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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n.218/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1745/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.02.2025, notificata il 05.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 258,50;

Giustizia amministrativa202501068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00 e la Retribuzione Professionale Docente di euro 258,50

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 218/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a emettere in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati nella sentenza, per complessivi euro 2.000,00, nonché a corrispondere euro 258,50 lordi a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre accessori. Secondo la ricorrente, alla notificazione del titolo esecutivo non era seguito alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla Retribuzione Professionale Docente, poiché il pagamento risultava avvenuto o comunque in corso di esecuzione. Per il restante obbligo, relativo alla Carta elettronica del docente e all'importo complessivamente riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 5 febbraio 2025, che era passata in giudicato il 16 ottobre 2025, che il ricorso era stato notificato il 14 novembre 2025 e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata motivata dalla serialità e dall'elevata standardizzazione del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso esaminato, della pronuncia del giudice ordinario munita di efficacia esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata dal giudicato del Tribunale del lavoro quale base del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale per l'esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario avente efficacia esecutiva, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • Quando dagli atti risulta che l'amministrazione ha adempiuto, o è in corso di adempimento, soltanto una parte degli obblighi stabiliti dal titolo esecutivo, il giudizio di ottemperanza deve essere definito con la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte eseguita e con l'accoglimento della domanda per gli obblighi residui.
  • In presenza di un giudicato non ancora eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo al persistente inadempimento alla scadenza del termine.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è conferito a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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