Cassazione Civile, Ordinanza n. 33178/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli attori avevano chiesto la condanna della banca alla restituzione di euro 164.000, somma complessivamente consegnata in contanti, in più riprese, a un promotore finanziario della stessa banca tra luglio 2009 e marzo 2010. Secondo la loro prospettazione, le somme avrebbero dovuto essere addebitate su un conto corrente a loro intestato presso la banca e destinate a un investimento finanziario mai realizzato; il promotore aveva rilasciato quietanze e utilizzato modulistica apparentemente bancaria, ma non risultava aperta alcuna posizione contrattuale e il promotore era poi divenuto irreperibile. La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità della banca, ritenendo insussistente la prova di un rapporto imputabile all'istituto e qualificando la banca come terzo rispetto alle quietanze del promotore. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 31, comma 3, TUF, sostenendo che la responsabilità solidale della banca discenderebbe dal nesso di occasionalità necessaria anche senza che le somme siano mai entrate nella disponibilità dell'intermediario; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che quietanze e proposta contrattuale su modulistica bancaria bastassero a provare l'estensione della responsabilità alla banca; 3) violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c., contestando che il pagamento in contanti e l'omesso controllo sulla destinazione delle somme potessero interrompere il nesso causale o integrare collusione/acquiescenza del danneggiato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità della banca per l'operato del promotore finanziario, ribadendo che la responsabilità solidale dell'intermediario ex art. 31, comma 3, TUF presuppone il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e illecito, ma che tale nesso viene meno quando il cliente tenga una condotta anomala, come la corresponsione di somme in contanti direttamente al promotore, senza verificare la destinazione dell'importo e in violazione della disciplina applicabile ai rapporti di intermediazione finanziaria e dei limiti antiriciclaggio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la condanna della banca. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (TUF)
La responsabilità solidale dell'intermediario per l'illecito del promotore sussiste quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni affidate, ma il nesso è escluso se l'investitore tenga una condotta anomala idonea a interromperlo.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio resta a carico di chi invoca la responsabilità dell'intermediario; nel caso concreto la produzione di quietanze e modulistica non è stata ritenuta sufficiente a provare l'imputazione del rapporto alla banca.
art. 1227 c.c.
La condotta del danneggiato può assumere rilievo interruttivo o comunque ostativo alla responsabilità quando presenti caratteri di anomalia e consapevole acquiescenza alle violazioni dell'incaricato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore finanziario, il nesso di occasionalità necessaria richiede che l'illecito sia collegato alle incombenze affidate; il collegamento è escluso quando il risparmiatore tenga una condotta anomala idonea a spezzare tale nesso.
- La consegna di somme in contanti direttamente al promotore, in più riprese e senza verifica della loro effettiva destinazione all'investimento, può costituire condotta agevolatrice anomala tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria.
- Chi agisce contro l'intermediario per fatti del promotore deve provare non solo il pagamento e la provenienza apparente della modulistica, ma anche i presupposti dell'imputabilità del fatto alla banca secondo la disciplina applicabile.
- La mera esistenza di quietanze o moduli riconducibili solo apparentemente all'intermediario non basta, di per sé, a fondare la responsabilità della banca se essa abbia contestato sin dall'inizio la propria estraneità e non risulti alcuna accettazione o ricezione del rapporto negoziale.
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