Cassazione Penale, Ordinanza n. 14369/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto con strappo. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità, sostenendo in sostanza una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati nei gradi di merito. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione della Corte territoriale non fosse corretta. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché il primo si risolveva in una mera riproposizione di censure di merito e il secondo era smentito da una motivazione priva di evidenti illogicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità, e che il secondo non superava il controllo di legittimità poiché la Corte di merito aveva già fornito una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 c.p.
Richiamato solo indirettamente in relazione all'attenuante del danno di lieve entità, la cui mancata concessione è stata ritenuta insindacabile in cassazione se la decisione di merito è motivata in modo logico.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per contestare un apparato motivazionale logicamente coerente.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 624-bis c.p.
Il reato contestato è qualificato in sentenza come furto con strappo, riconducibile alla fattispecie del furto aggravato dall'azione di strappo.
art. 192 c.p.p.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta immune da vizi logici, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità del diverso apprezzamento richiesto dalla difesa.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito riproporre censure di merito già disattese dalla corte territoriale, quando il ricorso miri soltanto a ottenere una diversa valutazione degli stessi elementi fattuali.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione si limita a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non anche la sua rispondenza alle acquisizioni processuali o la preferibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare espressamente ogni dato favorevole o sfavorevole indicato dalle parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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