Sentenza del 21/06/2022 n. 19902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiese la rettifica dei redditi imponibili (IRPEG/Irap - indicato anche IRES nella CTP) per il periodo d'imposta 1999 in relazione all'erronea imputazione a variazione in aumento delle quote di ammortamento finanziario relative al maggior costo dell'opera (Lire 182.685.613.529) riconosciuto con lodi arbitrali e poi qualificato come "maggior costo dell'opera" in nuova convenzione con ANAS, ma ammortizzato nel residuo della concessione. La controversia ha riguardato anche l'efficacia dei giudicati esterni favorevoli alla società per annualità precedenti e la loro capacità di vincolare l'amministrazione tributaria per il rimborso richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della ricorrente (violazione dei principi sul giudicato esterno), ritenendo che i fatti e le qualificazioni giuridiche relativi all'ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili hanno carattere pluriennale e possono essere trattati come unico periodo d'imposta; pertanto i giudicati passati in giudicato favorevoli alla società per altre annualità si estendono anche al 1999. La Cassazione, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ha accolto l'originario ricorso della contribuente e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 9.000,00 oltre spese generali e esborsi).
Norme richiamate
Codice civile
norma richiamata in relazione al principio del giudicato; riguarda l'efficacia e i limiti del giudicato esterno quale presupposto per precludere il riesame di questioni già decise tra le stesse parti
Codice di procedura civile
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in tema di giudicati esterni e loro efficacia nel processo tributario
Codice di procedura civile
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato dalle parti in relazione al vizio della motivazione apparente della sentenza d'appello; Corte ha ritenuto infondate le critiche di motivazione apparente eccetto l'efficacia del giudicato
TUIR
art. 69 TUIR (ratione temporis, ora art. 104 TUIR)
disciplina l'ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione: la quota deducibile si determina dividendo il costo (diminuito di contributi) per gli anni di durata della concessione; in caso di incremento del costo la quota deducibile aumenta a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento
TUIR
art. 52 e 69 TUIR (richiamati come vigenti ratione temporis; attuali artt. 83 e 104)
richiamati in tema di rilevanza fiscale del riconoscimento civilistico di maggior costo e deducibilità dell'ammortamento finanziario
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 67 (vigente ratione temporis)
richiamato rispetto al divieto di doppia imposizione e alla rilevanza delle quote di ammortamento
Codice civile
principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha valutato l'istruttoria e la prova dei giudicati esterni prodotti dalla contribuente
D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati in relazione al thema decidendum e alla possibilità di introdurre eccezioni tardive in sede di causa tributaria; la Corte ha censurato l'appello della CTR per non aver correttamente valutato i giudicati esterni
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
richiamati in ordine al principio che il contribuente non deve produrre documenti già in possesso dell'Amministrazione; comunque la Corte si è limitata a valutare i fatti e i giudicati prodotti
Codice di procedura civile
permesso alla Corte di cassazione, accertata la fondatezza del primo motivo, di decidere nel merito e accogliere il ricorso originario senza rinvio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. S.U. 16.6.2006, n. 13916 (richiamata anche Cass. sez. V e successive)
principio fondamentale: il giudicato esterno tra le stesse parti su questioni riguardanti un medesimo rapporto giuridico ha efficacia espansiva anche in materia tributaria quando riguarda elementi di fatto o qualificazioni giuridiche di carattere durevole/pluriennale; l'autonomia dei periodi d'imposta non esclude tale efficacia per fatti durevoli
Massime di principio
- Il giudicato favorevole e definitivo tra le stesse parti può vincolare anche giudizi relativi ad altri periodi d'imposta quando la questione riguarda fatti o qualificazioni giuridiche di carattere pluriennale o durevole (es. qualificazione di costo, natura dell'ammortamento per beni devolvibili).
- L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia esterna del giudicato quando l'elemento decisivo è unico e per sua natura si estende su più annualità (va valutata la durata e la natura del fatto).
- Nel caso di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili, l'incremento del costo riconosciuto (es. lodo arbitrale) incide sulle quote deducibili a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento e tale disciplina ha carattere pluriennale: giudicati favorevoli su tale materia possono dunque estendersi ad altri anni.
- Se il contribuente dimostra l'esistenza di sentenze passate in giudicato che hanno risolto il medesimo punto di diritto/fatto, il giudice d'appello non può ignorarne l'efficacia vincolante: l'onere di prova sulla contraria esposizione spetta all'Amministrazione se contesta l'ammontare o la qualificazione.
- Il contribuente che ha giudicati favorevoli può chiedere il rimborso per annualità diverse purché non osti decadenza o prescrizione; la Corte può decidere direttamente nel merito se il fatto non richiede ulteriori accertamenti (art. 384 c.p.c., comma 2).
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