Sentenza del 17/12/2020 n. 1049 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito all'esenzione dell'IVA gravante sulla concessione di crediti e operazioni complesse, chiarendo nel caso concreto, la nozione di "concessione di crediti" e di "altri effetti commerciali". Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) - Nozioni di "concessione di crediti" e di "altri effetti commerciali" - Operazioni complesse - Prestazione principale - Messa a disposizione dei fondi dietro corrispettivo - Trasferimento di una cambiale a una società di factoring e del denaro ottenuto all'emittente della cambiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'art. 135, par. 1, lett. b) e d) della direttiva 2006/112/CE a un'operazione complessa in cui la *X* ha messo a disposizione della Konzum fondi ottenuti da una società di factoring tramite il trasferimento di una cambiale emessa da Konzum, garantendo il pagamento di tale cambiale alla società di factoring; la controversia riguardava se il corrispettivo percepito (1% dell'importo della cambiale) fosse esente da IVA come concessione di crediti o come operazione relativa ad altri effetti commerciali o, al contrario, fosse imponibile come attività di recupero/intermediazione di crediti.
La decisione
La Corte di giustizia ha interpretato l'art. 135(1)(b) e (d) della direttiva IVA nel senso che l'esenzione può applicarsi a un'operazione in cui un soggetto passivo (anche non banca) mette a disposizione, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring trasferendole una cambiale emessa dal beneficiario dei fondi e garantendo il pagamento di quella cambiale alla scadenza. La Corte ha chiarito: (i) va valutata la realtà economica dell'operazione e non la mera qualifica formale dei contratti; (ii) l'operazione deve essere esaminata globalmente per stabilire quale sia la prestazione principale (qui, la messa a disposizione dei fondi) e quali siano le prestazioni accessorie; (iii) non è necessario che il beneficiario rimborsi i fondi direttamente al prestatore perché sussista la nozione di concessione di crediti; (iv) le cambiali costituiscono "altri effetti commerciali" quando implicano un obbligo di pagamento; (v) l'operazione non rientra nell'esenzione solo se si tratta di un vero recupero di crediti (acquisto del rischio d'insolvenza), circostanza che il giudice nazionale dovrà verificare nei fatti. In sostanza la Corte ha autorizzato l'applicazione dell'esenzione purché il giudice nazionale accerti che la prestazione era effettivamente la messa a disposizione di fondi e non un'attività di acquisto/recupero di crediti.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 135(1) lett. b)
"la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi"
La nozione di "concessione di crediti" va intesa in senso ampio: consiste nella messa a disposizione di capitale dietro corrispettivo e non è limitata agli istituti creditizi; la remunerazione può assumere forme diverse dagli interessi; l'esenzione può applicarsi anche quando i fondi sono rimborsati a terzi (es. factoring), purché il corrispettivo sia quello per la messa a disposizione dei fondi.
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 135(1) lett. d)
"le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti"
Le cambiali e strumenti analoghi sono "altri effetti commerciali" quando implicano un obbligo di pagamento e le operazioni connesse possono essere esenti se la prestazione svolge le funzioni essenziali di un'operazione relativa a tali effetti. Tuttavia non rientrano nell'esenzione le attività di recupero dei crediti (acquisto del rischio d'insolvenza).
Direttiva 2006/112/CE, art. 2 e art. 9
"Sono soggette all'IVA le ... prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso"; "Si considera 'soggetto passivo' chiunque esercita ... un'attività economica"
Stabilisce il campo di applicazione dell'IVA e la nozione di soggetto passivo/attività economica: anche un'impresa la cui attività principale è diversa può essere soggetto passivo per prestazioni occasionali considerate attività economica (es. messa a disposizione di fondi).
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (legge croata sull'IVA), art. 40(1) lett. b) e d)
"b) la concessione di crediti e prestiti ...; d) le operazioni ... relative ... ad altri titoli trasferibili ... ad eccezione del ricupero dei crediti"
Trasposizione nazionale delle esenzioni comunitarie; la Corte richiama che l'interpretazione delle esenzioni è autonoma a livello UE e deve essere restrittiva ma conforme alla neutralità fiscale.
Massime di principio
- Valutare l'operazione nel suo complesso: quando più atti sono strettamente collegati formano un'unica prestazione economica e occorre individuare la prestazione principale e le eventuali accessorie.
- La forma contrattuale non vincola l'analisi: prevale la realtà economica e commerciale sull'intestazione formale dei contratti.
- La nozione di "concessione di crediti" è ampia e può comprendere prestazioni rese da operatori non bancari quando comportano la messa a disposizione di fondi dietro corrispettivo.
- Gli "altri effetti commerciali" includono titoli come le cambiali quando implicano un obbligo di pagamento; le operazioni connesse possono essere esenti se l'insieme delle prestazioni assolve le funzioni essenziali dell'operazione finanziaria considerata.
- L'esenzione non si applica se l'operatore acquista il credito assumendo il rischio di insolvenza (recupero/acquisto di crediti): occorre verificare se sussiste tale assunzione di rischio.
- Non è requisito dell'esenzione che i fondi vengano rimborsati direttamente al soggetto che li ha messi a disposizione (il rimborso a terzi, es. factoring, non esclude l'esenzione se ricorre la sostanza della concessione di credito).
- Interpretare le esenzioni restrittivamente ma senza svuotarle: rispettare il principio di neutralità fiscale e garantire parità di trattamento tra operatori finanziari e non finanziari in situazioni economiche equivalenti.
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