Regolamento (UE) 2026/540
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/540 della Commissione, dell'11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione della gomma d’acacia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la gomma d’acacia come additivo tecnologico per mangimi, nei gruppi funzionali degli emulsionanti e stabilizzanti, a favore di tutte le specie animali. L’autorizzazione segue la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce il parere EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sulla necessità di misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste condizioni tecniche di impiego, tenori massimi differenziati per specie e un regime transitorio per le scorte già prodotte ed etichettate prima di specifiche date.
Autorizzazione della gomma d’acacia (E 414/1c414) come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali, nei gruppi funzionali emulsionanti e stabilizzanti, con relative condizioni d’uso e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano la gomma d’acacia come additivo per mangimi e le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che la contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma nell’allegato sono fissate condizioni specifiche per diverse categorie animali e tenori massimi nel mangime completo; sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con decorrenza delle nuove regole di immissione sul mercato e uso dal 1° aprile 2026 per l’ordinario regime di autorizzazione.
Autorizzazione della gomma d’acacia come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/540 della Commissione autorizza la gomma d’acacia come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali, nei gruppi funzionali degli emulsionanti e degli stabilizzanti. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.
Contesto e base scientifica
La Commissione richiama la domanda di rivalutazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 24 giugno 2025, ha concluso che la gomma d’acacia è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte, e ne ha riconosciuto l’efficacia come emulsionante e come stabilizzante delle emulsioni nel tempo. L’Autorità ha tuttavia rilevato che la sostanza è un potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza individuata nell’allegato con numero di identificazione 1c414. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici e i gruppi funzionali "emulsionanti" e "stabilizzanti". L’allegato stabilisce tenori massimi differenziati per specie o categorie animali nel mangime completo con umidità al 12%.
- Tacchini da ingrasso: 375 mg/kg
- Polli da ingrasso, pollastre da uova o riproduzione, specie avicole minori e uccelli ornamentali: 278 mg/kg
- Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione: 415 mg/kg
- Specie suine da ingrasso: 600 mg/kg
- Suinetti: 500 mg/kg
- Scrofe: 729 mg/kg
- Vitelli a carne bianca: 1 164 mg/kg
- Ovini, caprini, ruminanti e camelidi da ingrasso o per latte/riproduzione, equidi e gatti: 1 100 mg/kg
- Ruminanti e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione: 715 mg/kg
- Leporidi: 440 mg/kg
- Pesci pinnati destinati alla produzione alimentare: 1 257 mg/kg
- Cani: 1 320 mg/kg
- Pesci ornamentali: 4 889 mg/kg
- Altre specie animali: 278 mg/kg
Specifiche del prodotto e requisiti di qualità
L’allegato descrive la gomma d’acacia come un essudato secco ottenuto da fusti e rami di ceppi naturali di Acacia senegal e di altre specie affini. La sostanza è costituita da polisaccaridi ad alto peso molecolare, con zuccheri neutri e acidi, ed è identificata dal numero CAS 9000-01-5. Sono richiesti determinati parametri di purezza: perdita all’essiccazione non superiore al 10%, ceneri totali non superiori al 4%, sostanze insolubili in soluzione acida non superiori all’1% e ceneri insolubili in soluzione acida non superiori allo 0,5%.
Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti conformi alla normativa precedente. In particolare:
- l’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 1° ottobre 2026 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2027, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2028, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 1° aprile 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, identificata come gomma d’acacia (numero di identificazione 1c414), nella categoria degli additivi tecnologici e nei gruppi funzionali emulsionanti e stabilizzanti, alle condizioni riportate nell’allegato stesso.
Presupposti della rivalutazione e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulla procedura di rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La Commissione richiama il parere EFSA del 24 giugno 2025, che ha confermato la sicurezza della gomma d’acacia per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, nonché la sua efficacia come emulsionante e stabilizzante.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La sostanza è inoltre qualificata dall’EFSA come potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato stabilisce tenori massimi di sostanza attiva nel mangime completo al 12% di umidità per varie specie o categorie animali, tra cui: 375 mg/kg per tacchini da ingrasso; 278 mg/kg per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, specie avicole minori e uccelli ornamentali; 415 mg/kg per pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; 600 mg/kg per specie suine da ingrasso; 500 mg/kg per suinetti; 729 mg/kg per scrofe; 1 164 mg/kg per vitelli a carne bianca; 1 100 mg/kg per ovini, caprini, ruminanti e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione, nonché per equidi e gatti; 715 mg/kg per ruminanti e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione; 440 mg/kg per leporidi; 1 257 mg/kg per pesci pinnati destinati alla produzione alimentare; 1 320 mg/kg per cani; 4 889 mg/kg per pesci ornamentali; 278 mg/kg per altre specie animali.
Indicazioni in etichetta e informazioni d’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Specifiche tecniche e metodo di analisi
L’allegato descrive la gomma d’acacia come essudato secco di Acacia senegal e specie affini, di forma solida, con specifici requisiti di purezza (perdita all’essiccazione, ceneri totali, sostanze insolubili in soluzione acida e ceneri insolubili in soluzione acida). Il metodo di analisi richiama la Farmacopea europea, la monografia 0307 o 0308, il regolamento (UE) n. 231/2012 e i test FAO JECFA, con rinvio ai rapporti del laboratorio di riferimento.
Periodo di autorizzazione
Per tutte le voci dell’allegato il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 1° aprile 2036.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente, fino a esaurimento delle scorte, la commercializzazione e l’uso dell’additivo e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 1° ottobre 2026 secondo le norme previgenti; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2028.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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