Sentenza n. 4056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. 17128 del 7 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 17128 del 7 ottobre 2025, nonché gli atti adottati dall’amministrazione in sede di esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5305/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva partecipato a un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale e aveva ottenuto 20,625 punti, a fronte della soglia di idoneità di 21 punti. Il TAR Lazio, con sentenza n. 5305/2025, aveva accertato che le schede della prova scritta contenevano un quesito situazionale in più e un quesito di logica-deduttiva in meno rispetto alle previsioni del bando, disponendo l’elisione dell’ottavo quesito situazionale somministrato nella scheda di ciascun candidato e la somministrazione del quesito logico mancante. L’amministrazione, invece, aveva individuato il quesito da eliminare sulla base dell’ordine di estrazione dei quesiti nella busta comune, eliminando, per l’appellante, il quesito n. 34 anziché il quesito n. 39, che costituiva l’ottavo quesito situazionale nell’ordine sequenziale della sua scheda. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto error in iudicando, violazione dell’art. 112 c.p.a. e inesatta esecuzione del giudicato, sostenendo che l’amministrazione aveva eluso il contenuto conformativo della sentenza n. 5305/2025. Ha inoltre contestato l’omessa pronuncia del TAR sull’istanza reiterata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito la tardività dell’appello, sostenendo che, trattandosi di giudizio di ottemperanza, si applicasse il termine lungo di tre mesi; nel merito ha sostenuto la correttezza dell’eliminazione dell’ultimo quesito situazionale inserito nella prova estratta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di tardività. Poiché il TAR aveva disposto la conversione del rito da ottemperanza a rito ordinario, erano applicabili i termini ordinari per l’impugnazione e l’appello era ricevibile. Nel merito, il Collegio ha ritenuto erronea l’interpretazione del TAR e illegittima l’esecuzione amministrativa del giudicato. La sentenza n. 5305/2025 imponeva di individuare, per ciascun candidato, l’ottavo quesito situazionale nell’ordine sequenziale dei quesiti presenti nella relativa scheda e di eliminarlo. Per l’appellante tale quesito era il n. 39, non il n. 34. L’amministrazione, avendo utilizzato l’ordine di estrazione dei quesiti dalla busta comune anziché l’ordine dei quesiti nella singola scheda, ha violato il giudicato. Il primo motivo è stato quindi accolto, con annullamento della sentenza di primo grado e degli atti adottati in sede di ottemperanza, salva la facoltà dell’amministrazione di riesercitare il potere in conformità alla sentenza n. 5305/2025. Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato, è stato dichiarato privo di interesse, poiché la competente Commissione aveva già negato l’ammissione al patrocinio con decreto n. 79/2026. L’amministrazione è stata condannata a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Le parti sono state sentite ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con decisione in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato dall’amministrazione per sostenere l’applicazione del termine breve previsto per le sentenze rese nel rito camerale di ottemperanza; la tesi è stata ritenuta non applicabile dopo la conversione del rito.
art. 92, comma 3, c.p.a.
Richiamato unitamente all’art. 87, comma 3, c.p.a. per la questione della tempestività dell’appello; il termine di tre mesi non è stato applicato perché il giudizio era stato convertito in rito ordinario.
art. 32 c.p.a.
necessità di conversione del rito ex art. 32 c.p.a., da rito ottemperanza a ordinario
La conversione del rito disposta dal TAR ha comportato l’applicazione dei termini ordinari per la proposizione dell’appello.
art. 112 c.p.a.
VIOLAZIONE ART. 112 C.P.A. CO.1 – INESATTA ESECUZIONE DEL GIUDICATO
Richiamato dall’appellante in relazione alla violazione del giudicato; il Consiglio di Stato ha accertato che gli atti amministrativi erano elusivi della precedente pronuncia.
art. 114 c.p.a.
procedimento ex art. 114 c.p.a.
Costituiva il rito originariamente utilizzato per il giudizio di ottemperanza, successivamente convertito dal TAR in rito ordinario.
art. 34 c.p.a.
salvo il ri-esercizio del potere da parte dell’Amministrazione ex art. 34 c.p.a.
L’annullamento degli atti in sede di ottemperanza lascia salva la riedizione del potere amministrativo, purché conforme al giudicato e alle indicazioni della sentenza.
art. 6 del bando di concorso
Prevedeva la composizione della prova, con venticinque quesiti sulle materie specialistiche, otto quesiti logico-deduttivi e sette quesiti situazionali; la prova somministrata non era conforme a tale articolazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza stabilisce che, per correggere una prova concorsuale, deve essere eliminato l’ottavo quesito situazionale presente nella scheda di ciascun candidato, l’amministrazione deve individuare tale quesito nell’ordine sequenziale della singola scheda, non nell’ordine di estrazione dei quesiti da una busta comune o nella sequenza generale predisposta per la prova.
- L’amministrazione elude il giudicato quando, nell’eseguire una sentenza conformativa, sostituisce al criterio specificamente stabilito dal giudice un diverso criterio ricostruttivo che conduce all’eliminazione di un quesito differente da quello individuato secondo la pronuncia.
- La conversione del giudizio di ottemperanza in rito ordinario disposta dal giudice comporta l’applicazione dei termini ordinari di impugnazione; non si applica il termine previsto per le sentenze rese nel rito camerale di ottemperanza.
- L’annullamento degli atti adottati in inesatta esecuzione del giudicato non impedisce all’amministrazione di riesercitare il potere, purché la nuova attività sia pienamente conforme al contenuto precettivo e conformativo della sentenza da eseguire.
- La contestazione dell’omessa pronuncia su un’istanza processuale è priva di interesse quando, nelle more dell’appello, l’organo competente abbia già deciso negativamente la medesima istanza.
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