Sentenza n. 293/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 481/2024 in data 28 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 481/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per un importo di euro 500,00 annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la determinazione delle modalità attuative anche in sostituzione dell’Amministrazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, poiché la ricorrente aveva documentato il giudicato e l’omessa esecuzione, non contestata dal Ministero, ed era decorso anche il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il pagamento sopravvenuto ha estinto la pretesa sostanziale e ha determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 700,00, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
"ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm."
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora nei casi previsti.
artt. 112 ss. c.p.a.
"rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm."
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"corrispondere una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a."
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta per il ritardo o l’inosservanza nell’esecuzione della pronuncia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
"termine di centoventi giorni"
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine risultava decorso prima dell’instaurazione del giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza di un giudicato esecutivo, la sua notificazione all’amministrazione e l’omessa esecuzione, purché sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento da parte dell’amministrazione statale.
- Il pagamento o l’adempimento integrale sopravvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza estingue la pretesa sostanziale e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in base al criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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