Sentenza del 02/07/2015 n. 6070 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Dimostrazione - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il concessionario fosse obbligato a depositare in giudizio anche una copia della cartella notificata, insieme alla relata di notifica, e che la sola produzione dell'avviso di ricevimento non fosse sufficiente a dimostrare la notificazione. La controversia riguardava quindi l'onere probatorio relativo alla consegna della cartella unitamente alla cartolina o all'avviso di ricevimento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973 prevede modalità alternative per dimostrare l'avvenuta notificazione: conservazione della matrice, conservazione della copia della cartella con la relata oppure conservazione dell'avviso di ricevimento. Pertanto, la produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente per adempiere all'onere probatorio del concessionario. Spetta poi al destinatario dimostrare che, unitamente alla cartolina, non gli sia stata effettivamente consegnata la cartella.
Norme richiamate
Art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602/1973
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.
La norma stabilisce modalità probatorie alternative e non cumulative. L'agente della riscossione può quindi dimostrare la notificazione anche mediante la sola produzione dell'avviso di ricevimento, senza dover necessariamente depositare anche la copia della cartella notificata.
Massime di principio
- Quando una norma prevede modalità alternative per dimostrare un adempimento, è sufficiente che la parte produca uno dei documenti indicati, salvo contestazioni specifiche.
- La produzione dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella, anche in assenza della copia integrale della cartella e della relata.
- Una contestazione generica del destinatario non è normalmente sufficiente: egli deve fornire elementi concreti per dimostrare che la cartella non sia stata consegnata insieme all'avviso o alla cartolina.
- L'avviso di ricevimento prova principalmente la regolarità della consegna e della notificazione; eventuali contestazioni sul contenuto o sull'effettiva presenza della cartella devono essere specificamente dimostrate dal destinatario.
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