Sentenza del 20/07/2023 n. 21728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della C.T.R., non già sul merito delle questioni sui termini procedurali, ma perché ha rilevato d'ufficio che la società era già stata cancellata dal registro delle imprese anteriormente alla notifica degli avvisi (quindi estinta) e perciò priva di capacità processuale: l'azione proposta dal socio/legale rappresentante era originariamente inammissibile. Spese compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Cà Sagredo Srl aveva impugnato avvisi di accertamento relativi ad operazioni di "dividend washing" per mancato utilizzo dei chiarimenti forniti; l'Amministrazione appellò la sentenza favorevole al contribuente in Cassazione contestando l'interpretazione dei termini procedurali (art. 37‑bis DPR 600/1973 e art. 12, comma 7, L. 212/2000) e sostenendo che i chiarimenti erano pervenuti successivamente alla notifica.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Disposizione richiamata dalla C.T.R. come termine minimo tra la conclusione della verifica e la notifica dell'atto (60 giorni) salvo urgenza; quest'interpretazione è stata oggetto di contestazione dall'Agenzia, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito avendo rilevato la nullità dell'azione per estinzione della società.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37‑bis, commi 4 e 5
Regola il termine dilatorio collegato all'invio del questionario relativo a potenziali condotte elusive (60 giorni). Le parti discutevano se il termine decorresse dall'invio o dalla ricezione della risposta; la Corte suprema non ha deciso la questione sostanziale nel presente giudizio.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Richiamata nell'atto di impugnazione dalla ricorrente in relazione alle regole sul contraddittorio e sulla formazione degli atti impositivi; la Corte non ha esaminato il merito della sua applicazione a causa della declaratoria d'inammissibilità dell'azione.
Codice civile, art. 2495 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato dalla società in ordine agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese; la Corte ha affermato conformemente alla giurisprudenza che la cancellazione determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della capacità processuale, con rilevabilità d'ufficio.
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica di un atto impositivo, l'azione proposta dalla stessa è inammissibile per difetto di capacità processuale: questo vizio è rilevabile d'ufficio e può determinare la cassazione della decisione anche senza esame del merito.
- Prima di proporre o sostenere un giudizio tributario verificare sempre lo stato di iscrizione della società nel registro delle imprese alla data della notifica: la cancellazione/estinzione priva la società della capacità processuale.
- Sulla questione dei termini procedurali relativi al questionario (art. 37‑bis DPR 600/1973) e al termine dilatorio previsto dalla L. 212/2000, art. 12, comma 7, esiste contenzioso interpretativo: è essenziale documentare data di invio e, soprattutto, data di ricezione delle risposte (es. PEC, raccomandata con avviso di ricevimento) per tutelare la propria posizione.
- La Pubblica Amministrazione, in mancanza di casi di "particolare urgenza", dovrebbe attendere lo scadere del termine dilatorio prima di notificare atti impositivi; il contribuente deve conservare e produrre prove di trasmissione/avvenuta ricezione dei chiarimenti.
- In presenza di dubbi sulla regolarità della notifica o sulla capacità processuale del controinteressato, proporre eccezioni processuali tempestive (anche d'ufficio il giudice deve rilevarle) e valutare il ricorso a prova documentale idonea (iscrizione camera di commercio, visure, pec).
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