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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23268/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ne aveva confermato la responsabilità per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. I motivi erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità ex art. 474 c.p., con specifico riferimento alla finalità di commercio e all'ingiusto profitto, nonché ex art. 648 c.p., contestando l'elemento soggettivo e la condotta tipica della ricettazione; 2) violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti nelle ipotesi di cui agli artt. 712 e 473 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente la mera riproposizione di quelle già svolte in appello, senza una critica puntuale e specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non erano formulati in modo consentito in sede di legittimità, perché non si confrontavano realmente con la motivazione della Corte territoriale ma riproducevano censure già respinte in appello. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la responsabilità dell'imputato, valorizzando il notevole quantitativo di prodotti industriali rinvenuti nella sua disponibilità, le modalità di custodia della merce e l'assenza di documentazione fiscale idonea a giustificarne il legittimo possesso, elementi ritenuti dimostrativi sia della destinazione alla vendita sia della consapevolezza della provenienza illecita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La Corte richiama la contestazione relativa alla detenzione di prodotti industriali con segni falsi e alla loro destinazione al commercio, ritenendo congrua la motivazione di merito su finalità di vendita e profitto ingiusto.

  • art. 648 c.p.

    La Corte dà atto che la sentenza di merito ha ritenuto integrati gli elementi della ricettazione, in particolare la consapevolezza della provenienza illecita dei beni e la condotta tipica di detenzione.

  • art. 712 c.p.

    Cita la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti in questa ipotesi, ritenendola non accoglibile alla luce delle circostanze di fatto accertate.

  • art. 473 c.p.

    È indicato come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma la Corte esclude che le circostanze emerse consentano tale riqualificazione.

  • Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01

    È richiamato il principio per cui sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già avanzate in appello, senza confutare puntualmente le ragioni poste a base del rigetto da parte del giudice di merito.
  • La funzione del motivo di ricorso in cassazione richiede una critica argomentata e specifica alla motivazione della decisione impugnata; non sono sufficienti contestazioni apodittiche o meramente assertive.
  • La detenzione di un numero considerevole di prodotti, custoditi con modalità incompatibili con un uso personale e in assenza di documentazione fiscale giustificativa, può essere valorizzata come indice della destinazione alla vendita e della consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
  • Quando la motivazione di merito esplicita in modo coerente gli indici fattuali della finalità di commercio e della conoscenza dell'illecita provenienza, la richiesta di riqualificazione del fatto in reati diversi può essere esclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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