Cassazione Penale, Sentenza n. 3044/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva respinto l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per intervenuto decorso del termine di fase. Il ricorrente sosteneva che, a seguito dello stralcio della sua posizione per positività al Sars-Cov-2, il giudice avrebbe potuto rinviare di soli 15 giorni anziché procedere allo stralcio e che dunque il termine di fase era ormai decorso; inoltre denunciava che i frequenti avvicendamenti dei giudici non potevano recargli pregiudizio
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che il termine di fase non era scaduto perché, in data 19 marzo 2021, la Corte d'appello aveva emesso un'ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per particolare complessità del dibattimento, sospensione che si estende al processo derivante dallo stralcio purché permangano le condizioni di complessità. Alla luce di ciò il termine non è maturato e l'impugnazione è respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
art. 303, comma 1, lett. c), n. 3
Stabilisce il termine di fase di 18 mesi decorrente dalla sentenza di primo grado; tale termine è il riferimento per valutare la decorrenza della custodia cautelare rispetto alla fase
art. 304 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
art. 304, comma 1, lett. c)
Prevede l'aggiunta di 180 giorni per la stesura della motivazione della sentenza di primo grado nei casi previsti, prolungando quindi il termine di fase
art. 304 cod. proc. pen. (comma 2)
Consente di emettere ordinanza di sospensione dei termini per particolare complessità del dibattimento; tale ordinanza prolunga i termini di fase e, secondo la giurisprudenza richiamata, si estende anche al processo derivante da uno stralcio se in esso persistono le condizioni di complessità
art. 616 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in via equitativa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 2, Sent. n. 19510 del 17/02/2012 (Rv. 252815)
Sez. 2, Sentenza n. 19510 del 17/02/2012, Rv. 252815
Precedente della Cassazione secondo il quale un'ordinanza ex art. 304, comma 2, che sospende i termini per particolare complessità del dibattimento conserva efficacia anche nei confronti dei procedimenti separati per stralcio, purché in tali procedimenti persistano le condizioni di complessità
Massime di principio
- Un'ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, continua a valere anche per i procedimenti derivanti da uno stralcio se nel processo stralciato permangono le condizioni di particolare complessità del dibattimento
- Lo stralcio della posizione dell'imputato non determina automaticamente la decorrenza del termine di fase: la difesa deve dimostrare che le condizioni che hanno giustificato la sospensione non sussistono più
- Il termine di fase decorre dalla sentenza di primo grado (art. 303) e può essere ulteriormente prorogato dai termini connessi alla motivazione della sentenza (180 giorni ex art. 304, comma 1, lett. c)
- La scelta del giudice tra rinvio breve e stralcio rientra nella discrezionalità di merito; per contestarla con successo è necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalla scelta
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportano la condanna alle spese e, eventualmente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616
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