L.R. FVG 19/2006
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina il trasferimento di funzioni in salute umana e sanità veterinaria alle Aziende per i servizi sanitari, istituisce organi consultivi e di coordinamento, modifica numerose leggi regionali in materia sanitaria e sociale, e contiene varie norme finanziarie, transitorie e di personale. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata a specifiche annualità o termini (2006-2008).
Disposizioni in materia sanitaria, sociale, personale e finanziaria
Disposizioni in materia sanitaria, sociale e di personale della Regione Friuli Venezia Giulia
La legge interviene su più settori dell’ordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia, con misure di organizzazione sanitaria, assistenza sociale, personale e finanza pubblica. La disciplina risultante riguarda soprattutto il trasferimento di funzioni alle Aziende per i servizi sanitari, l’assetto di alcuni organismi consultivi e numerose modifiche puntuali a leggi regionali previgenti.
Trasferimento delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
Le funzioni e i compiti regionali in materia di salute umana e sanità veterinaria, trasferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 126/2005, sono attribuiti alle Aziende per i servizi sanitari. La legge precisa che le forme di collaborazione previste dalla normativa statale operano in favore di tali Aziende e che ad esse sono assegnate anche le risorse finanziarie statali destinate alle funzioni trasferite, con le eccezioni previste per il personale trasferito e per i conguagli.
Le Aziende possono inoltre accedere ai dati contenuti negli albi e registri tenuti dal Ministero della salute secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni, e ricevono la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite.
Rendicontazione e risorse finanziarie
Ogni Azienda per i servizi sanitari deve trasmettere alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, la rendicontazione degli importi liquidati o accertati per le funzioni trasferite. La rendicontazione va compilata con la tabella allegata al decreto legislativo n. 126/2005.
Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l’esercizio a regime, le Aziende devono effettuare tale rendicontazione ogni anno. La legge stanzia inoltre le somme necessarie per l’anno 2006 e disciplina il corrispondente movimento di entrata e di spesa nel bilancio regionale.
Consulta regionale per l’educazione continua in medicina
È istituita presso la Direzione centrale salute e protezione sociale la Consulta regionale per l’educazione continua in medicina, con compiti di analisi dei fabbisogni formativi e di collaborazione nella definizione degli obiettivi formativi dei professionisti sanitari coinvolti nella formazione continua.
La Consulta è composta da rappresentanti della Regione, delle Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, delle Università di Trieste e Udine, degli ordini professionali e di varie associazioni e organismi tecnici del settore sanitario e veterinario. È costituita con decreto del direttore della Direzione centrale, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Ai componenti esterni spetta un gettone di presenza, oltre al trattamento di missione e al rimborso spese. La mancata partecipazione ingiustificata ad almeno quattro sedute consecutive comporta la decadenza. La segreteria è assicurata dalla Direzione centrale.
Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali
Viene istituita presso la Direzione centrale salute e protezione sociale la Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli IRCCS pubblici, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell’Agenzia regionale della sanità.
La Conferenza coordina le funzioni di controllo in capo all’Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali, si riunisce almeno ogni tre mesi e deve trasmettere semestralmente una relazione alla Regione e all’Agenzia. Possono essere istituiti gruppi di lavoro su verifiche contabili, uniformità applicativa della normativa, adempimenti fiscali e contributivi. Le modalità di funzionamento sono demandate a un regolamento interno. È previsto il rimborso spese per i componenti.
Modifiche organizzative e di governance del sistema sanitario
La legge interviene anche sull’assetto di governo del sistema sanitario regionale, modificando norme previgenti in modo da rafforzare il ruolo della Regione nella definizione del mandato dei direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie, mediante intesa da raggiungere prima delle nomine.
Vengono inoltre aggiornate disposizioni sulla composizione di commissioni e organismi tecnici in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute, nonché il compenso dell’organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie, rimesso a determinazione della Giunta regionale.
Interventi in favore dei pazienti celiaci
Per un periodo sperimentale di due anni, le Aziende per i servizi sanitari concedono ai pazienti affetti da morbo celiaco, inclusa la dermatite erpetiforme, un contributo trimestrale di importo definito nella tabella A allegata alla legge. Il contributo sostituisce le precedenti forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalla normativa statale e regionale.
Le modalità di erogazione, sotto forma di buono acquisto, sono stabilite dalla Giunta regionale. Decorso il periodo sperimentale, l’Amministrazione regionale deve determinare in via definitiva le modalità di intervento. Le nuove disposizioni si applicano dal primo giorno del quarto mese successivo all’entrata in vigore della legge.
Strutture residenziali per anziani e regime transitorio
La legge aggiorna il regime delle contribuzioni per anziani non autosufficienti accolti in strutture residenziali regolarmente autorizzate, prevedendo un elenco regionale approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale. In attesa della riclassificazione delle strutture e dell’attuazione della disciplina regionale sui servizi sociali, gli enti gestori devono comunicare ogni anno i dati necessari per l’elenco entro il 31 gennaio.
La retta di degenza deve comprendere vitto, alloggio, lavanderia, riscaldamento e costi assistenziali, di animazione e ricreazione. Le rette, vigenti dal 1° gennaio di ogni anno, possono essere modificate in corso d’anno solo in riduzione e previa autorizzazione regionale. È inoltre garantita agli ospiti una somma per beni personali, il cui importo è determinato e aggiornato annualmente dalla Giunta in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La legge abroga la previgente disciplina sulle residenze polifunzionali a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento previsto dalla normativa sui servizi sociali.
Disposizioni in materia di prima infanzia e sostegno alle famiglie
La legge modifica in modo esteso la disciplina regionale dei servizi per la prima infanzia, ridefinendo composizione e funzionamento degli organismi consultivi e dei soggetti designati. Abroga alcune disposizioni previgenti e ripristina la vigenza di norme già abrogate con la legge regionale n. 20/2005, con effetti anche sui contributi per asili nido e strutture socioeducative.
Per l’anno 2006 i termini per le domande di contributo sono fissati al 15 dicembre; i contributi sono destinati all’adeguamento degli asili nido esistenti ai requisiti della normativa vigente e all’arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati con contributi pubblici da consorzi industriali. Per l’anno scolastico 2006-2007 viene inoltre previsto, in via limitata, che il Fondo per l’accesso ai nidi d’infanzia sia utilizzabile anche per strutture gestite da soggetti del privato sociale e privati.
Contributi per le opere sanitarie e finanziamenti specifici
Per le opere sanitarie o prevalentemente sanitarie, il termine previsto dalla legge regionale n. 20/1999 per la pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati è fissato in sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicizzazione.
È inoltre autorizzato un mutuo fino a 5.600.000 euro per la costituzione, da parte dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, di una fondazione con la fondazione Morpurgo-Hofmann ONLUS finalizzata alla realizzazione di un centro per cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale. La partecipazione dell’Azienda deve essere compresa tra il 60% e il 65% degli apporti complessivi e l’onere annuo del mutuo grava sulle risorse assegnate all’Azienda dal fondo sanitario regionale, a decorrere dal 2007.
Utilizzazione di personale e proroghe contrattuali
L’Amministrazione regionale può avvalersi di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni con sede in Friuli Venezia Giulia per progetti di comune interesse in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, quando non sia possibile farvi fronte con personale regionale. Le convenzioni devono disciplinare tempi, modalità dell’avvalimento e rimborso degli oneri agli enti di provenienza.
La legge proroga fino al 31 dicembre 2007 alcuni contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per specifiche finalità di cooperazione transfrontaliera, programmi comunitari e interventi di politica attiva del lavoro, su richiesta motivata della direzione centrale competente. Sono previste anche coperture finanziarie specifiche e l’abrogazione di commi di una precedente legge finanziaria 2006.
Norme su personale sanitario, controlli e registri di patologia
La legge modifica disposizioni su visite preassuntive per l’accertamento dell’idoneità fisica o psicofisica del personale degli enti pubblici, sulla composizione di commissioni in materia di prevenzione e controllo delle infezioni, e su contributi e compensi di organismi collegati ai servizi sociali e sanitari.
Vengono istituiti registri regionali di patologia per finalità epidemiologiche e di sanità pubblica: cause di mortalità, tumori, malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, dializzati, diabetici, incidenti e infortuni. La loro gestione e aggiornamento sono affidati all’Agenzia regionale della sanità, che utilizza i dati del sistema informativo sociosanitario regionale e gli altri dati del Servizio sanitario regionale.
Altre disposizioni settoriali e finanziarie
La legge contiene anche modifiche puntuali a diverse leggi regionali in materia di sanità, sociale, innovazione, lavoro, consumatori e sistemi di sostegno alle famiglie. Tra le principali: l’ampliamento dell’ambito territoriale per alcune funzioni, l’introduzione di nuove designazioni associative nella Commissione del sistema integrato dei servizi sociali, il coordinamento delle norme sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona e la ridefinizione di alcune previsioni contributive.
Le norme finanziarie finali individuano puntualmente le unità previsionali di base e i capitoli di bilancio cui imputare gli oneri derivanti dalle singole disposizioni, con riferimento al bilancio pluriennale 2006-2008 e al bilancio 2006.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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