità
- Nel caso di "doppia conforme" (identità o stretta coerenza fra motivazioni di primo e secondo grado) la Cassazione limita il sindacato sulla valutazione della prova sostanziale, concentrandosi su vizi di diritto o macroscopici vizi logici nella motivazione
- Per difese basate su ricostruzioni alternative dei fatti, la via di Cassazione è in genere inadeguata se le censure implicano una nuova valutazione delle prove già apprezzate in maniera congrua dal giudice di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45529/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45533/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45536/2022 del 01/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →