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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7765/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per furto aggravato relativa alla sottrazione, con altri due complici, di un tappeto del valore di €1.800 dalla Fiera di Rho durante lo smantellamento. L'imputato deduceva tre motivi: (1) inesistenza del concorso nel reato per mancanza di contributo causale effettivo, essendosi limitato a presenza e mera connivenza; (2) illegittima esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo che non ricorressero le aggravanti che avrebbero fatto superare il tetto edittale (in particolare contestando che vi fossero "tre o più persone" ai sensi dell'art. 625 c.p. e l'aggravante per abuso di prestazione d'opera); (3) vizio della dosimetria della pena, ritenuta contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha condannato l'autore alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di €3.000. È stata confermata la ricostruzione di merito: Bantus è stato ritenuto concorrente materiale atipico nel furto, avendo svolto ruolo di "scorta" e vigilanza per i complici, come documentato da videoriprese; la difesa circa l'ignoranza dell'illiceità (dovere di disfarsi di merce di scarto) è stata ritenuta infondata per le condizioni di conservazione e imballaggio del tappeto. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis, sia per il superamento del limite massimo edittale a causa delle aggravanti, sia per la gravità e le modalità del fatto; la doglianza sulla dosimetria è stata ritenuta generica e manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    furto e circostanze aggravanti, comma 1, n. 5 (commesso da tre o più persone)

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per la commissione del reato da parte di tre o più persone anche quando uno dei presenti abbia contribuito in modo atipico e materiale (es. funzioni di vigilanza/"scorta"). Tale aggravante innalza il massimo edittale e ostacola l'operatività dell'art. 131-bis.

  • art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.

    aggravante per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera

    Considerata quale circostanza aggravante rilevante ai fini del calcolo dell'innalzamento del massimo edittale; la sua presenza contribuisce a escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    La norma richiede una valutazione complessiva della tenuità basata su elementi di cui all'art. 133 (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno). La Corte ha confermato che l'art. 131-bis non è applicabile quando il massimo edittale è superato da aggravanti o quando il disvalore della condotta (valore della cosa, modalità organizzative) è tale da escludere la tenuità; inoltre, atti post delictum (restituzione) non rilevano ai fini della tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo)

    Richiamato come parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; il giudice deve motivare su quelli ritenuti rilevanti nella fattispecie concreta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna per spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso

    Sanziona il ricorrente dichiarato inammissibile con il pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione determinando €3.000.

Massime di principio

  • La mera presenza sul luogo del reato non esclude automaticamente la responsabilità: chiunque fornisca un apporto materiale o morale (anche atipico), come la vigilanza o la "scorta", può essere considerato concorrente materiale e rispondere del reato.
  • Per l'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) occorre una valutazione complessiva e motivata delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; atti successivi al reato (es. restituzione) non sono determinanti ai fini della tenuità.
  • La presenza di aggravanti che innalzano il massimo edittale (es. commissione da parte di tre o più persone o abuso della prestazione d'opera) può impedire l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità, in quanto incidono sul limite edittale.
  • In cassazione il sindacato è principalmente di legittimità: i rilievi di fatto basati sulla valutazione delle prove (es. interpretazione di videoriprese, valutazione del contributo personale) sono difficilmente rinnovabili se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • Le contestazioni generiche relative alla dosimetria della pena sono inammissibili: la motivazione del giudice di merito sulla quantità della pena deve essere esaminata solo se vi è vizio di illogicità o arbitrarietà palese.

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