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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25558/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva confermato la sospensione del processo nei confronti di un imputato, già disposta ai sensi dell'art. 721 c.p.p., in attesa di verificare se l'estradizione concessa dagli Emirati Arabi Uniti dovesse essere estesa anche al reato oggetto del procedimento. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse spiegato le ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti della sospensione e chiedendo, invece, la declaratoria di improcedibilità sul presupposto che il reato contestato non fosse compreso nell'estradizione concessa per l'esecuzione di una diversa condanna. Nelle more, tuttavia, il Tribunale ha emesso una nuova sentenza dichiarando non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, in ragione della violazione del principio di specialità dell'estradizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché, dopo l'impugnazione, il Tribunale di Milano aveva già pronunciato sentenza di improcedibilità per il medesimo reato, l'obiettivo perseguito dal ricorrente - rimuovere l'ordinanza di sospensione del procedimento - era ormai stato raggiunto o comunque aveva perso rilevanza. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto e deve permanere fino alla decisione. Quanto alle spese, ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse esclude la condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, poiché non vi è soccombenza neppure virtuale.

Norme richiamate

  • art. 721 c.p.p.

    richiamato come base della precedente sospensione del procedimento in attesa di determinazioni sull'estensione dell'estradizione

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    l'interesse all'impugnazione è condizione di ammissibilità e deve essere concreto e perdurare sino alla decisione

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile quando, per effetto di una sopravvenuta modifica della situazione di fatto o di diritto, l'utilità concreta perseguita dall'impugnante sia già stata conseguita o abbia perso rilievo.
  • L'interesse a impugnare, quale condizione di ammissibilità, deve essere attuale, concreto e permanente fino alla decisione, dovendo mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.
  • Se la sopravvenuta carenza di interesse interviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, mancando una soccombenza anche solo virtuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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