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Sentenza

Sentenza n. 7865/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: a) provvedimento di cui al Verbale n. -OMISSIS-, emesso il 22/07/2025, nonché al Verbale del 10/07/2025, con il quale la Commissione medica per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare, nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0000112 in data 3/3/2025, in relazione al Concorso per esami bandito dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12024 0001357 del 13/12/2024, pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale Inpa) in data 16/12/2024 e modificato con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12025 000295 del 23 aprile 2025, per l'ammissione di 155 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, ha giudicato il ricorrente non idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, specialità pilota, con la seguente motivazione : “Anomalie lente aspecifiche in sede fronto-temporale destra di scarsa entità di grado non compatibile”, con conseguente esclusione dalla predetto Concorso; b) Della graduatoria finale di ammissione, emessa eventualmente nelle more della presentazione del presente ricorso se escludente il ricorrente; c) Della eventuale graduatoria degli idonei se redatta e non pubblicata di cui si ignorano gli estremi; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e) nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al Concorso. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.11.2025: per l’annullamento della graduatoria finale del concorso per 60 posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, pubblicata in data 12/09/2025 con Decreto del Ministero Della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0000864 05-09-2025 nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente.

Giustizia amministrativa202509384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica con conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione all'Accademia Aeronautica, nonché graduatoria finale nella parte in cui non include il candidato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio della Commissione medica per gli ulteriori accertamenti psicofisici, che lo aveva dichiarato non idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, specialità pilota, per anomalie elettroencefalografiche lente e aspecifiche in sede fronto-temporale destra, ritenute incompatibili con il servizio. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del bando di concorso e dell'art. 586, comma 1, lett. c), punto 7, d.P.R. 90/2010, nonché sviamento, manifesta irrazionalità e contraddittorietà del giudizio, violazione della garanzia di idoneità valutativa, difetto di istruttoria e di motivazione. A sostegno ha prodotto un successivo esame presso una struttura sanitaria pubblica, risultato privo di anomalie e nei limiti della norma. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale del concorso nella parte in cui non lo includeva. Il TAR ha disposto una verificazione medico-legale; il Collegio Medico Legale della Difesa, dopo visita, esame della documentazione e ulteriori accertamenti diagnostici, non ha riscontrato l'anomalia elettroencefalografica posta a fondamento dell'esclusione e ha escluso la riconducibilità della condizione del candidato alla causa di inidoneità prevista dalla disciplina concorsuale.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto che le valutazioni sui requisiti psicofisici, pur espressione di discrezionalità tecnica, siano sindacabili quando risultino affette da travisamento dei fatti o illogicità. Nel caso concreto, la verificazione, svolta da un organismo pubblico altamente qualificato, ha accertato l'assenza dell'anomalia elettroencefalografica che aveva determinato l'esclusione e ha chiarito che le anomalie lente e aspecifiche rilevate in sede concorsuale non erano assimilabili ad anomalie parossistiche o scariche epilettiformi e non rientravano quindi nella fattispecie ostativa. L'Amministrazione non ha prodotto elementi idonei a spiegare il diverso esito degli accertamenti concorsuali. Il giudice ha ravvisato un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica, ha annullato il giudizio di inidoneità e la graduatoria finale nella parte in cui non comprendeva il candidato tra i vincitori secondo il punteggio conseguito, assorbendo gli ulteriori motivi. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alle spese della verificazione, liquidate in euro 400 oltre IVA.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento sono richiamati quale parametro di legittimità della valutazione concorsuale.

  • art. 586, comma 1, lett. c), punto 7, d.P.R. 90/2010

    La disposizione individua la causa di inidoneità psicofisica applicata dalla Commissione; la verificazione ha escluso che la condizione accertata rientrasse nella relativa fattispecie.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e sentite le parti.

Massime di principio

  • Le valutazioni amministrative sui requisiti psicofisici per l'ammissione a concorsi militari, pur costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo quando risultino affette da travisamento dei fatti, illogicità o errore evidente nell'esercizio della valutazione tecnica.
  • La verificazione medico-legale disposta dal giudice e svolta da un organismo pubblico qualificato può dimostrare l'insussistenza della patologia o dell'anomalia posta a fondamento dell'esclusione concorsuale e giustificare l'annullamento del giudizio di non idoneità.
  • Quando l'Amministrazione non fornisce elementi idonei a spiegare il contrasto tra gli accertamenti sanitari svolti in sede concorsuale e quelli successivi disposti o acquisiti nel giudizio, il giudizio di inidoneità può risultare viziato per travisamento dei fatti e illogicità.
  • L'annullamento del giudizio di inidoneità comporta, ove il candidato abbia conseguito un punteggio utile, l'annullamento della graduatoria finale nella parte in cui non lo include tra i vincitori secondo il punteggio conseguito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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