Cassazione Penale, Sentenza n. 18880/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame relativo alla misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) omessa autonoma valutazione degli elementi indiziari e uso del 'copia/incolla' da parte del Gip; 2) carenza di motivazione e insufficienza degli elementi per ritenere la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (contestazione del capo 1), con rilievi sulla temporaneità e sporadicità delle condotte e sull'assenza della 'coscienza e volontà' di aderire al sodalizio); 3) assenza di prova della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nell'episodio estorsivo contestato; 4) errata applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 80, lett. e) d.P.R. 309/1990 e contestazione della capacità di approvvigionamento del ricorrente; 5) carenza delle esigenze cautelari per la lontananza temporale dei fatti (prima metà 2018) e per il trasferimento del ricorrente in Germania.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) (contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e alla valutazione delle esigenze cautelari, rinviando per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.. Per il resto (capi diversi dal 1) il ricorso è stato rigettato. È stata altresì disposta la trasmissione agli uffici per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Riferimento al reato di illecita detenzione/spaccio di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che su alcuni capi non fosse necessario annullare la misura e che la valutazione del giudice di merito non fosse manifestamente illogica rispetto agli elementi di fatto acquisiti
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 1, lett. e
L'art. 80 lett. e) (aggravante per prostituzione/adulterazione/particolari modalità) è stato contestato quanto alla sua applicazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito sul punto non fosse manifestamente illogica, ma ha esaminato criticamente la sussistenza dell'aggravante in relazione ai singoli episodi
Codice penale, art. 416-bis.1
Aggravante per reati commessi evocando contiguità a consorterie mafiose: la Corte ricorda che tale aggravante opera quando l'azione sia funzionale a creare assoggettamento nella vittima evocando la forza del gruppo; sulla sua applicazione alla specifica vicenda il giudice di merito dovrà verificare con precisione i presupposti
Codice penale, art. 416-bis
La dottrina giurisprudenziale richiede per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti una disponibilità costante e continuativa di stupefacente che travalichi il rapporto contrattuale occasionale; la Corte richiama i criteri per distinguere fornitore stabile da acquirente occasionale
Codice penale, artt. 110 e 629
Riferimenti ai reati di concorso e estorsione contestati in capo al ricorrente; la Corte ha distinto la valutazione delle aggravanti e della partecipazione associativa rispetto alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Previsione di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (rilevante per la custodia in carcere); la Corte richiama che tale presunzione è speciale e prevalente, ma che il giudice deve comunque valutare il decorso del tempo e motivare circa l'attualità del pericolo quando i fatti siano datati
Codice di procedura penale, art. 274
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte confronta la norma generale con la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma sul rinvio per nuovo giudizio al giudice competente: la Corte dispone il rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di questa disposizione per riesaminare il capo 1) e le esigenze cautelari
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Adempimenti di cancelleria previsti a seguito della decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio degli atti per le formalità richieste
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata in relazione alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e all'obbligo del giudice di considerare il tempo trascorso, specie per fatti datati
Legge n. 203 del 1991, art. 7 (ora art. 416-bis.1)
Richiamata storicamente come riferimento all'aggravante mafiosa ora codificata nell'art. 416-bis.1; la Corte segnala l'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione relativa
Massime di principio
- Per configurare il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare una disponibilità costante e continuativa di stupefacente e la coscienza e volontà di partecipare al programma criminoso, non semplici rapporti commerciali o occasionali cessioni
- L'aggravante di riferimento a consorterie mafiose (art. 416-bis.1) richiede che la condotta evochi la forza del gruppo e sia idonea a creare una condizione di assoggettamento nella vittima; la mera reazione della vittima non è prova automatica del carattere mafioso
- La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per certi reati (art. 275, comma 3 c.p.p.) è rilevante ma non assoluta: se i fatti sono datati il giudice deve motivare specificamente sull'attualità e concretezza del pericolo, considerando il tempo trascorso e l'eventuale assenza di condotte successive
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure relative alla diversa valutazione del fatto sono ammissibili solo se si denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente il mera dissenso rispetto alla ricostruzione del giudice di merito
- Se si contesta la misura cautelare per carenza di indizi o di esigenze cautelari, è utile evidenziare la mancanza di elementi di stabilità del rapporto con il sodalizio, la sporadicità delle condotte e eventuali fatti successivi (trasferimenti, irreperibilità di condotte nuove) che attenuino il periculum libertatis
- Il giudice del riesame, quando riceve una doglianza su omessa autonoma valutazione degli indizi da parte del Gip, deve prendere specifica posizione; tuttavia la Corte di legittimità richiede che la censura in cassazione sia articolata e specifica per essere fondata
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