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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6842/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la cartella esattoriale emessa per contributi consortili relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006. La CTP di Cosenza aveva accolto il ricorso ritenendo intervenuta la prescrizione quinquennale; la CTR della Calabria, con sentenza n. 2392/2017 depositata il 10 agosto 2017, aveva respinto l’appello del Consorzio, confermando il dispositivo, perché il solo inserimento del fondo nel perimetro consortile non era sufficiente e l’ammontare delle spese previsto dall’art. 23 della legge regionale Calabria n. 11 del 2003 non risultava dal piano annuale di riparto. Il Consorzio ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e sostenendo che la norma non subordinava il pagamento dei contributi all’esistenza di un piano annuale di riparto e che le spese istituzionali gravavano sul contribuente indipendentemente dal beneficio ricavato dal fondo. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, assumendo che non fosse possibile provare ex post i presupposti impositivi.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la dedotta impossibilità di provare ex post i presupposti impositivi atteneva al merito e non ai requisiti di ammissibilità del ricorso. Ha poi accolto l’unico motivo e cassato la sentenza con rinvio. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, ha escluso che il contributo consortile per le spese istituzionali possa essere dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario: l’assoggettamento non può fondarsi sul solo dato che l’immobile ricada nel comprensorio di bonifica. L’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza rileva ai fini dell’an, mentre per determinare il quantum occorre verificare la legittimità e congruità del piano di classifica e individuare gli immobili e i vantaggi diretti e immediati derivanti dalle opere consortili. Poiché la CTR aveva rilevato la mancata determinazione e approvazione delle spese secondo il piano annuale di riparto, ma non aveva accertato l’approvazione del piano di classifica, il perimetro di contribuenza e l’effettivo beneficio ottenuto dall’immobile, la causa è stata rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), L.R. Calabria n. 11/2003

    La Corte Costituzionale con la recente sentenza 188/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””

    La disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui rende dovuto il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario; la contribuzione richiede invece che l’immobile tragga un beneficio dall’attività di bonifica.

  • art. 24 L.R. Calabria n. 11/2003

    Nella specie la CTR ha accertato che l’ammontare delle spese istituzionali non risultava determinato e approvato secondo il piano annuale di riparto delle spese allegato al bilancio, senza tuttavia accertare ai fini della contribuzione la sussistenza dell’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza nonchè dall’effettivo beneficio ricavato dall’immobile.

    Ai fini della contribuzione occorre verificare il piano di classifica elaborato e approvato secondo la disciplina richiamata, nonché il perimetro di contribuenza e l’effettivo beneficio dell’immobile.

Massime di principio

  • Il contributo consortile di bonifica, comprese le quote destinate alle spese istituzionali, non può essere imposto per il solo fatto che l’immobile sia incluso nel comprensorio di bonifica: è necessario che dall’attività di bonifica derivi all’immobile un beneficio.
  • L’inclusione dello specifico immobile nel perimetro di contribuenza può rilevare per accertare l’an del contributo; la determinazione del quantum richiede invece la verifica della legittimità e congruità del piano di classifica e l’individuazione degli immobili e dei vantaggi diretti e immediati derivanti dalle opere consortili.
  • Nel giudizio sulla debenza dei contributi consortili, l’accertamento della sola inclusione dell’immobile nel comprensorio non sostituisce la verifica del piano di classifica, del perimetro di contribuenza e dell’effettivo beneficio fondiario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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