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Sentenza

Sentenza n. 3402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2773/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 2773/2025, che aveva respinto l’impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva e dei successivi provvedimenti comunali di ritiro dei titoli edilizi e autorizzativi, nonché dell’ordine di rimozione delle opere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l’informazione antimafia prefettizia e gli atti comunali conseguenti. I primi tre motivi riguardavano l’interdittiva: violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 per omessa partecipazione procedimentale e carenza di motivazione sulle esigenze di celerità; violazione degli artt. 84, 91 e 92 d.lgs. 159/2011 e dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e insussistenza dei presupposti; violazione degli artt. 34-bis, 84, 91, 92 e 94-bis d.lgs. 159/2011 per mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La società contestava l’attendibilità di alcuni fatti riportati nell’informativa, sosteneva che il quadro indiziario fosse fondato essenzialmente su legami familiari indiretti e invocava l’esistenza di un’aspra conflittualità con la famiglia ritenuta collegata ai sodalizi mafiosi. Deduceva inoltre che la successiva ammissione al controllo giudiziario dimostrasse l’occasionalità dell’agevolazione. Gli ulteriori motivi riguardavano gli atti comunali: illegittimità derivata dall’informativa, violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, carenza dei presupposti dell’autotutela, difetto di pubblico interesse, violazione del principio del contrarius actus, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione della disciplina edilizia e commerciale applicabile. L’appellante contestava anche la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR sulle censure relative agli atti comunali originari, poi sostituiti da un successivo annullamento in autotutela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto all’omessa partecipazione procedimentale, ha riconosciuto che, in via generale, il Prefetto deve motivare sulle specifiche esigenze di celerità e che non sono sufficienti, da sole, né la gravità del quadro indiziario né la finalità propria dell’interdittiva di interrompere l’attività a rischio. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione è stata ritenuta adeguata perché riferita al settore ad alto rischio degli idrocarburi, al contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata e al fatto che il Comune richiedente era stato sciolto per infiltrazioni mafiose; inoltre, presso quel Comune era pendente un’istanza relativa alla realizzazione di un impianto, che avrebbe potuto essere istruita e assentita nonostante gli elementi già disponibili sull’impresa. Quanto al quadro indiziario, il Collegio ha ribadito che gli elementi devono essere valutati globalmente e secondo una prognosi probabilistica del più probabile che non, non secondo lo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ha ritenuto rilevanti, nel loro insieme, i legami familiari con soggetti collegati a clan mafiosi, le cointeressenze societarie, i rapporti economici e materiali e il ruolo ricoperto dall’amministratore in altra impresa destinataria di interdittiva. Gli eventuali errori fattuali non determinano l’illegittimità dell’informativa se non si dimostra che abbiano avuto incidenza esclusiva, prevalente o decisiva sulla prognosi. Non è necessario che il Prefetto qualifichi sempre il condizionamento come compiacente o soggiacente. La conflittualità giudiziaria con alcuni familiari non è stata ritenuta decisiva per escludere il rischio, potendo anzi risultare compatibile anche con una possibile soggezione a influenze intimidatorie. L’incensuratezza dei soggetti coinvolti è stata ritenuta non decisiva, poiché l’interdittiva è una misura preventiva e non sanzionatoria. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011: la motivazione prefettizia sull’assenza di occasionalità è stata reputata sufficiente in ragione della stabilità dei legami familiari e societari e della loro non esauribilità nel tempo. La successiva ammissione al controllo giudiziario non dimostra l’erroneità dell’interdittiva, poiché la valutazione prefettizia è statica e riferita al quadro indiziario esistente in un determinato momento, mentre quella del giudice penale è dinamica e orientata alle possibilità future di reinserimento dell’impresa nella legalità. Quanto agli atti comunali originari, l’appello è stato dichiarato in parte inammissibile perché la società non aveva impugnato la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR per sopravvenuta sostituzione degli atti. Per gli atti successivi, il Collegio ha ritenuto che il ritiro dei titoli autorizzativi ed edilizi costituisse conseguenza logica e vincolata dell’interdittiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, quale accertamento della temporanea incapacità giuridica dell’impresa a essere destinataria di provvedimenti amministrativi ampliativi. Per la natura vincolata e per la riconducibilità alla materia della tutela antimafia, tali atti non necessitavano della comunicazione di avvio del procedimento. La legittimità dell’interdittiva comportava quindi la doverosità del ritiro dei titoli e rendeva non utilmente scrutinabili le ulteriori censure contro gli atti comunali. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 in favore delle amministrazioni statali ed euro 3.000,00 in favore del Comune, oltre oneri e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La misura interdittiva si fonda su una fattispecie di pericolo e mira a prevenire il possibile condizionamento mafioso dell’impresa, senza richiedere l’accertamento di una responsabilità penale.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplina l’informazione antimafia e consente una prognosi prefettizia fondata su elementi indiziari valutati complessivamente.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    L’omissione del contraddittorio procedimentale richiede la motivazione di specifiche esigenze di celerità; nel caso concreto esse sono state ravvisate nel settore ad alto rischio, nel contesto territoriale mafiosamente condizionato e nella situazione del Comune richiedente.

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati

    L’interdittiva impone il ritiro dei titoli autorizzativi e abilitativi, anche edilizi, con atto vincolato e accertativo della temporanea incapacità giuridica dell’impresa a ricevere provvedimenti amministrativi ampliativi.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un’agevolazione mafiosa occasionale; la loro esclusione deve essere motivata, ma tale motivazione può desumersi anche dalla gravità e stabilità del quadro indiziario.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario ha natura diversa dalla valutazione prefettizia e costituisce un rimedio giudiziale successivo all’interdittiva, fondato su una verifica dinamica delle possibilità future di risanamento dell’impresa.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato sia quanto alla scelta di omettere il contraddittorio sia quanto alla prognosi di pericolosità antimafia.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per il ritiro vincolato dei titoli determinato dall’interdittiva antimafia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La giurisprudenza richiamata ammette che, in presenza di un quadro indiziario particolarmente grave, l’apporto partecipativo possa non essere idoneo a determinare un esito diverso, ferma la necessità di una motivazione riferita al caso concreto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Le censure fondate sulla disciplina dell’annullamento d’ufficio non sono state ritenute decisive, poiché il ritiro dei titoli costituisce conseguenza vincolata dell’interdittiva antimafia e non ordinaria autotutela discrezionale.

Massime di principio

  • L’informazione antimafia interdittiva si fonda su una prognosi preventiva e probabilistica del pericolo di infiltrazione mafiosa, da formulare secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere lo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio o di accertare responsabilità penali dei soggetti coinvolti.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati nel loro insieme e nel reciproco operare sinergico; legami familiari, cointeressenze societarie, rapporti economici e ruoli ricoperti in imprese già interdette possono concorrere alla prognosi anche se nessuno di essi, considerato isolatamente, dimostra il condizionamento mafioso.
  • Gli errori di fatto contenuti nell’informativa non ne determinano l’illegittimità quando non sia dimostrato che abbiano avuto incidenza esclusiva, prevalente o decisiva sulla prognosi di infiltrazione.
  • L’omissione del contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 richiede una motivazione sulle specifiche esigenze di celerità; tali esigenze possono risultare adeguatamente motivate dal rischio concreto di prosecuzione dell’attività in un settore esposto alle infiltrazioni, dallo specifico contesto territoriale e dalla necessità di impedire l’ulteriore accesso a risorse o titoli pubblici.
  • La successiva ammissione dell’impresa al controllo giudiziario non dimostra, di per sé, l’illegittimità dell’interdittiva: la valutazione prefettizia è statica e riferita al quadro indiziario disponibile in un determinato momento, mentre il controllo giudiziario comporta una valutazione dinamica sulle possibilità future di risanamento e reinserimento dell’impresa nella legalità.
  • L’interdittiva antimafia rende doveroso e vincolato il ritiro delle autorizzazioni, concessioni e abilitazioni già rilasciate all’impresa, inclusi i titoli edilizi; per tali atti, riconducibili alla tutela antimafia, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoAutotutelaTitoli abilitativi edilizi
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoEdilizia
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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