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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21929/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione proposto dall'imputato con quattro censure principali: 1) violazione di legge per il rigetto della richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e per il mancato riconoscimento della possibilità di applicare una pena sostitutiva (domanda fondata sulla mancata trasmissione da parte dell'UEPE del programma di trattamento per lavoro di pubblica utilità/detenzione domiciliare); 2) doglianza per mancata acquisizione di prova decisiva e nullità dell'ordinanza che ha negato la rinnovazione di una perizia psichiatrica, ritenuta necessaria in presenza di disturbi della personalità; 3) travisamento della prova e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla responsabilità, con particolare riferimento alla rilevanza e alla ripetitività degli episodi contestati e all'elemento soggettivo; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato (dichiarato inammissibile o infondato) i motivi che lamentavano la mancata acquisizione della perizia psichiatrica, il travisamento della prova e il diniego delle attenuanti generiche, reputandoli generici o insussistenti rispetto alla valutazione di merito. Ha invece accolto il primo motivo relativo all'applicazione delle pene sostitutive: la Corte d'appello aveva motivato il diniego solo sul mancato pervenimento del programma di trattamento dall'UEPE, circostanza che la Cassazione ha ritenuto non ostativa di per sé alla sostituzione della pena. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui il mancato inoltro del programma non può essere l'unico motivo per escludere la pena sostitutiva e che il giudice deve compulsare l'ente competente per acquisire ogni elemento utile; per questa ragione ha annullato la parte della sentenza relativa alla sostituzione della pena detentiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. Inoltre l'imputato è stato condannato alla rifusione di spese a favore dello Stato per la parte civile patrocinata d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    "Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti"

    La Corte interpreta la norma come fonte dell'obbligo del giudice di valutare e dare avviso alle parti sulla possibile applicazione delle pene sostitutive e di instaurare una fase istruttoria/contraddittoria, acquisendo informazioni dall'ufficio di esecuzione penale esterna ove necessario; il mancato ricevimento del programma di trattamento non può essere l'unico motivo per negare la sostituzione.

  • art. 20-bis cod. pen.

    "Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva"

    Il giudice della cognizione ha il compito di valutare, anche anticipatamente rispetto alla fase esecutiva, l'idoneità delle pene sostitutive alla funzione rieducativa e preventiva; la norma giustifica il meccanismo di coinvolgimento dell'UEPE e di accertamento preliminare.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"

    La norma richiama i parametri dell'art. 133 c.p. e stabilisce i limiti della discrezionalità del giudice: le pene sostitutive sono applicabili quando risultano più idonee alla rieducazione e quando assicurano la prevenzione del pericolo di recidiva; la pena non può essere sostituita se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Individua le condizioni soggettive ostative all'applicazione delle pene sostitutive (es. chi deve essere sottoposto a misura di sicurezza, condanne per reati specifici, revoche recenti di sostitutive). Citata dalla Corte per delimitare i casi in cui la sostituzione è vietata.

  • art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto"

    La Corte rileva che la riforma (c.d. Cartabia) si applica ai procedimenti pendenti in appello, imponendo anche al giudice d'appello l'obbligo di valutare l'applicabilità delle pene sostitutive secondo le nuove regole.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio direttivo per la determinazione della pena e per la scelta della pena sostitutiva (parametri di gravità, personalità del reo, condotte, finalità rieducative).

Massime di principio

  • La mera assenza del programma di trattamento inviato dall'UEPE o dall'ente convenzionato non può essere l'unico motivo per escludere l'applicazione di una pena sostitutiva: il giudice deve attivarsi compulsando l'ente competente e acquisendo ogni elemento utile.
  • Quando il giudice intende valutare l'applicabilità di pene sostitutive ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. è tenuto a darne avviso alle parti e a instaurare una fase istruttoria/contraddittoria, coinvolgendo l'UEPE per informazioni e programmi se necessario.
  • Richiedere una perizia psichiatrica in appello non è automaticamente decisivo: il giudice può rifiutarla se le nuove documentazioni non appaiono rilevanti o non apportano elementi nuovi rispetto ai precedenti accertamenti; la decisione è sindacabile solo per eccesso di genericità o errore nella valutazione.
  • I disturbi della personalità possono integrare una "infermità" ai fini dell'imputabilità solo se presentano consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e se sussiste un nesso eziologico con la condotta criminosa.
  • Il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle attenuanti generiche e della responsabilità sulla base del complesso probatorio; i censimenti che si limitano a riprodurre deduzioni di merito senza dimostrare violazioni di diritto o illogicità manifeste saranno respinti.
  • In presenza di una pronuncia di cassazione che annulla solo in parte (ad es. sulla sostituzione della pena) il giudice rimandato deve riesaminare soltanto il profilo indicato dalla Corte, mentre il resto della sentenza mantiene efficacia.

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