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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/540

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/540 della Commissione, dell'11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione della gomma d’acacia come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32026R0540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la gomma d’acacia come additivo tecnologico per mangimi, nei gruppi funzionali degli emulsionanti e stabilizzanti, a favore di tutte le specie animali. L’autorizzazione segue la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce il parere EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sulla necessità di misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste condizioni tecniche di impiego, tenori massimi differenziati per specie e un regime transitorio per le scorte già prodotte ed etichettate prima di specifiche date.

Autorizzazione della gomma d’acacia (E 414/1c414) come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali, nei gruppi funzionali emulsionanti e stabilizzanti, con relative condizioni d’uso e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano la gomma d’acacia come additivo per mangimi e le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che la contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma nell’allegato sono fissate condizioni specifiche per diverse categorie animali e tenori massimi nel mangime completo; sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con decorrenza delle nuove regole di immissione sul mercato e uso dal 1° aprile 2026 per l’ordinario regime di autorizzazione.

Autorizzazione della gomma d’acacia come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/540 della Commissione autorizza la gomma d’acacia come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali, nei gruppi funzionali degli emulsionanti e degli stabilizzanti. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito alla rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.

Contesto e base scientifica

La Commissione richiama la domanda di rivalutazione presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 24 giugno 2025, ha concluso che la gomma d’acacia è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte, e ne ha riconosciuto l’efficacia come emulsionante e come stabilizzante delle emulsioni nel tempo. L’Autorità ha tuttavia rilevato che la sostanza è un potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza individuata nell’allegato con numero di identificazione 1c414. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici e i gruppi funzionali "emulsionanti" e "stabilizzanti". L’allegato stabilisce tenori massimi differenziati per specie o categorie animali nel mangime completo con umidità al 12%.

  • Tacchini da ingrasso: 375 mg/kg
  • Polli da ingrasso, pollastre da uova o riproduzione, specie avicole minori e uccelli ornamentali: 278 mg/kg
  • Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione: 415 mg/kg
  • Specie suine da ingrasso: 600 mg/kg
  • Suinetti: 500 mg/kg
  • Scrofe: 729 mg/kg
  • Vitelli a carne bianca: 1 164 mg/kg
  • Ovini, caprini, ruminanti e camelidi da ingrasso o per latte/riproduzione, equidi e gatti: 1 100 mg/kg
  • Ruminanti e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione: 715 mg/kg
  • Leporidi: 440 mg/kg
  • Pesci pinnati destinati alla produzione alimentare: 1 257 mg/kg
  • Cani: 1 320 mg/kg
  • Pesci ornamentali: 4 889 mg/kg
  • Altre specie animali: 278 mg/kg

Specifiche del prodotto e requisiti di qualità

L’allegato descrive la gomma d’acacia come un essudato secco ottenuto da fusti e rami di ceppi naturali di Acacia senegal e di altre specie affini. La sostanza è costituita da polisaccaridi ad alto peso molecolare, con zuccheri neutri e acidi, ed è identificata dal numero CAS 9000-01-5. Sono richiesti determinati parametri di purezza: perdita all’essiccazione non superiore al 10%, ceneri totali non superiori al 4%, sostanze insolubili in soluzione acida non superiori all’1% e ceneri insolubili in soluzione acida non superiori allo 0,5%.

Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti conformi alla normativa precedente. In particolare:

  • l’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 1° ottobre 2026 possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2027, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2028, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 1° aprile 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, identificata come gomma d’acacia (numero di identificazione 1c414), nella categoria degli additivi tecnologici e nei gruppi funzionali emulsionanti e stabilizzanti, alle condizioni riportate nell’allegato stesso.

Presupposti della rivalutazione e valutazione scientifica

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulla procedura di rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La Commissione richiama il parere EFSA del 24 giugno 2025, che ha confermato la sicurezza della gomma d’acacia per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, nonché la sua efficacia come emulsionante e stabilizzante.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La sostanza è inoltre qualificata dall’EFSA come potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio.

Condizioni d’uso e livelli massimi

L’allegato stabilisce tenori massimi di sostanza attiva nel mangime completo al 12% di umidità per varie specie o categorie animali, tra cui: 375 mg/kg per tacchini da ingrasso; 278 mg/kg per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, specie avicole minori e uccelli ornamentali; 415 mg/kg per pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; 600 mg/kg per specie suine da ingrasso; 500 mg/kg per suinetti; 729 mg/kg per scrofe; 1 164 mg/kg per vitelli a carne bianca; 1 100 mg/kg per ovini, caprini, ruminanti e camelidi da ingrasso o allevati per la produzione di latte o per la riproduzione, nonché per equidi e gatti; 715 mg/kg per ruminanti e camelidi per la produzione di latte o per la riproduzione; 440 mg/kg per leporidi; 1 257 mg/kg per pesci pinnati destinati alla produzione alimentare; 1 320 mg/kg per cani; 4 889 mg/kg per pesci ornamentali; 278 mg/kg per altre specie animali.

Indicazioni in etichetta e informazioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Specifiche tecniche e metodo di analisi

L’allegato descrive la gomma d’acacia come essudato secco di Acacia senegal e specie affini, di forma solida, con specifici requisiti di purezza (perdita all’essiccazione, ceneri totali, sostanze insolubili in soluzione acida e ceneri insolubili in soluzione acida). Il metodo di analisi richiama la Farmacopea europea, la monografia 0307 o 0308, il regolamento (UE) n. 231/2012 e i test FAO JECFA, con rinvio ai rapporti del laboratorio di riferimento.

Periodo di autorizzazione

Per tutte le voci dell’allegato il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 1° aprile 2036.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente, fino a esaurimento delle scorte, la commercializzazione e l’uso dell’additivo e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 1° ottobre 2026 secondo le norme previgenti; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 1° aprile 2028.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaremercato internosalute degli animali

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