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Sentenza

Sentenza n. 7078/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1988/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza nel procedimento di condono edilizio, motivato con il superamento del limite volumetrico massimo condonabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 per un fabbricato residenziale situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza aveva espresso parere negativo rilevando una volumetria di 1.446,22 mc, superiore al limite di 750 mc previsto dalla legge. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio, l’appellante ha contestato i capi che avevano respinto il secondo e il quarto motivo: ha sostenuto che la Soprintendenza avesse invaso la competenza comunale svolgendo verifiche urbanistico-edilizie e che il parere fosse privo di una concreta e adeguata valutazione di compatibilità paesaggistica, oltre che viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità: benché l’appello riprendesse ampiamente le censure di primo grado, individuava i capi contestati e le ragioni dell’asserito errore del TAR con sufficiente precisione. Nel merito ha respinto l’appello. Ha ritenuto che, nel procedimento di condono relativo a opere su area vincolata, l’autorità preposta al vincolo possa rilevare l’assenza manifesta di un presupposto legale essenziale per accedere alla sanatoria, senza invadere le competenze comunali; nel caso concreto, la volumetria di 1.446,22 mc superava il limite di 750 mc stabilito dall’art. 39 della legge n. 724/1994. Ha inoltre giudicato infondata la censura di carenza della valutazione paesaggistica: accertata l’insanabilità per il superamento del limite volumetrico, non era necessaria un’ulteriore e autonoma valutazione di compatibilità paesaggistica, poiché tale ragione era assorbente e sufficiente a fondare il parere negativo. Il richiamo alla disposizione ostativa e l’accertamento tecnico della volumetria erano adeguati a motivare l’atto; non sussistevano difetto di istruttoria né carenza motivazionale. La sentenza del TAR è quindi confermata. L’appellante è stata condannata alle spese del grado in favore del Ministero della Cultura, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Ne consegue che, ove emerga ictu oculi l'insussistenza di un requisito oggettivo essenziale previsto dalla legge speciale sul condono, quale il rispetto del limite volumetrico stabilito dall'art. 39 della legge n. 724/1994, l'amministrazione può legittimamente rilevare tale circostanza quale elemento ostativo all'ulteriore esame della domanda.

    L’autorità preposta alla tutela del vincolo, nell’ambito del procedimento di condono relativo a opere in area vincolata, può rilevare l’insussistenza manifesta di un requisito oggettivo essenziale per l’accesso alla sanatoria, compreso il limite volumetrico, quale ragione ostativa all’ulteriore esame della domanda.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio per opere situate in area vincolata, l’autorità preposta alla tutela del vincolo può rilevare l’insussistenza manifesta di un requisito oggettivo essenziale previsto dalla legge per accedere alla sanatoria, senza che ciò comporti invasione delle competenze urbanistico-edilizie comunali.
  • Quando la domanda di condono è insanabile per il superamento del limite volumetrico legale, tale ragione è assorbente e sufficiente a fondare il diniego; l’amministrazione non è tenuta a svolgere anche un’autonoma valutazione di compatibilità paesaggistica.
  • Il parere negativo fondato sul richiamo alla disposizione che impedisce il condono e sull’accertamento tecnico della volumetria è adeguatamente motivato quando il superamento del limite legale esclude la sanabilità dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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