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Sentenza

Sentenza del 02/05/2017 n. 1538 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato ricavi non dichiarati per euro 34.950,00, costi non documentati indebitamente dedotti, IVA indetraibile e omessi versamenti di ritenute relative a un dipendente assunto irregolarmente. In appello ha sostenuto, tra l'altro, la violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, per la mancata esplicita valutazione delle osservazioni al processo verbale di constatazione, la violazione dell'art. 7 della stessa legge per la mancata allegazione dell'elenco comunale delle tumulazioni e l'assenza di prova sia dei cinque funerali ritenuti non fatturati sia della sottofatturazione dei servizi funebri.

La decisione

L'appello è stato parzialmente accolto. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valido l'avviso quanto alla ricostruzione induttiva di euro 25.200,00 di ricavi non dichiarati, basata sulle fatture emesse e sulla contabilità extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza. È stata invece annullata la parte dell'accertamento relativa a ulteriori ricavi per euro 9.750,00, riferiti a cinque funerali che l'Ufficio non aveva provato essere stati svolti dalla contribuente, non essendo stato prodotto il documento del Comune di Polizzi Generosa richiamato nell'accertamento. Il reddito d'impresa dovrà essere ricalcolato riconoscendo i costi per il noleggio non dichiarato del carro funebre e per il dipendente irregolare, ma non costi presunti relativi ai cinque funerali. Sono state confermate le altre statuizioni della sentenza di primo grado e compensate le spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori

    La norma non impone all'Agenzia delle Entrate di rispondere espressamente alle osservazioni del contribuente prima dell'emissione dell'avviso. L'Ufficio può recepire i rilievi del processo verbale e disattendere implicitamente le osservazioni, purché non siano lese specifiche garanzie difensive.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1

    La motivazione dell'avviso può essere effettuata per relationem mediante il richiamo ad altri atti, purché il contribuente abbia avuto conoscenza del loro contenuto essenziale e possa individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 15, comma 1, lettera d)

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente in relazione alla detrazione fiscale delle spese funebri; il giudice non ha ritenuto tale richiamo sufficiente a dimostrare l'assenza di sottofatturazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Appunti personali, agende e altra contabilità extracontabile dell'imprenditore possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento induttivo. In tal caso il contribuente deve fornire prova contraria concreta e documentata.

  • D.Lgs. n. 218/1997

    La procedura di accertamento con adesione costituisce una sede ulteriore per far valere le osservazioni del contribuente, ma la mancata partecipazione al contraddittorio fissato dall'Ufficio ha impedito, nel caso concreto, la prosecuzione della procedura.

Massime di principio

  • La mancata risposta espressa dell'Amministrazione alle osservazioni sul processo verbale non determina automaticamente la nullità dell'avviso: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa o una specifica violazione sanzionata dalla legge.
  • La motivazione per relationem è generalmente valida se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e contiene elementi sufficienti per comprendere la pretesa e contestarne sia l'an sia il quantum.
  • La contabilità extracontabile, comprese agende e appunti rinvenuti presso l'impresa, può giustificare un accertamento induttivo quando presenta dati coerenti e specifici. Il contribuente deve contrastarla con documenti o elementi probatori puntuali, non con mere contestazioni generiche.
  • L'Amministrazione deve provare i singoli fatti posti a fondamento della maggiore pretesa. Se richiama documenti di terzi, come elenchi comunali, deve produrli in giudizio quando il contribuente contesta l'esistenza delle operazioni.
  • Non è possibile confermare ricavi presunti per servizi non documentati quando manca una prova concreta che tali servizi siano stati effettivamente svolti dal contribuente.
  • In caso di accertamento parzialmente fondato, il giudice può ridurre i ricavi contestati e ordinare la rideterminazione del reddito, riconoscendo i costi effettivamente collegati ai ricavi accertati e provati, anche se irregolari, ma non costi meramente presunti relativi a operazioni non dimostrate.

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